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Document 62019TN0481

    Causa T-481/19: Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — Portigon/SRB

    GU C 305 del 9.9.2019, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.9.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 305/59


    Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — Portigon/SRB

    (Causa T-481/19)

    (2019/C 305/70)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener, V. Jungkind e F. Geber, avvocati)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del convenuto, del 16 aprile 2019, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2019 (numero di atto: SRB/ES/SRF/2019/10), nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente;

    sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale fino a quando non si sia deciso in via definitiva in merito ai ricorsi T-365/16, T-420/17 e T-413/18 o questi ultimi siano conclusi in altro modo;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, commi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (2), dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3), e dell’articolo 114 TFUE

    Il convenuto avrebbe ingiustamente assoggettato la ricorrente all’obbligo di contribuzione, in quanto il regolamento (UE) n. 806/2014 e la direttiva 2014/59/UE non prevedrebbero alcun obbligo di contribuzione per gli enti soggetti a risoluzione. L’articolo 114 TFUE vieterebbe la riscossione dei contributi da enti come quello della ricorrente.

    Il legislatore non sarebbe stato legittimato a fondare l’obbligo di contribuzione sull’articolo 114 TFUE a causa dell’assenza di un legame con il mercato interno. L’armonizzazione, a livello dell’Unione, delle norme che disciplinano i contributi non agevolerebbe l’esercizio delle libertà fondamentali né porrebbe rimedio alle sensibili distorsioni della concorrenza relative agli enti che si ritirerebbero dal mercato.

    Il convenuto avrebbe ingiustamente assoggettato la ricorrente all’obbligo di contribuzione, in quanto l’ente non sarebbe esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 sarebbe esclusa ed esso non inciderebbe sulla stabilità del sistema finanziario.

    La ricorrente non compirebbe più nuove operazioni dal 2012 e si troverebbe in regime di risoluzione sulla base di una decisione della Commissione in materia di aiuti. Essa deterrebbe la maggior parte delle sue residue passività a titolo fiduciario per conto di un altro soggetto giuridico.

    Il regolamento delegato (UE) 2015/63 (4) violerebbe l’articolo 114 TFUE e l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE quale disciplina essenziale per il calcolo dei contributi (articolo 290, paragrafo 1, seconda frase, TFUE).

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il metodo di calcolo non consentirebbe una motivazione completa della decisione impugnata. Nei limiti in cui il calcolo si basasse sul regolamento delegato (UE) 2015/63, esso sarebbe inapplicabile.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 20 della Carta, in quanto, sulla base della particolare situazione della ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio generale di uguaglianza. Inoltre, la decisione impugnata interferirebbe in maniera sproporzionata con la libertà di impresa della ricorrente.

    4.

    Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, in quanto il convenuto, in sede di calcolo dell’importo dei contributi, avrebbe dovuto escludere le passività prive di rischio dalle passività rilevanti.

    5.

    Quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente calcolato gli importi a carico della ricorrente sulla base di una valutazione al lordo dei contratti derivati.

    6.

    Sesto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente considerato la ricorrente un ente in riorganizzazione.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, in quanto il convenuto avrebbe dovuto ascoltare la ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, e dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto il convenuto non ha motivato sufficientemente la decisione impugnata.


    (1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


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