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Document 62020CA0393

    Causa C-393/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie — Polonia) T.B., D. sp. z. o. o. / G.I. A/S [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 12 – Articolo 13, paragrafo 2 – Ambito di applicazione ratione personae – Nozione di «persona lesa» – Professionista – Competenze speciali – Articolo 7, punto 2]

    GU C 513 del 20.12.2021, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 513/12


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie — Polonia) T.B., D. sp. z. o. o. / G.I. A/S

    (Causa C-393/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza in materia di assicurazioni - Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 12 - Articolo 13, paragrafo 2 - Ambito di applicazione ratione personae - Nozione di «persona lesa» - Professionista - Competenze speciali - Articolo 7, punto 2)

    (2021/C 513/18)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: T.B., D. sp. z. o. o.

    Convenuta: G.I. A/S

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una società che, in cambio dei servizi prestati alla persona direttamente lesa in un sinistro stradale in relazione al danno derivante da detto sinistro, abbia acquisito da tale persona il credito relativo all’indennizzo di assicurazione, al fine di esigerne il pagamento dall’assicuratore dell’autore del suddetto sinistro, senza tuttavia esercitare un'attività professionale nel settore del recupero di crediti siffatti.

    2)

    L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che può essere invocato da un professionista che, in forza di un contratto di cessione, abbia acquisito dalla persona lesa in un sinistro stradale il credito di quest’ultima, allo scopo di promuovere davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’evento dannoso si è verificato, un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, assicuratore avente sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si è verificato l'evento dannoso, purché siano soddisfatte le condizioni di applicazione della disposizione suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 423 del 7.12.2020.


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