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Document 62019CN0092
Case C-92/19: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 5 February 2019 — Burgo Group SpA v Gestore dei Servizi Energetici — GSE
Causa C-92/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Causa C-92/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
GU C 182 del 27.5.2019, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
(Causa C-92/19)
(2019/C 182/11)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Burgo Group SpA
Appellato: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2004/8/CE (1) (in particolare, il suo articolo 12) osti ad una interpretazione degli articoli 3 e 6 del d. lgs. n. 20/2007, nel senso di consentire il riconoscimento dei benefici di cui al d. lgs. n. 79/1999 (in particolare, di cui all’articolo 11, e di cui alla Delibera 19 marzo 2002 n. 42/02 dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, delibera che della disposizione precedente costituisce attuazione) anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre il 31 dicembre 2010. |
2) |
Se l’articolo 107 TFUE osti ad un’interpretazione degli articoli 3 e 6 del d. lgs. n. 20/2007, nei sensi indicati sub a), nella misura in cui tale disposizione, così come interpretata, possa determinare un «aiuto di Stato», e dunque porsi in contrasto con il principio della libera concorrenza. |
3) |
Specularmente a quanto esposto sub a) e b), ed in considerazione di quanto espressamente prospettato dall’appellante, se corrisponda ai principi di eguaglianza e non discriminazione del diritto comunitario una normativa nazionale che consenta la permanenza del riconosciment[o] dei regimi di sostegno alla cogenerazione non [ad alto rendimento] fino al 31 dicembre 2015; tale potendo essere l’interpretazione del diritto interno italiano per effetto del n. 1 della lettera c) del comma 11, articolo 25, del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che abroga le norme richiamate dell’articolo 11 del d. lgs. 79/1999 a far tempo dal 1o gennaio 2016, anzi ora fino al 19 luglio 2014 (per effetto dell’articolo 10, comma 15, del d. lgs. 4 luglio 2014 n. 102). |
(1) Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU 2004, L 52, pag. 50).