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Document 62020TB0231(01)

Causa T-231/20: Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — David Price / Consiglio («Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso – Cittadini del Regno Unito – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»)

GU C 310 del 2.8.2021, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/28


Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — David Price / Consiglio

(Causa T-231/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso - Cittadini del Regno Unito - Perdita della cittadinanza dell’Unione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2021/C 310/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: David Price (Le Dorat, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento parziale, da un lato, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Grand Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7) e, dall’altro, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Commissione europea.

3)

Il sig. David Price è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario e ad eccezione di quelle riguardanti la domanda d’intervento.

4)

Il sig. Price, il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alla domanda d’intervento.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


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