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Document 62020CN0369
Case C-369/20: Request for a preliminary ruling from the Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) lodged on 5 August 2020 — NW v Bezirkshauptmannschaft Leibnitz
Causa C-369/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 5 agosto 2020 — NW / Bezirkshauptmannschaft Leibnitz
Causa C-369/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 5 agosto 2020 — NW / Bezirkshauptmannschaft Leibnitz
GU C 348 del 19.10.2020, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 348/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 5 agosto 2020 — NW / Bezirkshauptmannschaft Leibnitz
(Causa C-369/20)
(2020/C 348/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrente: NW
Autorità resistente: Bezirkshauptmannschaft Leibnitz
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione osti a legislazioni nazionali, le quali, in forza di una serie di regolamenti interni, determinano un cumulo di periodi di proroga con l’effetto di rendere possibile il ripristino del l controllo di frontiera oltre il limite temporale di due anni stabilito dagli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 (1) e in assenza di una decisione di esecuzione del Consiglio ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399. |
2) |
Se il diritto alla libera circolazione di ogni cittadino dell’Unione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), in particolare alla luce del principio dell’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne enunciato dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/399 debba essere interpretato nel senso che esso comprende il diritto di non sottostare a controlli sulle persone alle frontiere interne, fatte salve le condizioni e le deroghe contemplate dai trattati e in particolare dal regolamento (UE) 2016/399. |
3) |
Nell’ipotesi risposta affermativa alla seconda questione: Se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, alla luce dell’effetto utile del diritto alla libera circolazione debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una normativa nazionale, la quale impone, a pena di una sanzione amministrativa, di esibire il passaporto o la carta d’identità all’ingresso attraverso le frontiere interne anche nel caso in cui il controllo specifico alle frontiere interne sia in contrasto con le disposizioni di diritto dell’Unione. |
(1) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1, rettificato dalla GU 2018, L 272, pag. 69).