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Document 62020CN0202

Causa C-202/20 P: Impugnazione proposta il 12 maggio 2020 da Claudio Necci avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 marzo 2020, causa T-129/19, Necci / Commissione

GU C 304 del 14.9.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/5


Impugnazione proposta il 12 maggio 2020 da Claudio Necci avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 marzo 2020, causa T-129/19, Necci / Commissione

(Causa C-202/20 P)

(2020/C 304/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claudio Necci (rappresentanti: S. Orlandi, T. Martin, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza emessa dal Tribunale dell’Unione europea il 25 marzo 2020, nella causa Necci/Commissione, T-129/19;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per una nuova decisione;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza emessa il 25 marzo 2020 nella causa T-129/19, con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il suo ricorso di annullamento in quanto irricevibile e l’ha condannato alle spese.

Il ricorrente fa valere a tal fine tre motivi d’impugnazione.

Il primo motivo verte su uno snaturamento dell’oggetto della controversia, in quanto il Tribunale dell’Unione europea ha considerato la decisione del 18 luglio 2011 lesiva degli interessi del ricorrente.

Il secondo motivo si basa su una violazione del diritto di quest’ultimo a una tutela giurisdizionale effettiva dal momento che, qualora il suo ricorso sia irricevibile, il ricorrente non disporrebbe di alcun rimedio giurisdizionale per contestare il fatto che egli non gode più di alcuna copertura sociale, nonostante abbia lavorato per tutta la vita.

Il terzo motivo si basa su una violazione del principio dell’unicità della legislazione applicabile, poiché il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato che la perdita di ogni copertura sociale in Italia a seguito del trasferimento «risulta dalle norme giuridiche proprie del diritto nazionale controverso e non incide in alcun modo sulla sua situazione rispetto all’RCAM».


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