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Document 62020CN0335

    Causa C-335/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgio) il 24 luglio 2020 — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

    GU C 313 del 21.9.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 313/16


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgio) il 24 luglio 2020 — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

    (Causa C-335/20)

    (2020/C 313/20)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

    Parti

    Ricorrente: PR

    Resistente: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la decisione di modificare il luogo obbligatorio di iscrizione di un richiedente asilo in un Centro di accoglienza la cui funzione principale è facilitare il trasferimento del richiedente verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda di protezione, adottata da un’autorità amministrativa statale, e interpretata quale misura prodromica al trasferimento effettivo, laddove questi abbia proposto ricorso di annullamento e sospensione avverso il provvedimento di allontanamento medesimo dinanzi a un giudice nazionale, rappresenti già l’esecuzione di tale provvedimento di allontanamento ai sensi del regolamento Dublino III (1).

    2)

    In caso di risposta affermativa, se l’unico ricorso con effetto sospensivo, vale a dire il ricorso per la sospensione in caso di massima urgenza, ex articolo 39/82, paragrafo 4, della legge del 15 dicembre 1980 sull’accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’espulsione degli stranieri, a favore di un richiedente asilo invitato a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, connesso all’esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento o di respingimento, rappresenti un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Dublino III.


    (1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).


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