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Document 62020CA0334

Causa C-334/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Veszprémi Törvényszék — Ungheria) — Amper Metal Kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2 – Operazione soggetta a IVA – Nozione – Articolo 168, lettera a), e articolo 176 – Diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte – Diniego – Servizi pubblicitari qualificati come eccessivamente costosi e non proficui dall’amministrazione finanziaria – Assenza di fatturato generato a beneficio del soggetto passivo]

GU C 51 del 31.1.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 51/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Veszprémi Törvényszék — Ungheria) — Amper Metal Kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-334/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2 - Operazione soggetta a IVA - Nozione - Articolo 168, lettera a), e articolo 176 - Diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte - Diniego - Servizi pubblicitari qualificati come eccessivamente costosi e non proficui dall’amministrazione finanziaria - Assenza di fatturato generato a beneficio del soggetto passivo)

(2022/C 51/13)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Veszprémi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Amper Metal Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


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