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Document 62020TA0555
Case T-555/20: Judgment of the General Court of 8 September 2021 — QB v ECB (Civil service — ECB staff — Appraisal report — 2015 appraisal exercise — Compliance with a judgment of the General Court — Article 266 TFEU — Duty of impartiality — ECB staff appraisal guide — Manifest errors of assessment — Liability)
Causa T-555/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — QB / BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2015 – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Dovere di imparzialità – Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità»)
Causa T-555/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — QB / BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2015 – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Dovere di imparzialità – Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità»)
GU C 431 del 25.10.2021, pp. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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25.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 431/35 |
Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — QB / BCE
(Causa T-555/20) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2015 - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Articolo 266 TFUE - Dovere di imparzialità - Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE - Errori manifesti di valutazione - Responsabilità»)
(2021/C 431/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: B. Ehlers e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo di valutazione 2015 e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale atto.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
QB sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |