Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TB0640

    Causa T-640/19: Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2020 — Sasol Germany e a./ECHA [«Ricorso di annullamento – REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Decisione che identifica il 4-tert-butilfenolo come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco – Eccezione di irricevibilità – Atto non impugnabile – Atto puramente esecutivo – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»]

    GU C 348 del 19.10.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 348/16


    Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2020 — Sasol Germany e a./ECHA

    (Causa T-640/19) (1)

    («Ricorso di annullamento - REACH - Sostanze estremamente preoccupanti - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Decisione che identifica il 4-tert-butilfenolo come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco - Eccezione di irricevibilità - Atto non impugnabile - Atto puramente esecutivo - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

    (2020/C 348/23)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Sasol Germany GmbH (Amburgo, Germania), SI Group — Béthune (Béthune, Francia), BASF SE (Ludwigshafen sul Reno, Germania) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Saez Moreno, avvocati)

    Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti da S. Raes, avvocato)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione ED/71/2019 dell’ECHA, in quanto include il 4-tert-butilfenolo, come sostanza estremamente preoccupante, nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1; rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2)

    Non occorre più statuire sulle istanze di intervento della Repubblica federale di Germania, del Regno di Svezia e della Commissione europea.

    3)

    Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune e BASF SE sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.

    4)

    Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune, BASF SE, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la Repubblica federale di Germania, il Regno di Svezia e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


    (1)  GU C 406 del 2.12.2019.


    Top