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Document 62020CN0264
Case C-264/20: Request for a preliminary ruling from the Landesgericht Korneuburg (Austria) lodged on 15 June 2020 — Airhelp Limited v Austrian Airlines AG
Causa C-264/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG
Causa C-264/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG
GU C 72 del 1.3.2021, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG
(Causa C-264/20)
(2021/C 72/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti
Ricorrente: Airhelp Limited
Resistente: Austrian Airlines AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che ricorre una circostanza eccezionale qualora la cancellazione del volo sia dovuta al fatto che un altro aeromobile, durante un’operazione di traino dal gate opposto, danneggi un equilibratore dell’aeromobile destinato al volo successivamente cancellato. |
2) |
Se gli articoli 5, paragrafo 3, e 7 di detto regolamento debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo, il quale giustifichi la cancellazione di un volo con l’esistenza di una circostanza eccezionale, può invocare il motivo di esonero di cui all’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento solo qualora possa altresì dimostrare che le conseguenze della cancellazione del volo per il singolo passeggero non avrebbero potuto essere evitate neppure a seguito di una nuova prenotazione su un volo sostitutivo. |
3) |
Se la nuova prenotazione di cui alla seconda questione debba soddisfare criteri temporali o qualitativi più precisi, in particolare quelli menzionati dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), oppure dall’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento de quo. |
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione), con ordinanza del 14 gennaio 2021, ha così statuito:
1. |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che una collisione tra l’equilibratore dell’aeromobile in stazionamento e l’aletta d’estremità di un aeromobile di un’altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest’ultimo aeromobile, rientra nell’ambito di applicazione della nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione. |
2. |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione del volo originariamente previsto dovuta a circostanze eccezionali, l’imbarco del passeggero su un volo alternativo, operato da un vettore aereo, mediante il quale il passeggero raggiunge la sua destinazione finale il giorno successivo a quello inizialmente previsto costituisce una «misura del caso» che esonera detto vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, a meno che non vi sia un’altra possibilità di un volo alternativo diretto o non diretto operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo che arrivi meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato, tranne nel caso in cui questi dimostri che l’effettuazione di un tale volo alternativo avrebbe costituito un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).