Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TA0555

Causa T-555/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — QB / BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2015 – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Dovere di imparzialità – Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità»)

GU C 431 del 25.10.2021, pp. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/35


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — QB / BCE

(Causa T-555/20) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2015 - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Articolo 266 TFUE - Dovere di imparzialità - Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE - Errori manifesti di valutazione - Responsabilità»)

(2021/C 431/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: B. Ehlers e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo di valutazione 2015 e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale atto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

QB sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


Top