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Document 62020CN0490

    Causa C-490/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 2 ottobre 2020 — V.M.A. / Stolichna Obsthina, Rayon «Pancharevo»

    GU C 433 del 14.12.2020, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 433/35


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 2 ottobre 2020 — V.M.A. / Stolichna Obsthina, Rayon «Pancharevo»

    (Causa C-490/20)

    (2020/C 433/44)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parti

    Ricorrente: V.M.A.

    Convenuto: Stolichna Obsthina, Rayon «Pancharevo»

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 20 TFUE e l’articolo 21 TFUE nonché gli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che non consentono alle autorità amministrative bulgare, presso le quali è stata presentata una domanda di certificazione della nascita di un bambino con nazionalità bulgara avvenuta in un altro Stato membro dell’Unione, che è stata attestata da un certificato di nascita spagnolo, nel quale due persone di sesso femminile sono registrate come madri, senza precisare ulteriormente se una di loro, e in caso affermativo quale, sia la madre biologica del bambino, di rifiutare il rilascio di un certificato di nascita bulgaro con la motivazione che la ricorrente si rifiuta di indicare chi è la madre biologica del bambino.

    2)

    Se l’articolo 4, paragrafo 2, TUE e l’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che la salvaguardia dell’identità nazionale e dell’identità costituzionale degli Stati Membri dell’Unioni significa che questi ultimi dispongono di un’ampia discrezionalità con riferimento alle disposizioni per l’accertamento della filiazione. In particolare:

    se l’articolo 4, paragrafo 2, TUE debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di richiedere informazioni sulla discendenza biologica del bambino;

    se l’articolo 4, paragrafo 2, TUE in combinato disposto con l’articolo 7 e l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta debba essere interpretato nel senso che è imprescindibile ponderare, da una parte, l’identità nazionale e l’identità costituzionale di uno Stato membro e, dall’altra, l’interesse superiore del bambino nell’intento di bilanciare gli interessi, tenuto conto del fatto che attualmente non sussiste un consenso né dal punto di vista dei valori né da quello giuridico sulla possibilità di far registrare come genitori in un certificato di nascita persone dello stesso sesso, senza precisare ulteriormente se uno di loro, e in caso affermativo quale, sia il genitore biologico del bambino. In caso di risposta positiva a tale domanda, come si possa realizzare concretamente detto bilanciamento di interessi.

    3)

    Se le conseguenze giuridiche della Brexit siano rilevanti per la risposta alla prima questione in quanto una delle madri, che è indicata nel certificato di nascita rilasciato in un altro Stato membro, è cittadina del Regno Unito, l’altra madre è cittadina di uno Stato membro dell’Unione, se si considera in particolare che il rifiuto di rilasciare un certificato di nascita bulgaro del bambino rappresenta un ostacolo per il rilascio di un certificato di identità del bambino da parte di uno Stato membro dell’Unione e, di conseguenza, rende eventualmente più difficile il pieno esercizio dei suoi diritti come cittadino dell’Unione.

    4)

    Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività, obblighi le competenti autorità nazionali a discostarsi dal modello per la redazione di un certificato di nascita, che è parte costitutiva del diritto nazionale vigente.


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