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Document 62020CN0470

    Causa C-470/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 29 settembre 2020 — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering

    GU C 433 del 14.12.2020, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 433/31


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 29 settembre 2020 — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering

    (Causa C-470/20)

    (2020/C 433/39)

    Lingua processuale: l’estone

    Giudice del rinvio

    Riigikohus

    Parti

    Ricorrenti: AS Veejaam, OÜ Espo

    Resistente: AS Elering

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se le disposizioni dell’Unione in materia di aiuti di Stato, in particolare il requisito dell’effetto di incentivazione previsto nel punto 50 della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014 2020» (1), debbano essere interpretate nel senso che risulti conforme a tali disposizioni un regime di aiuti che consente a un produttore di energia da fonti rinnovabili di richiedere l’erogazione di un aiuto di Stato dopo che sono stati avviati i lavori per un progetto se una disposizione nazionale riconosce un diritto all’aiuto a tutti i produttori che soddisfano i requisiti fissati nella legge e non riconosce all’autorità competente alcun potere discrezionale al riguardo.

    2)

    Se l’effetto di incentivazione di un aiuto sia in ogni caso escluso ove l’investimento, alla base dell’aiuto, sia stato effettuato in ragione di una modifica dei presupposti di un’autorizzazione ambientale, e ciò anche laddove, come nel caso di specie, il richiedente avrebbe verosimilmente cessato la propria attività a causa dei più stringenti requisiti per l’autorizzazione, se non avesse ottenuto l’aiuto di Stato.

    3)

    Se, tenuto conto in particolare delle considerazioni svolte dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza C-590/14 P (2) (punti 49 e 50), in un caso in cui la Commissione, come nella specie, con una decisione in materia di aiuti abbia dichiarato compatibile con il mercato interno sia un regime di aiuti esistente, sia le previste modifiche, e lo Stato abbia indicato, segnatamente, che il regime di aiuti esistente troverebbe applicazione solo sino a una determinata data di riferimento, sussista un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 (3), qualora il regime di aiuti in essere sulla base delle disposizioni vigenti venga applicato dallo Stato oltre la data di riferimento indicata.

    4)

    Se, qualora la Commissione abbia deciso ex post di non sollevare obiezioni contro un regime di aiuti applicato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le persone che hanno diritto a un aiuto al funzionamento possano chiedere l’erogazione dell’aiuto anche per il periodo anteriore alla decisione della Commissione, a condizione che le disposizioni procedurali nazionali lo consentano.

    5)

    Se un richiedente, che abbia fatto domanda di aiuto al funzionamento nel quadro di un regime di aiuti e abbia iniziato la realizzazione di un progetto che soddisfa condizioni ritenute compatibili con il mercato interno in un momento in cui il regime di aiuti era legittimamente applicato, ma abbia presentato la richiesta di aiuti di Stato allorquando il regime di aiuti era stato prorogato senza che la Commissione ne venisse informata, abbia diritto all’aiuto a prescindere dalla disciplina di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.


    (1)  GU 2014, C 200, pag. 1.

    (2)  Sentenza della Corte del 26 ottobre 2016, DEI/Commissione (C-590/14 P, EU:C:2016:797).

    (3)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


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