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Document 62020CJ0567

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 maggio 2022.
    A.H. contro Zagrebačka banka d.d.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski građanski sud u Zagrebu.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Applicabilità ratione temporis – Articolo 10, paragrafo 1 – Contratto di mutuo stipulato prima della data di adesione di uno Stato membro all’Unione europea ma modificato dopo tale data – Articolo 6 – Restituzione dei benefici indebitamente ottenuti dal professionista – Legislazione nazionale che prevede la sostituzione di clausole abusive e la restituzione dell’eccedenza riscossa in base ad esse – Applicabilità ratione materiae – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative.
    Causa C-567/20.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:352

     SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    5 maggio 2022 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Applicabilità ratione temporis – Articolo 10, paragrafo 1 – Contratto di mutuo stipulato prima della data di adesione di uno Stato membro all’Unione europea ma modificato dopo tale data – Articolo 6 – Restituzione dei benefici indebitamente ottenuti dal professionista – Legislazione nazionale che prevede la sostituzione di clausole abusive e la restituzione dell’eccedenza riscossa in base ad esse – Applicabilità ratione materiae – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative»

    Nella causa C‑567/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria, Croazia), con decisione del 15 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2020, nel procedimento

    A.H.

    contro

    Zagrebačka banka d.d.,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore), M. Safjan, N. Piçarra e M. Gavalec, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per A.H., da P. Đurić e S. Kalebota, odvjetnici;

    per la Zagrebačka banka d.d., da B. Porobija, M. Kiš Kapetanović e S. Porobija, odvjetnici;

    per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da M. Mataija e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2022,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché degli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A.H. e la Zagrebačka banka d.d. in merito alla restituzione di somme che quest’ultima avrebbe indebitamente percepito in applicazione di clausole abusive inizialmente contenute nel contratto di mutuo stipulato da dette parti e che sono state successivamente sostituite, ad opera delle parti stesse, mediante un addendum che apporta le modifiche previste da una legge croata.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Atto di adesione del 2012

    3

    L’articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU 2012, L 112, pag. 21) al suo primo comma enuncia quanto segue:

    «Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

    Direttiva 93/13

    4

    Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13 è così formulato:

    «considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».

    5

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva citata enuncia quanto segue:

    «Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

    6

    L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola così dispone:

    «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

    7

    L’articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:

    «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994».

    Diritto croato

    8

    Adottato prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, lo Zakon o potrošačkom kreditiranju (legge sul credito al consumo, Narodne novine, br. 75/09), entrato in vigore il 1o gennaio 2010, aveva lo scopo di attuare nel diritto croato le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, GU 2011, L 234, pag. 46, nonché GU 2015, L 36, pag. 15).

    9

    L’articolo 3 di tale legge elenca i tipi di contratti di credito ai quali essa non si applica, tra i quali non figurano i contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi.

    10

    Tale legge è stata modificata dallo Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (legge di modifica e integrazione della legge sul credito al consumo, Narodne novine, br. 102/2015) (in prosieguo: la «legge del 2015 sul credito al consumo»), che è entrato in vigore il 30 settembre 2015.

    11

    Il capitolo IV.a della legge del 2015 sul credito al consumo contiene gli articoli da 19 a 19 i della stessa, le cui disposizioni disciplinano la «conversione dei crediti espressi in franchi svizzeri [CHF] e dei crediti espressi in kune [croate (HRK)] con una clausola di cambio in franchi svizzeri».

    12

    L’articolo 19 b di tale legge, dal titolo «Principio di conversione del credito», prevede quanto segue:

    «La conversione di un credito espresso in franchi svizzeri in un credito espresso in euro e di un credito espresso in kune [croate] con una clausola di cambio in franchi svizzeri in un credito espresso in kune [croate] con una clausola di cambio in euro comporta una conversione del credito per modificare la valuta in cui è espresso o per modificare la valuta della sua clausola di cambio e si effettua in modo tale che la posizione del consumatore con un credito espresso in franchi svizzeri sia equiparata a quella in cui si troverebbe se avesse beneficiato di un credito espresso in euro e che la posizione del consumatore con un credito espresso in kune [croate] con una clausola di cambio in franchi svizzeri sia equiparata a quella in cui si troverebbe se avesse beneficiato di un credito espresso in kune [croate] con una clausola di cambio in euro».

    13

    L’articolo 19 c di detta legge, dal titolo «Modalità di calcolo della conversione del credito», prevede una procedura specifica di calcolo del nuovo importo a titolo di capitale del debito del consumatore interessato, che consiste essenzialmente nel confrontare i rimborsi del mutuo effettuati da tale consumatore con le condizioni derivanti da un prestito fittizio espresso in euro. Il nuovo saldo del mutuo espresso in euro al 30 settembre 2015, ottenuto al termine di tale specifico procedimento di calcolo, costituisce l’importo preso in considerazione ai fini del rimborso del mutuo da parte di detto consumatore a decorrere da tale data.

    14

    L’articolo 19 e della medesima legge, dal titolo «Conversione del credito», ai suoi paragrafi 1, 5 e 6 enuncia quanto segue:

    «1.   Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il creditore è tenuto a inviare al consumatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il calcolo della conversione del credito, unitamente alla situazione calcolata al 30 settembre 2015 a norma dell’articolo 19 c della presente legge, nonché a una proposta di un nuovo contratto di credito o del contratto di credito modificato.

    (...)

    5.   In caso di accettazione della conversione del credito, il consumatore è tenuto ad informare il creditore dell’accettazione del calcolo della conversione, o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o di persona, entro 30 giorni dalla data della ricezione del calcolo della conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del riepilogo della situazione di tutti i crediti del creditore, vale a dire una sintesi degli importi residui dovuti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    6.   Se il consumatore non accetta il calcolo della conversione del credito o non conclude con il creditore l’accordo di cui all’articolo 19 c, paragrafo 1, punto 6, della presente legge, il rimborso del credito prosegue secondo le condizioni contrattuali vigenti e conformemente alle disposizioni della presente legge».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    15

    Il 15 ottobre 2007 la ricorrente nel procedimento principale, una consumatrice con domicilio in Croazia, e la Zagrebačka banka, una banca avente sede in detto Stato membro, hanno stipulato un contratto di mutuo immobiliare avente ad oggetto un importo espresso in franchi svizzeri, ma versato in kune croate, al tasso di cambio medio fissato dalla Hrvatska Narodna Banka (banca nazionale di Croazia) alla data dell’erogazione del mutuo. Tale contratto conteneva, segnatamente, una clausola che prevedeva che il franco svizzero costituisse la valuta sulla cui base doveva essere rimborsato l’importo dovuto a titolo di mutuo, nonché una clausola che prevedeva che il tasso d’interesse variabile da applicarsi poteva essere modificato su decisione unilaterale della Zagrebačka banka.

    16

    Il 30 settembre 2015 è entrata in vigore la riforma introdotta dalla legge del 2015 sul credito al consumo. A norma dell’articolo 19 b di tale legge, qualsiasi credito espresso in franchi svizzeri doveva essere imperativamente convertito in un credito espresso in euro, in modo tale che il consumatore fosse posto in una situazione equivalente a quella dei mutuatari di un mutuo espresso in euro. In forza dell’articolo 19 e di detta legge, i mutuanti sono stati obbligati a proporre a tutti i consumatori interessati la conclusione di nuovi contratti di credito o la modifica dei contratti che avevano concluso, nel rispetto delle modalità di conversione fissate, in particolare, all’articolo 19 c della medesima legge. Nel caso in cui il consumatore non avesse accettato una siffatta conversione, il rimborso del suo mutuo sarebbe dovuto continuare secondo le condizioni contrattuali vigenti.

    17

    L’8 gennaio 2016 la ricorrente nel procedimento principale e la Zagrebačka banka hanno stipulato un addendum al loro contratto iniziale, allo scopo di procedere alla conversione prevista dalla legge del 2015 sul credito al consumo, cosicché il rimborso del prestito è stato indicizzato sull’euro, il che ha implicato una modifica tanto dell’importo dovuto in linea capitale, quanto delle modalità di calcolo degli interessi, a decorrere dal 30 settembre 2015.

    18

    Il 12 giugno 2019 la ricorrente nel procedimento principale ha citato in giudizio la Zagrebačka banka dinanzi all’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria, Croazia).

    19

    Con il suo ricorso, per un verso, essa chiede che la clausola d’indicizzazione sul franco svizzero e la clausola relativa al tasso d’interesse variabile che figuravano nel contratto stipulato il 15 ottobre 2007 siano dichiarate abusive e pertanto nulle, alla luce di disposizioni del diritto croato nonché alla luce di disposizioni del diritto dell’Unione, principalmente quelle della direttiva 93/13.

    20

    A sostegno di tale domanda, essa richiama l’esito di una procedura di ricorso collettivo intentata dinanzi al Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia) contro varie banche, tra cui la Zagrebačka banka. Dalla decisione di rinvio risulta che, basandosi segnatamente sulle disposizioni della direttiva 93/13, i giudici croati successivamente aditi nell’ambito di tale procedura hanno dichiarato, con decisioni divenute definitive, che le banche di cui trattasi avevano violato gli interessi collettivi e i diritti dei consumatori per aver stipulato, nel corso di un periodo che comprende l’anno 2007, contratti di credito contenenti clausole giudicate abusive e nulle laddove prevedevano un’indicizzazione del rimborso sul franco svizzero e una modifica del tasso d’interesse su decisione unilaterale del mutuante.

    21

    Per altro verso, fondandosi su una perizia da essa fatta redigere, la ricorrente nel procedimento principale chiede la condanna della Zagrebačka banka a restituirle tutti i benefici che quest’ultima avrebbe indebitamente percepito in forza delle clausole abusive figuranti nel contratto iniziale e che sono state sostituite mediante un addendum i cui effetti non sono, a suo avviso, sufficientemente riparatori.

    22

    Al riguardo essa sostiene che il giudice del rinvio è tenuto a disapplicare qualsiasi norma di diritto nazionale che le impedisca di ottenere la restituzione integrale di detti benefici, dal momento che essa non ha rinunciato ai diritti di cui è titolare in veste di consumatrice. A suo avviso, la legge del 2015 sul credito al consumo e l’addendum che riproduce il contenuto di tale legge non le hanno consentito di essere ricollocata nella situazione in cui si sarebbe trovata se nel contratto iniziale non vi fossero state clausole abusive.

    23

    La Zagrebačka banka si oppone a tali pretese affermando che, in ragione della conversione del prestito prevista da detta legge e dell’accettazione dell’addendum da parte della ricorrente nel procedimento principale, quest’ultima non dispone più di una base giuridica per far accertare il carattere abusivo di talune clausole del contratto iniziale e per ricevere un indennizzo a tale titolo, posto che, ad avviso di detta banca, il prestito è stato calcolato retroattivamente come se fosse espresso in euro.

    24

    In limine, il giudice del rinvio rileva che la legge del 2015 sul credito al consumo e l’addendum stipulato ai sensi di tale legge sono intervenuti successivamente all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, cosicché la Corte è, a suo parere, competente ratione temporis a rispondere alle questioni pregiudiziali da esso sollevate nel presente procedimento.

    25

    Nel merito, anzitutto, il giudice del rinvio precisa di aver constatato, alla luce dell’addendum di cui trattasi, che la ricorrente nel procedimento principale non aveva rinunciato ad un indennizzo integrale e alla tutela giudiziaria dei suoi interessi e che, del resto, tale rinuncia è vietata dal diritto croato, segnatamente dalla legge del 2015 sul credito al consumo. Esso ritiene, peraltro, che tale legge non determini né il carattere abusivo e la nullità di clausole quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, né il danno subito individualmente da un consumatore in ragione di clausole abusive, né gli importi indebitamente percepiti da un professionista a tale titolo, dal momento che tali elementi sono lasciati alla valutazione del giudice adito. Secondo tale giudice, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale ha dimostrato che la conversione del prestito effettuata non ha permesso che la Zagrebačka banka le restituisse tutti i benefici indebitamente ottenuti a scapito della ricorrente stessa.

    26

    Detto giudice sottolinea poi che, nell’ambito di un «procedimento pilota», il Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia) ha pronunciato, il 4 marzo 2020, una decisione interpretativa ai sensi della quale ogni contratto di conversione stipulato ai sensi della legge del 2015 sul credito al consumo «produce effetti giuridici ed è valido qualora le clausole del contratto di prestito di base relative al tasso d’interesse modificabile e alla clausola monetaria siano nulle», in particolare in quanto un siffatto accordo costituisce un nuovo vincolo contrattuale, dal momento che il consumatore non è obbligato ad accettarlo, a differenza delle circostanze che hanno dato luogo alla sentenza del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207).

    27

    Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale decisione del Vrhovni sud (Corte suprema) vincola i giudici di grado inferiore, ma è stata oggetto di interpretazioni divergenti per quanto riguarda la sua incidenza sul diritto all’indennizzo di un consumatore che abbia acconsentito a una siffatta conversione. Secondo un primo orientamento, sarebbe irrilevante sapere se il professionista abbia percepito indebitamente benefici e se il consumatore sia stato integralmente risarcito. In base a un secondo orientamento, preferito dal giudice del rinvio, detta decisione non può essere intesa in tal senso, salvo produrre effetti contrari alle prescrizioni della direttiva 93/13, come interpretata dalla Corte.

    28

    Inoltre, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni della direttiva 93/13, lette in combinato disposto con gli articoli 38 e 47 della Carta, il giudice del rinvio ritiene che il legislatore di uno Stato membro possa adottare misure aventi un livello di tutela dei consumatori più elevato rispetto a quanto previsto dalla citata direttiva. Secondo tale giudice, per raggiungere gli obiettivi fissati dal diritto dell’Unione, esso dovrebbe rifiutarsi di applicare le disposizioni non conformi della legge del 2015 sul credito al consumo e dichiarare, nel caso di specie, che le clausole abusive devono essere soppresse come se non fossero mai esistite e che tutti i benefici percepiti dalla Zagrebačka banka in forza di tali clausole devono essere restituiti alla ricorrente nel procedimento principale.

    29

    Infine, il giudice del rinvio osserva che da altre disposizioni del diritto croato risulta che la validità di un contratto deve essere valutata al momento della sua stipulazione e che una clausola nulla non può essere sanata. Esso ritiene che tali disposizioni siano compatibili con la giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 93/13, da cui discende, a suo avviso, l’obbligo per i giudici nazionali di disapplicare le clausole abusive sin dalla loro origine e di non sostituirle con un contenuto che non è stato concordato tra le parti.

    30

    In tali circostanze, l’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in conformità con l’interpretazione adottata nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella sentenza del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207), debba essere interpretato nel senso che un intervento del legislatore nei rapporti tra un consumatore, che assume la qualità di mutuatario, e una banca, non può privare il consumatore del diritto di contestare in giudizio le clausole di un contratto originario, o di un addendum al contratto concluso in base alla legge, al fine di esercitare il diritto alla restituzione di tutti i benefici che la banca ha ricevuto indebitamente, in danno del consumatore, per effetto dell’applicazione di clausole contrattuali abusive, nell’ipotesi in cui, in forza dell’intervento legislativo, i consumatori abbiano volontariamente aderito alla modifica del rapporto contrattuale iniziale in forza dell’obbligo di legge imposto alle banche di offrire ai consumatori tale possibilità, e non direttamente in forza della legge che prevede tale intervento, come è avvenuto nella causa [che ha dato origine alla suddetta sentenza].

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un giudice nazionale, adito in un procedimento pendente tra due soggetti, un mutuatario e una banca, che non può interpretare in senso conforme alle prescrizioni della direttiva 93/13 le norme della legge nazionale [ossia la legge del 2015 sul credito al consumo], come interpretata dal Vrhovni sud (Corte suprema), sia autorizzato e/o obbligato, ai sensi di tale direttiva e degli articoli 38 e 47 della Carta, a derogare all’applicazione di tale legge nazionale come interpretata dal Vrhovni sud (Corte suprema)».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla competenza della Corte

    31

    La Zagrebačka banka eccepisce l’incompetenza della Corte sostenendo che la controversia di cui è investito il giudice del rinvio non ricade ratione temporis nell’ambito del diritto dell’Unione, in quanto, per un verso, tale controversia ha come unico oggetto, ad avviso di detta parte nel procedimento principale, un contratto di mutuo stipulato prima della data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione.

    32

    Per altro verso, la Zagrebačka banka deduce che la direttiva 93/13, oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, fa dipendere la sua applicabilità, a norma del suo articolo 10, paragrafo 1, dalla data in cui è stato stipulato il contratto in questione, e non dal periodo durante il quale tale contratto produce i suoi effetti giuridici.

    33

    A tal riguardo, in primo luogo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la Corte è competente ad interpretare il diritto dell’Unione soltanto, per quanto attiene alla sua applicazione in un nuovo Stato membro, a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C‑801/19, EU:C:2020:1049, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    L’articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, citato al punto 3 della presente sentenza, enuncia che le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione della Repubblica di Croazia vincolano tale Stato membro e si applicano in tale Stato solo a decorrere dalla data della sua adesione, ossia il 1o luglio 2013 (sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, punto 55).

    35

    Pertanto, la Corte è competente a statuire su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione la cui soluzione può mettere in discussione la compatibilità con quest’ultimo di una normativa nazionale che, adottata successivamente all’adesione stessa, produca altresì effetti giuridici su un contratto che sia stato concluso prima di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, punti da 40 a 43).

    36

    In secondo luogo la Corte ha dichiarato che, poiché dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 93/13 risulta che quest’ultima è applicabile esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994, data di scadenza del termine di trasposizione della stessa, occorre tenere conto della data di stipula dei contratti oggetto del procedimento principale per stabilire l’applicabilità di detta direttiva a tali contratti, non essendo pertinente il periodo durante il quale questi ultimi hanno prodotto effetti (sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    Tale giurisprudenza è stata precisata in merito alle situazioni sorte in Stati membri che, come la Repubblica di Croazia, hanno aderito all’Unione dopo il 31 dicembre 1994, posto che l’osservanza delle prescrizioni della direttiva 93/13 è divenuta obbligatoria per tali Stati solo a partire dalla loro adesione. In tale peculiare contesto, la Corte ha ripetutamente valutato l’applicabilità di tale direttiva, e quindi la propria competenza ad interpretarla, tenendo conto della data di adesione dello Stato membro la cui normativa era oggetto della controversia principale, prima di verificare se il contratto in questione fosse stato stipulato successivamente all’adesione stessa e rientrasse pertanto nell’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva in parola (v., in tal senso, ordinanze del 3 aprile 2014, Pohotovosť, C‑153/13,EU:C:2014:1854, punti da 23 a 25; del 3 luglio 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, punti da 26 a 29, nonché sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punti da 41 a 44).

    38

    Nel caso di specie, la direttiva 93/13 non è applicabile al contratto iniziale di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che esso è stato stipulato il 15 ottobre 2007, quindi prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, che ha avuto effetto dal 1o luglio 2013. Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 40 delle sue conclusioni, l’eventuale restituzione di benefici indebitamente percepiti dalla Zagrebačka banka in forza delle clausole potenzialmente abusive di tale contratto non può essere disciplinata dalle disposizioni di tale direttiva.

    39

    Per contro, la direttiva 93/13 è applicabile all’addendum al contratto iniziale, dal momento che tale addendum, anch’esso oggetto del procedimento principale, è stato stipulato l’8 gennaio 2016, quindi successivamente alla data di tale adesione. Orbene, quando i fatti del procedimento principale sono in parte successivi alla data di adesione dello Stato membro, la Corte è competente, in tali limiti, ad interpretare il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C‑801/19, EU:C:2020:1049, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

    40

    Occorre tuttavia precisare che detto addendum non può ampliare l’ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva, come definito nella giurisprudenza ricordata ai punti 36 e 37 della presente sentenza, cosicché l’eventuale obbligo di restituzione gravante sulla Zagrebačka banka in forza delle clausole di detto addendum non può essere disciplinato dalle disposizioni della direttiva stessa o fondarsi su queste ultime per quanto riguarda il periodo anteriore alla stipulazione del medesimo.

    41

    Da quanto precede risulta che la Corte è competente ad interpretare le disposizioni della direttiva 93/13 nei soli limiti in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda le clausole contenute nell’addendum stesso e il periodo successivo alla stipulazione del medesimo.

    Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

    42

    La Zagrebačka banka afferma che le due questioni pregiudiziali devono essere dichiarate irricevibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione della controversia principale, atteso che, a suo avviso, né le disposizioni del diritto croato richiamate dal giudice del rinvio, ivi comprese quelle interpretate dal Vrhovni sud (Corte suprema), né l’addendum al contratto stipulato dalle parti privano la ricorrente nel procedimento principale del diritto di chiedere, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una restituzione di benefici che la banca di cui trattasi avrebbe indebitamente percepito in base al contratto di mutuo iniziale.

    43

    A tal proposito si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a pronunciarsi, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà o con l’oggetto della causa principale, se il problema è ipotetico o se la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    44

    Nel caso di specie, le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, più specificamente quelle della direttiva 93/13, e non risulta evidente che l’interpretazione richiesta non abbia alcun legame con la controversia di cui al procedimento principale o che il problema sollevato sia ipotetico. Invero, dalla decisione di rinvio risulta, segnatamente, che la ricorrente nel procedimento principale si è avvalsa dei diritti garantiti dalla direttiva in parola nell’ambito di detta controversia. È stato inoltre constatato, al punto 41 della presente sentenza, che la situazione di cui al procedimento principale rientra parzialmente nell’ambito di applicazione temporale di detta direttiva.

    45

    In secondo luogo è pacifico che, nel contesto del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente a interpretare e applicare disposizioni di diritto nazionale, mentre la Corte può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o la validità di un testo dell’Unione, sulla base dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

    46

    Pertanto, occorre respingere gli argomenti relativi all’irricevibilità delle questioni pregiudiziali che la Zagrebačka banka trae, in sostanza, dagli effetti che la legge del 2015 sul credito al consumo produrrebbe, a suo avviso, nella controversia di cui al procedimento principale.

    47

    Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

    Nel merito

    Sulla prima questione

    48

    Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni di diritto nazionale che impediscano al giudice adito di accogliere la domanda di un consumatore volta alla restituzione integrale dei benefici che un professionista ha ricavato da clausole abusive contenute in un contratto di mutuo, qualora il professionista sia stato obbligato a proporre al consumatore una modifica del loro contratto iniziale mediante un accordo il cui contenuto è determinato da tali disposizioni e qualora detto consumatore abbia avuto la facoltà di acconsentire a una siffatta modifica.

    49

    Il giudice del rinvio precisa che, secondo l’interpretazione della legge del 2015 sul credito al consumo fornita da alcuni giudici croati, tali potrebbero essere gli effetti prodotti dalle disposizioni del capo IV.a di detta legge. In particolare, da tali disposizioni risulterebbe che i professionisti del settore creditizio sono stati obbligati a proporre a ogni consumatore che avesse stipulato un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri di procedere alla conversione di quest’ultimo in un credito espresso in euro, nel rispetto delle modalità stabilite da detta legge. Il consumatore interessato aveva la possibilità di rifiutare tale proposta, ma, se la accettava, la conversione doveva necessariamente effettuarsi incorporando il contenuto previsto dalle suddette disposizioni in un addendum al contratto iniziale, come è avvenuto nella controversia principale, ovvero in un nuovo contratto, stipulato tra le parti contraenti.

    50

    Al fine di fornire a tale giudice una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, occorre preliminarmente esaminare se, come sostenuto dal governo croato e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, la direttiva 93/13 sia applicabile ratione materiae nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, alla luce dell’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa.

    51

    Al riguardo, dalle considerazioni esposte ai punti 39 e 40 della presente sentenza, relative all’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 93/13, risulta che tale direttiva è applicabile unicamente all’addendum al contratto iniziale e che l’eventuale obbligo di restituzione gravante sulla Zagrebačka banka in forza di tale addendum non può essere disciplinato dalle disposizioni della direttiva in parola, né fondarsi su queste ultime per quanto riguarda il periodo anteriore alla stipulazione dello stesso.

    52

    Tanto premesso, occorre rilevare che la Corte è competente a rispondere alla prima questione solo nei limiti in cui essa riguarda le clausole contrattuali che sono state inserite a posteriori nel contratto iniziale mediante l’addendum in parola, conformemente alla legge del 2015 sul credito al consumo.

    53

    La causa di cui al procedimento principale si distingue quindi dalla causa che ha dato origine alla sentenza del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207). Quest’ultima verteva infatti, più in generale, sull’impatto di una normativa nazionale, che qualificava come abusive e nulle talune clausole relative al divario nel cambio inserite nei contratti di mutuo e che sostituiva tali clausole con clausole che applicavano il tasso di cambio ufficiale fissato dalla banca nazionale di uno Stato membro per la valuta corrispondente, sulla possibilità per il consumatore di chiedere l’annullamento del contratto di mutuo iniziale (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, punti da 35 a 38).

    54

    Nel caso di specie, come rilevato al punto 22 della presente sentenza, la ricorrente nel procedimento principale intende avvalersi delle disposizioni della direttiva 93/13 per contestare in modo autonomo le clausole dell’addendum al contratto iniziale che sono state inserite in quest’ultimo in forza della legge del 2015 sul credito al consumo, in quanto tali clausole sarebbero insufficienti per ottenere una restituzione integrale dei benefici che il professionista avrebbe tratto dalle clausole abusive contenute nel contratto di mutuo iniziale.

    55

    Tanto precisato, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dal suo campo di applicazione le clausole contrattuali che riproducono «disposizioni legislative o regolamentari imperative», espressione che, alla luce del tredicesimo considerando di tale direttiva, comprende sia le disposizioni di diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta, sia quelle di natura suppletiva, cioè che si applicano in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti (sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

    56

    Inoltre, la Corte ha già interpretato detto articolo 1, paragrafo 2, nel senso che l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 non comprende clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale, inserite dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest’ultimo viziata da nullità (sentenza del 2 settembre 2021, OTP Jelzálogbank e a., C‑932/19, EU:C:2021:673, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    57

    L’esclusione dall’applicazione del regime di tale direttiva che deriva dal suo articolo 1, paragrafo 2, è giustificata dal fatto che è, in linea di principio, legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha espressamente voluto preservare (sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    58

    Spetta ai giudici nazionali aditi verificare se la clausola in questione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 alla luce dei criteri definiti dalla Corte, vale a dire prendendo in considerazione la natura, la struttura generale e le clausole dei contratti di mutuo in questione nonché il contesto giuridico e fattuale in cui tali elementi si inseriscono, tenendo conto del fatto che, alla luce dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito da tale direttiva, l’eccezione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa deve essere interpretata in senso stretto (sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    59

    Nella specie il giudice del rinvio rileva, in sostanza, che le clausole dell’addendum che la Zagrebačka banka e la ricorrente nel procedimento principale hanno stipulato, al fine di modificare il loro contratto iniziale in modo da convertire il mutuo espresso in franchi svizzeri in un mutuo espresso in euro, riflettono il contenuto delle disposizioni figuranti al capitolo IV.a della legge del 2015 sul credito al consumo.

    60

    In primo luogo, infatti, tale giudice rileva che la legge del 2015 sul credito al consumo impone ai professionisti di proporre una siffatta modifica ai consumatori interessati e che essa prescrive una particolare metodologia di calcolo del nuovo importo degli obblighi derivanti dal mutuo in capo a questi ultimi. Parimenti, nelle sue osservazioni scritte, il governo croato precisa che l’autonomia della volontà delle banche era limitata da detta legge, in quanto esse erano obbligate dalla legge stessa a proporre ai consumatori la stipula di un accordo di conversione del loro contratto esistente, il cui contenuto era determinato con precisione da tale norma imperativa.

    61

    In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva che tutte le parti cui era applicabile la legge del 2015 sul credito al consumo hanno proceduto alla modifica del rapporto contrattuale iniziale sulla base di un accordo volontario, e non direttamente sulla base di un intervento legislativo, come era avvenuto, segnatamente, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207). Tuttavia, benché ciascun consumatore abbia avuto la facoltà di rifiutare la conversione prevista da tale legge, resta il fatto che qualora il consumatore vi abbia acconsentito, come avvenuto nel procedimento principale, le parti hanno modificato il loro contratto iniziale, al fine di sostituire le clausole abusive ivi contenute, non liberamente, bensì con l’obbligo di applicare le regole di conversione imposte dal legislatore nazionale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, il mero requisito del consenso del consumatore non impedisce che le clausole dell’addendum in questione siano considerate come clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative, dal momento che il contenuto di tale addendum è interamente determinato dalla legge stessa.

    62

    In terzo luogo, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, dalla decisione di rinvio emerge che l’obiettivo perseguito dal legislatore croato era di instaurare un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti interessate dalla legge del 2015 sul credito al consumo.

    63

    Pertanto, benché tale qualificazione giuridica spetti in definitiva al giudice del rinvio, conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 58 della presente sentenza, risulta che le disposizioni contenute nel capo IV.a di detta legge costituiscono disposizioni di diritto nazionale aventi carattere imperativo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, cosicché le clausole contrattuali che riproducono le disposizioni della stessa legge volte a sostituire talune clausole viziate da nullità, che erano contenute in un contratto di mutuo stipulato con un consumatore, non sono soggette alle disposizioni di tale direttiva.

    64

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva le clausole contrattuali che riproducono disposizioni di diritto nazionale in forza delle quali il professionista è stato obbligato a proporre al consumatore una modifica del loro contratto iniziale mediante un accordo il cui contenuto è determinato da tali disposizioni e detto consumatore ha avuto la facoltà di acconsentire a una siffatta modifica.

    Sulla seconda questione

    65

    Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, non occorre rispondere alla seconda questione.

    Sulle spese

    66

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva le clausole contrattuali che riproducono disposizioni di diritto nazionale in forza delle quali il professionista è stato obbligato a proporre al consumatore una modifica del loro contratto iniziale mediante un accordo il cui contenuto è determinato da tali disposizioni e detto consumatore ha avuto la facoltà di acconsentire a una siffatta modifica.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il croato.

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