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Document 62019CN0680

    Causa C-680/19P: Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 da Fulmen avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 luglio 2019, causa T-405/15, Fulmen/Consiglio

    GU C 372 del 4.11.2019, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 372/26


    Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 da Fulmen avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 luglio 2019, causa T-405/15, Fulmen/Consiglio

    (Causa C-680/19P)

    (2019/C 372/28)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Fulmen (rappresentanti: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    In via principale:

    annullare parzialmente la sentenza impugnata;

    statuire definitivamente sulla controversia;

    condannare il Consiglio a versare a Fulmen la somma di EUR 6 456 507 a titolo dei danni materiali, e di EUR 100 000, a titolo dei danni morali, maggiorata degli interessi moratori,

    condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

    In subordine:

    annullare parzialmente la sentenza impugnata;

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

    condannare il Consiglio alla totalità delle spese

    Motivi e principali argomenti

    Per quanto riguarda il danno materiale, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, commesso un errore di diritto, violato il principio del risarcimento integrale e privato di effetto utile l’articolo 340, paragrafo 2, TFUE nonché l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. Il livello di prova richiesto dal Tribunale avrebbe reso impossibile qualsiasi risarcimento del danno subito, nonostante l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e qualificata del diritto dell’Unione. In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nonché da una motivazione contraddittoria. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova e di fatto.

    Per quanto riguarda il danno morale, la sentenza impugnata sarebbe priva di qualsiasi motivazione quando ai criteri presi in considerazione per valutare ex aequo et bono l’importo del risarcimento.


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