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Document 62019TN0721

Causa T-721/19: Ricorso proposto il 18 ottobre 2019 – Rübig/Parlamento

GU C 423 del 16.12.2019, pp. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 423/63


Ricorso proposto il 18 ottobre 2019 – Rübig/Parlamento

(Causa T-721/19)

(2019/C 423/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Rübig (Wels, Austria) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Waisse, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

—

il presente ricorso è ricevibile;

—

se necessario, a titolo di misure di organizzazione del procedimento o misure istruttorie della presente causa, il Parlamento europeo dovrà produrre i pareri che il servizio giuridico del Parlamento europeo avrebbe emesso il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, salva ulteriore determinazione della data precisa, ma in ogni caso prima dell’adozione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, in data 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2018/C 466/02, GU 28 dicembre 2018, C 466/8);

—

la decisione individuale impugnata, notificata al ricorrente nel settembre 2019 dall’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, riguardante i diritti del ricorrente alla sua pensione complementare (volontaria), è annullata sul fondamento dell’articolo 263 TFUE nella misura in cui tale decisione ha applicato il prelievo speciale del 5 % sull’importo nominale della pensione complementare (volontaria) dovuta al ricorrente, quale istituito dalla summenzionata decisione dell’Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018;

—

la summenzionata decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 10 dicembre 2018 è dichiarata inapplicabile in forza dell’articolo 277 TFUE, in quanto modifica l’articolo 76 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e in particolare in quanto istituisce un prelievo speciale del 5 % sull’importo nominale delle pensioni complementari (volontarie) esigibili a partire dal 1o gennaio 2019;

—

il Parlamento è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza per materia dell’Ufficio di presidenza:

—

da un lato, la decisione dell’Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione dell’Ufficio di presidenza») è stata adottata in violazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo: lo «statuto»). La decisione dell’Ufficio di presidenza è, in particolare, in contrasto con le disposizioni dell’articolo 27 dello statuto, che impone il mantenimento dei «diritti e [del]le aspettative acquisiti»;

—

dall’altro, la decisione dell’Ufficio di presidenza, istituendo un prelievo speciale del 5 % dell’importo nominale della pensione, introduce un’imposta, mentre l’introduzione di un’imposta non rientra nelle competenze dell’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:

—

da un lato, si contesta all’Ufficio di presidenza di aver adottato la propria decisione senza rispettare le prescrizioni dell’articolo 223 TFUE;

—

dall’altro, la decisione dell’Ufficio di presidenza è insufficientemente motivata e viola pertanto l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti e delle aspettative acquisiti e del principio di legittimo affidamento:

—

da un lato, la decisione dell’Ufficio di presidenza viola i diritti e le aspettative acquisiti risultanti sia dai principi generali del diritto sia dallo statuto, che espressamente impone che essi restino «invariati» (articolo 27).

—

dall’altro, la decisione dell’Ufficio di presidenza viola il principio di legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

—

da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti mediante la decisione dell’Ufficio di presidenza.

—

dall’altro, la decisione dell’Ufficio di presidenza dev’essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:

—

da un lato, la decisione dell’Ufficio di presidenza viola il principio di certezza del diritto, in quanto produce, illegittimamente, effetti retroattivi.

—

dall’altro, la decisione dell’Ufficio di presidenza viola il principio di certezza del diritto in quanto ha omesso di prevedere misure transitorie.


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