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Document 62019CN0092

    Causa C-92/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

    GU C 182 del 27.5.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 182/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

    (Causa C-92/19)

    (2019/C 182/11)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nella causa principale

    Appellante: Burgo Group SpA

    Appellato: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la direttiva 2004/8/CE (1) (in particolare, il suo articolo 12) osti ad una interpretazione degli articoli 3 e 6 del d. lgs. n. 20/2007, nel senso di consentire il riconoscimento dei benefici di cui al d. lgs. n. 79/1999 (in particolare, di cui all’articolo 11, e di cui alla Delibera 19 marzo 2002 n. 42/02 dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, delibera che della disposizione precedente costituisce attuazione) anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre il 31 dicembre 2010.

    2)

    Se l’articolo 107 TFUE osti ad un’interpretazione degli articoli 3 e 6 del d. lgs. n. 20/2007, nei sensi indicati sub a), nella misura in cui tale disposizione, così come interpretata, possa determinare un «aiuto di Stato», e dunque porsi in contrasto con il principio della libera concorrenza.

    3)

    Specularmente a quanto esposto sub a) e b), ed in considerazione di quanto espressamente prospettato dall’appellante, se corrisponda ai principi di eguaglianza e non discriminazione del diritto comunitario una normativa nazionale che consenta la permanenza del riconosciment[o] dei regimi di sostegno alla cogenerazione non [ad alto rendimento] fino al 31 dicembre 2015; tale potendo essere l’interpretazione del diritto interno italiano per effetto del n. 1 della lettera c) del comma 11, articolo 25, del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che abroga le norme richiamate dell’articolo 11 del d. lgs. 79/1999 a far tempo dal 1o gennaio 2016, anzi ora fino al 19 luglio 2014 (per effetto dell’articolo 10, comma 15, del d. lgs. 4 luglio 2014 n. 102).


    (1)  Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU 2004, L 52, pag. 50).


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