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Document 62020CN0489

    Causa C-489/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 2 ottobre 2020 — UB / Kauno teritorinė muitinė

    GU C 433 del 14.12.2020, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 433/34


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 2 ottobre 2020 — UB / Kauno teritorinė muitinė

    (Causa C-489/20)

    (2020/C 433/43)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

    Parti

    Ricorrente: UB

    Resistente: Kauno teritorinė muitinė

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale si estingue qualora, in una situazione come quella del caso di specie, merce di contrabbando sia stata sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell’Unione europea.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 2, lettera b), e 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE (2) del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nonché gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 70 della direttiva 2006/112/CE (3) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo di pagare l’accisa e/o l’IVA non si estingue qualora, come nel caso di specie, merce di contrabbando sia sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell’Unione europea, anche se l’obbligazione doganale si è estinta per la causa di cui all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013.


    (1)  GU 2013 L 269, pag. 1.

    (2)  GU 2009 L 9, pag. 12.

    (3)  GU 2006 L 347, pag. 1.


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