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Document 62019TA0086

Causa T-86/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — SolNova / EUIPO — Canina Pharma (BIO INSECT Shocker) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo BIO-INSECT Shocker – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

GU C 215 del 29.6.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/37


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — SolNova / EUIPO — Canina Pharma (BIO INSECT Shocker)

(Causa T-86/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo BIO-INSECT Shocker - Impedimento alla registrazione assoluto - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2020/C 215/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SolNova AG (Zollikon, Svizzera) (rappresentante: P. Lee, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Canina Pharma GmbH (Hamm, Germania) (rappresentante: O. Bischof, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2018 (procedimento R 276/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la SolNova e la Canina Pharma.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 dicembre 2018 (procedimento R 276/2018-2) è annullata nella parte riguardante i «[p]reparati biocidi per il settore manifatturiero; prodotti chimici per la produzione di biocidi; additivi chimici agli insetticidi», compresi nella classe 1, e i «[d]isinfettanti; prodotti per distruggere i parassiti dell’uomo; parassiticidi; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; spray medicamentosi; spray antibatterici; insetticidi; sostanze per attrarre gli insetti; spray insettifughi; insettifughi; preparati per distruggere gli insetti; regolatori della crescita degli insetti; fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti; polveri anti-pulci; spray antipulci; collari antipulci; preparati antipulci; collari antipulci per animali; polveri antipulci per animali; biocidi; prodotti repellenti per animali; prodotti veterinari; vaccini veterinari; preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria», appartenenti alla classe 5.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Canina PharmaGmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla SolNova AG dinanzi al Tribunale nonché le spese indispensabili da essa sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

4)

La SolNova sopporterà la metà delle proprie spese dinanzi al Tribunale.

5)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 122 dell’1.4.2019.


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