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Document 62019CN0681

Causa C-681/19P: Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 da Fereydoun Mahmoudian avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 luglio 2019, causa T-406/15, Mahmoudian/Consiglio

GU C 372 del 4.11.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 372/27


Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 da Fereydoun Mahmoudian avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 luglio 2019, causa T-406/15, Mahmoudian/Consiglio

(Causa C-681/19P)

(2019/C 372/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fereydoun Mahmoudian (rappresentanti: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea.

Conclusioni del ricorrente

In via principale:

annullare parzialmente la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia;

condannare il Consiglio a versare al ricorrente la somma di EUR 966 581 a titolo dei danni materiali, e di EUR 500 000, a titolo dei danni morali, maggiorata degli interessi moratori,

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

In subordine:

annullare parzialmente la sentenza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda il danno materiale, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, commesso un errore di diritto, violato il principio del risarcimento integrale e privato di effetto utile l’articolo 340, paragrafo 2, TFUE nonché l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. Il livello di prova richiesto dal Tribunale avrebbe reso impossibile qualsiasi risarcimento del danno subito, nonostante l'esistenza di una violazione sufficientemente grave e qualificata del diritto dell’Unione. In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nonché da una motivazione contraddittoria. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova e di fatto.

Per quanto riguarda il danno morale, la sentenza impugnata sarebbe priva di qualsiasi motivazione quando ai criteri presi in considerazione per valutare ex aequo et bono l’importo del risarcimento.


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