Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TO0210

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2019.
Società Agricola Tenuta di Rimale Ss e a. contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Norme vincolanti relative alla regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta – Rigetto della domanda di adozione di atti di esecuzione – Atto non impugnabile – Irricevibilità.
Causa T-210/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:866

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

17 dicembre 2019 (*)

«Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Norme vincolanti relative alla regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta – Rigetto della domanda di adozione di atti di esecuzione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Nella causa T‑210/19,

Società Agricola Tenuta di Rimale Ss, con sede a Fidenza (Italia), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentati da M. Libertini, A. Scognamiglio e M. Spolidoro, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e F. Moro, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 6 febbraio 2019 [Ares (2019) 677860], che ha respinto la domanda dei ricorrenti volta, da un lato, a far accertare l’asserita violazione da parte delle autorità italiane del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), nonché dell’articolo 101 TFUE e, dall’altro, a che la Commissione adotti taluni atti di esecuzione, sul fondamento dell’articolo 150, paragrafo 8, di detto regolamento, che richiedano alla Repubblica italiana di abrogare le norme relative alla regolazione dell’offerta del formaggio parmigiano reggiano per il periodo 2017‑2019,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, U. Öberg e R. Mastroianni (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        I ricorrenti, Società Agricola Tenuta di Rimale Ss e le altre persone i cui nomi figurano in allegato, sono tutti allevatori e produttori di latte destinato alla trasformazione in formaggio parmigiano reggiano, in qualità di operatori registrati nel sistema di controllo del prodotto.

2        Il formaggio parmigiano reggiano è un prodotto agroalimentare che beneficia di una denominazione d’origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1), registrato come DOP ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2081/92 (GU 1996, L 148, pag. 1).

3        Il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (in prosieguo: il «Consorzio»), che è un consorzio di diritto privato di cui i ricorrenti non sono membri, è responsabile della protezione della DOP e del rispetto del disciplinare, le cui ultime modifiche sono state approvate con regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell’8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)] (GU 2011, L 204, pag. 19).

4        Il Consorzio, in quanto organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671; in prosieguo: il «regolamento OCM»), nell’ambito della sua funzione consistente nel definire la produzione della DOP «Parmigiano Reggiano», ha presentato un piano triennale di regolazione dell’offerta di tale formaggio per il periodo 2017‑2019 (in prosieguo: il «piano»), approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali italiano con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2016, n. 6762, recante regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP (in prosieguo: il «decreto n. 6762»).

5        Il 12 giugno 2017 il Consorzio ha proposto talune modifiche al piano, che sono state approvate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali italiano con il decreto ministeriale del 18 settembre 2017, n. 5320, recante approvazione delle modifiche integrative del Piano di regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP 2017‑2019 di cui al decreto [n. 6762] (in prosieguo: il «decreto n. 5320»).

6        Il 5 febbraio 2018 taluni ricorrenti hanno depositato una denuncia alla Commissione europea, protocollata come CHAP (2018) 394, intesa a contestare la conformità al diritto dell’Unione europea, in particolare all’articolo 150 del regolamento OCM e all’articolo 101 TFUE, del piano e delle sue modifiche, come approvati dai decreti nn. 6762 e 5320.

7        I denuncianti hanno esposto che le condizioni essenziali previste all’articolo 150 del regolamento OCM per l’adozione delle norme relative alla regolazione dell’offerta di formaggi che beneficiano di una DOP non erano soddisfatte nel caso di specie.

8        In primo luogo, i denuncianti hanno fatto valere che tali norme presupponevano, ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 2, del regolamento OCM, il consenso tra gli interessati nelle percentuali richieste, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie, poiché l’accordo preventivo inviato dal Consorzio per raccogliere le adesioni non conteneva il piano di regolazione dell’offerta, ma solo i dettagli operativi sulle modifiche apportate al piano precedente. Inoltre, la raccolta delle adesioni non avrebbe tenuto conto delle diverse opinioni espresse dai produttori membri delle cooperative di trasformazione, ma avrebbe assegnato un voto unitario a ciascuna di tali entità nel suo insieme.  

9        In secondo luogo, i denuncianti hanno formulato dubbi, ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 4, del regolamento OCM, riguardo alla legittimità del sistema di regolazione dell’offerta dal punto di vista della sua durata. Infatti, poiché il piano fissava il quantitativo globale di latte che può essere prodotto dalle imprese agricole nel corso dell’anno allo stesso livello fissato dal piano di regolazione dell’offerta relativo al periodo 2014-2016, a sua volta fissato in base al livello del periodo precedente, il sistema attuato dal Consorzio prevedrebbe, pertanto, una regolazione dell’offerta sostanzialmente continuativa a partire dal 2006, comportando una restrizione permanente della produzione di formaggio, indipendente da situazioni di eccezionale turbativa del mercato.

10      In terzo luogo, secondo i denuncianti, le modalità attuative del piano erano potenzialmente restrittive della libera concorrenza. Infatti, la normativa, applicabile al settore della produzione di prodotti che beneficiano di una DOP, vieterebbe le deliberazioni da parte di associazioni di imprese, quali il Consorzio, aventi per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza. Nel caso di specie, la motivazione che giustifica l’adozione del piano sarebbe del tutto generica e l’analisi del mercato dell’offerta di formaggio parmigiano reggiano ivi contenuta farebbe piuttosto riferimento a un mercato fiorente. Pertanto, le restrizioni alla produzione di latte destinato ad essere utilizzato per la produzione della DOP di cui trattasi costituirebbero una deroga, non giustificata da una ragione di interesse generale, ai principi di tutela della concorrenza.

11      Pertanto, le modalità concrete di attuazione del piano costituiscono, secondo i denuncianti, una violazione dell’articolo 150 del regolamento OCM e dell’articolo 101 TFUE, atta a travalicare gli obiettivi del medesimo regolamento e ad alterare gravemente il necessario bilanciamento tra la tutela della DOP e del principio della libera concorrenza.

12      Con lettera del 7 agosto 2018 la direzione generale (DG) «Agricoltura e sviluppo rurale» (in prosieguo: la «DG AGRI»), dopo aver ricordato che il Trattato riconosce la preminenza della politica agricola comune (PAC) rispetto agli obiettivi in materia di concorrenza, nonché il potere del legislatore dell’Unione di decidere in quale misura le norme in materia di concorrenza dovessero applicarsi al settore agricolo, ha precisato che la parte IV del regolamento OCM raggruppava sotto il titolo «Regole di concorrenza» le norme generali applicabili al settore agricolo, mentre l’articolo 150 di detto regolamento prevedeva le norme specifiche applicabili all’ambito della regolazione dell’offerta di formaggi tutelati da un regime di qualità.  

13      Per quanto riguarda le asserite violazioni segnalate dai denuncianti, la DG AGRI li ha informati che, poiché i decreti nn. 6762 e 5320 erano oggetto di un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia) e poiché spettava ai giudici nazionali valutare se detti decreti fossero conformi ai requisiti di cui all’articolo 150 del regolamento OCM e, più in generale, se rispettassero le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, essa intendeva archiviare la denuncia, a meno di ricevere elementi nuovi che le avrebbero consentito di riconsiderare tale conclusione.  

14      Con lettera del 5 settembre 2018, i denuncianti hanno chiesto alla DG AGRI di riconsiderare la propria posizione alla luce, in particolare, del fatto che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Italia) aveva deciso di chiudere la propria indagine, avviata a seguito di una denuncia che sollevava, in sostanza, le stesse questioni, concludendo per la sua incompetenza a statuire.

15      Con lettera del 6 febbraio 2019 [Ares (2019) 677860] (in prosieguo: la «lettera impugnata»), la DG AGRI ha confermato ai denuncianti che non intendeva adottare atti di esecuzione, ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 8, del regolamento OCM, che richiedessero l’abrogazione delle norme stabilite dalle autorità italiane per la regolazione dell’offerta del formaggio parmigiano reggiano, né avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica italiana, e ha quindi archiviato il fascicolo della denuncia.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2019, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

17      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2019, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale.

18      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2019, i ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.

19      Nell’atto introduttivo, i ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare la lettera impugnata.

20      Nell’eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

21      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità i ricorrenti chiedono che il Tribunale respinga l’eccezione di irricevibilità.

 In diritto

22      A norma dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto ne fa domanda, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Commissione ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.

23      A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere, in via principale, che la lettera impugnata non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

24      In primo luogo, la Commissione sostiene che la decisione di non avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana non può costituire oggetto di un ricorso di annullamento. Infatti, essa disporrebbe, al riguardo, di un potere di valutazione discrezionale che esclude il diritto per i singoli individui di pretendere che essa prenda posizione in un senso determinato e di proporre un ricorso di annullamento contro il suo rifiuto di agire. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la decisione con cui la Commissione archivia una denuncia che la informa del comportamento di uno Stato che possa dar luogo all’avvio di un procedimento per inadempimento non avrebbe forza vincolante e non costituirebbe quindi un atto impugnabile. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che non sussistano dubbi sul fatto che la denuncia dei ricorrenti sia relativa a una violazione generica del diritto dell’Unione e non sia fondata sull’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e che, di conseguenza, la lettera impugnata rappresenti una manifestazione di volontà derivante dall’esercizio del potere discrezionale di cui essa gode.

25      In secondo luogo, la lettera impugnata non sarebbe nemmeno un atto impugnabile perché costituisce una presa di posizione della Commissione assunta nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 150, paragrafo 8, del regolamento OCM. Infatti, poiché essa non sarebbe tenuta ad adottare atti di esecuzione ai sensi di tale disposizione, i ricorrenti non potrebbero pretendere che la Commissione prenda posizione in un senso determinato né, pertanto, impugnare la decisione con la quale quest’ultima rifiuti di adottare simili atti, poiché una siffatta decisione non produrrebbe effetti giuridici vincolanti nei loro confronti. Secondo la Commissione, da un lato, il rifiuto di adottare un atto di esecuzione ai sensi di detta disposizione deve essere considerato come un rifiuto di agire ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, TFUE e, dall’altro, la giurisprudenza secondo la quale un siffatto rifiuto non può essere considerato produttivo di effetti giuridici vincolanti, cosicché non costituirebbe un atto impugnabile, può essere ragionevolmente applicata per analogia a una situazione come quella del caso di specie.

26      Il fatto che la Commissione abbia un ampio potere discrezionale riguardo all’adozione di un atto di esecuzione che richieda a uno Stato membro di abrogare le norme relative alla regolazione dell’offerta di formaggi che beneficiano, in particolare, di una DOP, stabilite all’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento OCM, sarebbe peraltro confermato dall’uso del verbo «potere» per designare l’azione della Commissione ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 8, del medesimo regolamento. Ne consegue, secondo la Commissione, che essa non è tenuta ad agire a seguito di una denuncia relativa alla violazione dell’articolo 150 del regolamento OCM e che, pertanto, il rifiuto di adottare un siffatto atto di esecuzione non può essere considerato produttivo di effetti giuridici vincolanti, cosicché la lettera impugnata non può essere ritenuta un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

27      In terzo luogo e in ogni caso, in considerazione del potere discrezionale della Commissione, la lettera impugnata non avrebbe effetti pregiudizievoli nei confronti dei ricorrenti. Infatti, quest’ultima non esprimerebbe in modo definitivo la posizione della Commissione sulle circostanze oggetto della denuncia e, in ogni caso, non produrrebbe alcun effetto vincolante nella controversia proposta dinanzi ai giudici nazionali ai fini dell’annullamento dei decreti nn. 6762 e 5320.

28      In subordine, la Commissione fa valere che uno dei ricorrenti, ossia Pezzani Alberto e Piero Ss, non essendo destinatario della lettera impugnata, è privo di legittimazione ad agire sotto il profilo dell’incidenza individuale, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

29      I ricorrenti contestano i motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione.

30      Innanzitutto, i ricorrenti fanno valere che la loro denuncia mirava ad ottenere dalla Commissione la verifica della legittimità delle norme vincolanti per la regolazione dell’offerta del formaggio parmigiano reggiano, adottate dal Consorzio e approvate dai decreti nn. 6762 e 5320, e non, come sostiene la Commissione, a sollecitare l’avvio di un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 258 TFUE. Ne risulterebbe che è del tutto inconferente la giurisprudenza citata dalla Commissione, a sostegno della tesi del carattere discrezionale della sua decisione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro e della conseguente impossibilità di pretendere che essa adotti una posizione a tale riguardo, che possa costituire oggetto di un’azione in giudizio da parte di quei soggetti, che abbiano inoltrato una denuncia diretta a sollecitare l’avvio di un siffatto procedimento.

31      I ricorrenti contestano poi l’argomento della Commissione secondo cui avrebbero dovuto presentare una denuncia ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 e secondo il modello C del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18). A tale riguardo, essi precisano di non aver chiesto un’applicazione diretta degli articoli 101 o 102 TFUE, ma piuttosto l’adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione che richiedano alle autorità italiane l’abrogazione delle norme vincolanti ai fini della regolazione dell’offerta della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 8, del regolamento OCM. Per questi motivi, essi avrebbero peraltro preferito l’utilizzo di un modello standard di denuncia. In ogni caso, anche supponendo che la loro denuncia dovesse essere presentata conformemente al suddetto modello C, ciò non toglie, secondo i ricorrenti, che i soli requisiti previsti a pena di inammissibilità di una siffatta denuncia sono unicamente quelli sostanziali e sono stati pienamente soddisfatti nel caso di specie.

32      I ricorrenti contestano altresì la tesi della Commissione relativa al carattere assolutamente discrezionale della sua decisione di esercitare i poteri in questione. Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 150 del regolamento OCM risulterebbe che la valutazione della Commissione non sia del tutto discrezionale, in quanto essa deve tener conto di determinati criteri ai fini dell’eventuale adozione di atti di esecuzione, il che la obbligherebbe a motivare tali atti in funzione della valutazione di detti criteri.

33      Inoltre, i ricorrenti ritengono che, nel caso di specie, non sia possibile applicare per analogia la giurisprudenza relativa al mancato esercizio, da parte della Commissione, dei poteri ad essa conferiti dall’articolo 106, paragrafo 3, TFUE. L’intervento della Commissione ai sensi dell’articolo 150 del regolamento OCM costituirebbe soltanto un atto amministrativo, connotato da doverosità qualora l’analisi economica e giuridica delle regolazioni risulti in contrasto con le norme di una regolazione specifica e contenga ingiustificate restrizioni della concorrenza. Nel caso di specie, occorrerebbe piuttosto applicare la giurisprudenza costante secondo cui una lettera di archiviazione di una denuncia deve dar conto nella motivazione di tutte le circostanze giuridiche ed economiche del caso, della significatività della presunta violazione, della possibilità di beneficiare di una tutela mediante altri canali, della complessità del caso nonché della probabilità di una violazione e dei costi di accertamento di tale violazione.  

34      Infine, i ricorrenti fanno valere che, sebbene una decisione della Commissione, come quella del caso di specie, non vincoli formalmente il giudice, nazionale o dell’Unione, il suo carattere immediatamente lesivo risiede, come precisato dalla giurisprudenza, proprio nella posizione espressa dalla Commissione, al termine di una procedura amministrativa, di non voler esercitare i suoi poteri di controllo e repressivi su di una fattispecie rispetto alla quale il denunciante aveva chiesto il suo intervento, negandogli così una forma di tutela sia pure in via semplicemente amministrativa.

35      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento è esperibile nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni che, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, miri a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9; del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 51, e del 19 dicembre 2012, Commissione/Planet, C‑314/11 P, EU:C:2012:823, punto 94).

36      Per stabilire se un atto produca effetti giuridici vincolanti, occorre tener conto della sua sostanza. Tali effetti devono essere valutati in funzione di criteri obiettivi, quali il contenuto di tale atto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione emanante (v. sentenza del 25 ottobre 2017, Slovacchia/Commissione, C‑593/15 P e C‑594/15 P, EU:C:2017:800, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 28 giugno 2018, Romania/Commissione, T‑478/15, non pubblicata, EU:T:2018:405, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

37      Secondo una giurisprudenza consolidata, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un’istituzione dell’Unione al suo destinatario, in risposta ad una domanda formulata da quest’ultimo, perché essa possa essere qualificata come decisione idonea a costituire oggetto di un ricorso di annullamento (v. sentenze del 14 dicembre 2006, Germania/Commissione, T‑314/04 e T‑414/04, non pubblicata, EU:T:2006:399, punto 37 e giurisprudenza ivi citata; e del 9 ottobre 2018, Mass Response Service/Commissione, T‑885/16, non pubblicata, EU:T:2018:666, punto 40, e giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso di specie, i ricorrenti fanno valere che la lettera impugnata contiene la decisione della Commissione di respingere la loro denuncia e che una siffatta decisione produce, a tale titolo, effetti giuridici tali da pregiudicare i loro interessi.

39      Al riguardo, si deve necessariamente constatare che la denuncia dei ricorrenti era fondata sull’articolo 150, paragrafo 8, del regolamento OCM e che essa era intesa a far sì che la Commissione adotti atti di esecuzione diretti a far abrogare dalle autorità italiane i decreti nn. 6260 e 5320, vertenti sulla regolazione dell’offerta della DOP «Parmigiano Reggiano» per il periodo dal 2017 al 2019.

40      In questo contesto, occorre ricordare brevemente il sistema istituito dall’articolo 150 del regolamento OCM per stabilire le norme vincolanti relative alla regolazione dell’offerta, in particolare, di formaggi che beneficiano di una DOP, nonché per consentire di verificare il rispetto e, se del caso, l’abrogazione di tali norme.

41      Secondo l’articolo 150 del regolamento OCM, gli Stati membri possono, su richiesta di un’organizzazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale riconosciute ai sensi del regolamento OCM o di un gruppo di operatori di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), e purché vi sia un accordo preventivo tra le parti nella zona geografica indicata nel disciplinare, stabilire, per un periodo di tempo limitato, dette norme vincolanti, le quali devono essere conformi alle condizioni di cui all’articolo 150, paragrafo 4, del regolamento OCM. Gli Stati membri garantiscono che tali norme siano rispettate e, laddove si accerti che ciò non avviene, le autorità nazionali competenti le abrogano. La Commissione «può», a sua volta, in qualsiasi momento intervenire adottando atti di esecuzione che richiedano allo Stato membro interessato di abrogare tali norme, se ritiene che queste ultime non siano conformi alle condizioni summenzionate, costituiscano una minaccia per la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o siano, in sostanza, in contrasto con gli obiettivi dell’articolo 39 TFUE.

42      Orbene, in primo luogo, occorre rilevare che il regolamento OCM non conferisce un diritto, a persone fisiche o giuridiche, di chiedere alla Commissione, ovvero di ottenere da quest’ultima, l’adozione degli atti di esecuzione che richiedano l’abrogazione da parte delle autorità nazionali interessate delle norme da esse adottate ai fini della regolazione dell’offerta di formaggi che beneficiano di una DOP (v., per analogia, ordinanze del 27 gennaio 2015, UNIC/Commissione, T‑338/14, non pubblicata, EU:T:2015:59, punto 22, e del 24 novembre 2015, Delta Group agroalimentare/Commissione, T‑163/15, non pubblicata, EU:T:2015:911, punto 29).

43      In secondo luogo, per quanto riguarda più in particolare l’articolo 150 del regolamento OCM, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, tale articolo esclude che una persona fisica o giuridica possa beneficiare di un qualsivoglia diritto di chiedere e ottenere dalla Commissione l’adozione di atti di esecuzione come quelli di cui al precedente punto 42, e ciò quand’anche fossero soddisfatte le condizioni che ne giustificano l’adozione (v., per analogia, ordinanza del 27 gennaio 2015, UNIC/Commissione, T‑338/14, non pubblicata, EU:T:2015:59, punto 24, e sentenza del 9 ottobre 2018, 1&1 Telecom/Commissione, T‑43/16, EU:T:2018:660, punto 46).

44      Dall’articolo 150, paragrafo 8, del regolamento OCM emerge, infatti, che l’adozione degli atti di esecuzione che richiedono che le autorità nazionali interessate abroghino le norme da esse adottate ai fini della regolazione dell’offerta di formaggi che beneficiano di una DOP dipende unicamente dalla scelta della Commissione, dal momento che siffatti atti possono essere adottati solo «se [essa] ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 [TFUE]». Peraltro, dalla parte iniziale dell’articolo 150, paragrafo 8, del regolamento OCM risulta chiaramente che la Commissione «può adottare in qualsiasi momento» simili atti di esecuzione e non già che essa è tenuta a farlo.

45      In terzo luogo, dal regolamento OCM non discende neppure che la Commissione sia obbligata a prendere in considerazione il punto di vista di terzi, come i ricorrenti, se del caso sostenuto da elementi di prova, ai fini dell’adozione degli atti di esecuzione in questione (v., per analogia, ordinanza del 24 novembre 2015, Delta Group agroalimentare/Commissione, T‑163/15, non pubblicata, EU:T:2015:911, punto 35).

46      In definitiva, la Commissione dispone, nel contesto summenzionato, di un potere discrezionale e, pertanto, essa non è tenuta, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, ad adottare gli atti di esecuzione da loro richiesti.

47      Del resto, anche supponendo che, come sostengono i ricorrenti, la Commissione sia tenuta a dar conto della presa in considerazione dei criteri di cui all’articolo 150 del regolamento OCM, quando essa decide di intervenire per chiedere l’abrogazione delle norme vincolanti stabilite dalle autorità nazionali, tale circostanza non può trasformare un diritto d’azione della Commissione in un obbligo a carico di quest’ultima di agire a seguito della denuncia di un privato per inosservanza della disposizione di cui trattasi.

48      A questo proposito, al pari della Commissione, occorre rilevare, per analogia, che, secondo una giurisprudenza consolidata, la decisione della Commissione di non promuovere un’azione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, TFUE non costituisce un atto impugnabile, giacché dalla formulazione letterale di tale disposizione e dalla ratio dell’insieme delle disposizioni di detto articolo emerge che la Commissione non è tenuta a promuovere una siffatta azione, dal momento che i privati non possono esigere che essa prenda posizione in un senso determinato. Pertanto, una lettera con la quale la Commissione informa l’autore di una denuncia della sua intenzione di non darvi seguito non può essere considerata produttiva di effetti giuridici vincolanti, cosicché non può costituire oggetto di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 24 giugno 2016, Onix Asigurări/AEAPP, T‑590/15, EU:C:2016:374, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

49      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la lettera impugnata non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. I ricorrenti, infatti, non hanno alcun diritto di chiedere e ottenere l’adozione di un atto di esecuzione che richieda l’abrogazione da parte delle autorità italiane dei decreti nn. 6762 e 5320, vertenti sulla regolazione, per il periodo 2017-2019, dell’offerta di formaggio parmigiano reggiano, e ciò quand’anche le condizioni che giustifichino una siffatta abrogazione e che sono previste all’articolo 150, paragrafo 8, del regolamento OCM, fossero soddisfatte. Pertanto, la lettera impugnata, con la quale la Commissione ha comunicato ai ricorrenti che essa non avrebbe adottato le misure richieste, non produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sui loro interessi.

50      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento che i ricorrenti traggono dalla giurisprudenza che ammette la ricevibilità di ricorsi diretti contro decisioni della Commissione, che respingono denunce relative ad asserite violazioni delle norme del diritto della concorrenza. Infatti, la posizione procedurale delle parti che hanno presentato alla Commissione una denuncia, come quella del caso di specie, diretta a far accertare, in particolare, la violazione dell’articolo 150 del regolamento OCM, affinché essa adotti atti di esecuzione ai sensi del medesimo articolo, è fondamentalmente diversa da quella che le parti denuncianti hanno nell’ambito di un procedimento di applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, nel corso del quale esse dispongono di garanzie procedurali specifiche il cui rispetto è soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo nell’ambito di un ricorso contro una decisione di rigetto di una denuncia (v., per analogia, ordinanza del 23 gennaio 2019, Prigent/Commissione, T‑436/18, non pubblicata, EU:T:2019:33, punto 16 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, come risulta dai precedenti punti da 42 a 45, le persone che hanno presentato una denuncia per far accertare la violazione dell’articolo 150 del regolamento OCM, affinché la Commissione adotti gli atti di esecuzione summenzionati, non beneficiano di garanzie procedurali che consentano loro di esigere che quest’ultima le informi e le ascolti, e non hanno neppure la possibilità di adire, se del caso, il giudice dell’Unione con un ricorso avverso la decisione di archiviare la loro denuncia (v., per analogia, ordinanza del 27 febbraio 2019, Kayibanda e Sors/Commissione, T‑581/18, non pubblicata, EU:T:2019:133, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda la giurisprudenza relativa al rigetto di una denuncia in materia di aiuti di Stato, invocata dai ricorrenti nel ricorso (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2018, Multiconnect/Commissione, T‑884/16, non pubblicata, EU:T:2018:665, punto 39).

51      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e respingere il ricorso in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare il motivo di irricevibilità relativo al difetto di legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti (v. punto 28 supra).

 Sulle spese

52      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La Società Agricola Tenuta di Rimale Ss e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

Lussemburgo, 17 dicembre 2019

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

D. Spielmann


*      Lingua processuale: l’italiano.


1      L’elenco degli altri ricorrenti è allegato soltanto alla versione notificata alle parti.

Top