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Document 62020CN0368

    Causa C-368/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 5 agosto 2020 — NW / Landespolizeidirektion Steiermark

    GU C 348 del 19.10.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 348/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 5 agosto 2020 — NW / Landespolizeidirektion Steiermark

    (Causa C-368/20)

    (2020/C 348/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesverwaltungsgericht Steiermark

    Parti

    Ricorrente: NW

    Resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il diritto dell’Unione osti a legislazioni nazionali, le quali, in forza di una serie di regolamenti interni, determinano un cumulo di periodi di proroga con l’effetto di rendere possibile il ripristino del controllo di frontiera oltre il limite temporale di due anni stabilito dagli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e in assenza di una corrispondente decisione di esecuzione del Consiglio ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

    2)

    Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione:

    Se il diritto alla libera circolazione di ogni cittadino dell’Unione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), in particolare alla luce del principio dell’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne enunciato dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), debba essere interpretato nel senso che esso comprende il diritto di non sottostare a controlli sulle persone alle frontiere interne, fatte salve le condizioni e le deroghe contemplate dai trattati e in particolare dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).


    (1)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1, rettificato dalla GU 2018, L 272, pag. 69).

    (2)  GU 2012, C 326, pag. 391.


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