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Document 62019TA0804

    Causa T-804/19: Sentenza del Tribunale del 1° dicembre 2021 — HC/Commissione («Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/363/18 – Decisione di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Proporzionalità – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Regime linguistico del concorso – Discriminazione fondata sulla lingua – Responsabilità»)

    GU C 51 del 31.1.2022, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 51/26


    Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — HC/Commissione

    (Causa T-804/19) (1)

    («Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EPSO/AD/363/18 - Decisione di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Eccezione di illegittimità - Parità di trattamento - Proporzionalità - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Regime linguistico del concorso - Discriminazione fondata sulla lingua - Responsabilità»)

    (2022/C 51/36)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: HC (rappresentanti: G. Pandey, V. Villante e D. Rovetta, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff, T. Lilamand e D. Milanowska, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, del bando del concorso EPSO/AD/363/18 dell’11 ottobre 2018, organizzato al fine di costituite due elenchi di riserva dai quali la Commissione europea avrebbe attinto per l’assunzione di amministratori (AD 7) nei settori delle dogane e della fiscalità, in secondo luogo, della decisione della commissione giudicatrice di tale concorso di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone invitate al centro di valutazione, in terzo luogo, della decisione di questa stessa commissione giudicatrice recante rigetto della sua domanda di riesame, in quarto luogo, della decisione della Commissione del 20 agosto 2019 di rigetto del suo reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quinto luogo, dell’elenco dei candidati invitati alla fase successiva del concorso e, dall’altro, diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa di ciò.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    HC è condannato alle spese.


    (1)  GU C 54 del 17.2.2020


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