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Dokument 62019CJ0775
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 19 November 2020.#5th AVENUE Products Trading GmbH v Hauptzollamt Singen.#Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Baden-Württemberg.#Reference for a preliminary ruling – Customs union – Regulation (EEC) No 2913/92 – Community Customs Code – Article 29(1) and (3)(a) – Article 32(1)(c) and (5)(b) – Regulation (EEC) No 2454/93 – Article 157(2) – Customs valuation – Transaction value of imported goods – Concept of ‘condition of sale’ – Payment in return for the granting of an exclusive distribution right.#Case C-775/19.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020.
5th AVENUE Products Trading GmbH contro Hauptzollamt Singen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg.
Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) – Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione delle merci importate – Nozione di “condizione della vendita” – Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva.
Causa C-775/19.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020.
5th AVENUE Products Trading GmbH contro Hauptzollamt Singen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg.
Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) – Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione delle merci importate – Nozione di “condizione della vendita” – Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva.
Causa C-775/19.
Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2020:948
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
19 novembre 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) – Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione delle merci importate – Nozione di “condizione della vendita” – Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva»
Nella causa C‑775/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden‑Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 22 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2019, nel procedimento
5th AVENUE Products Trading GmbH
contro
Hauptzollamt Singen,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da M.E. Regan, (relatore), presidente della Quinta Sezione, facente funzione di presidente della Decima Sezione, E. Juhász e I. Jarukaitis, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per l’Hauptzollamt Singen, da B. Geyer, in qualità di agente; |
– |
per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti; |
– |
per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da C. Vollrath e M. Kocjan, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 50; in prosieguo: il «codice doganale»), e dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1; in prosieguo: «il regolamento di applicazione»). |
2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la 5th AVENUE Products Trading GmbH (in prosieguo: la «5th Avenue») e l’Hauptzollamt Singen (Ufficio doganale centrale di Singen, Germania) (in prosieguo: l’«ufficio doganale») in merito alla contabilizzazione del pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva per la determinazione del valore in dogana di merci importate da un paese terzo ai fini della loro immissione in libera pratica nel territorio dell’Unione europea. |
Contesto normativo
Il codice doganale
3 |
Il codice doganale è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU 2008, L 145, pag. 1), e successivamente dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90). Tuttavia, in forza dell’articolo 286, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 288, paragrafo 2, del medesimo, il codice doganale è rimasto applicabile fino al 30 aprile 2016. |
4 |
L’articolo 29 del codice doganale, contenuto nel capitolo 3, intitolato «Valore in dogana delle merci», del titolo II, rubricato «Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci», di detto codice, prevedeva quanto segue: «1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33 (...) (...) 3.
(...)». |
5 |
L’articolo 32 di detto codice, contenuto nel medesimo capitolo, così disponeva: «1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: (...)
(...) 2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili. (...) 5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c), (...)
|
Il regolamento di applicazione
6 |
L’articolo 157 del regolamento di applicazione, contenuto nel capitolo 2, intitolato «Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza», del titolo V, rubricato «Valore in dogana», del medesimo regolamento, così disponeva: «1. Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice [doganale], per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l’uso di diritti inerenti:
2. Indipendentemente dai casi di cui all’articolo 32, paragrafo 5 del codice [doganale], quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’articolo 29 del codice [doganale] si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:
|
7 |
L’articolo 158, paragrafo 3, di detto regolamento, contenuto nel medesimo capitolo 2, enunciava quanto segue: «Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all’importazione, si effettua l’opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell’allegato 23 e relativa all’articolo 32, paragrafo 2 del codice [doganale]». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 |
Il 31 gennaio 2012, la 5th Avenue, società con sede in Germania il cui oggetto sociale consisteva, in particolare, nel commercio di tabacchi lavorati e di articoli per fumatori, e la Habanos SA, società pubblica cubana esportatrice di sigari, stipulavano un contratto, denominato «Exclusive Distribution Agreement» (accordo di distribuzione esclusiva; in prosieguo: l’«EDA»), in forza del quale la 5th Avenue otteneva il diritto esclusivo, in qualità di unico distributore, di importare, vendere e distribuire in Germania e in Austria i sigari prodotti da detta società pubblica. In cambio della concessione di tale diritto di distribuzione esclusiva in Austria, la 5th Avenue si era obbligata a versare alla Habanos, per un periodo di quattro anni, un importo annuo qualificato come «compensazione», pari al 25% del fatturato annuo risultante dalle vendite di sigari in tale Stato membro. |
9 |
Dalla decisione di rinvio risulta che la 5th Avenue ordinava i sigari sulla base di un listino prezzi e utilizzava, per l’importazione di tali prodotti, un deposito doganale autorizzato, situato nel luogo della sua sede, in Germania. Al momento del deposito di tali merci, la 5th Avenue dichiarava alle autorità doganali il prezzo di acquisto effettivamente pagato, oltre ai costi di trasporto e assicurazione, senza tuttavia includere la compensazione dovuta in forza dell’EDA per la parte delle merci vendute in Austria. Infatti, in quel momento, essa non aveva ancora stabilito in quale proporzione dette merci sarebbero state vendute in Austria o in Germania. Al momento dell’uscita da detto deposito, i sigari erano immessi in libera pratica nell’ambito della procedura semplificata di appuramento del regime, mediante la loro iscrizione nelle scritture contabili, senza essere nuovamente presentati alle autorità doganali. |
10 |
A seguito di un controllo doganale, l’ispettore doganale concludeva che il pagamento della compensazione prevista dall’EDA costituiva un elemento distinto dal prezzo d’acquisto delle merci importate che, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del codice doganale, doveva essere preso in considerazione per la determinazione del valore in dogana di tali merci. |
11 |
L’ufficio doganale, condividendo l’opinione dell’ispettore, emetteva vari avvisi di accertamento di dazi e tasse all’importazione, tra i quali figura un avviso del 28 agosto 2015, l’unico controverso nella causa principale. Conformemente a tale avviso, detto ufficio ha proceduto al recupero a posteriori di dazi all’importazione per merci che la 5th Avenue aveva vincolato al regime di deposito doganale nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 12 dicembre 2013. |
12 |
Il 23 settembre 2015 la 5th Avenue ha proposto opposizione contro tale avviso. |
13 |
Con decisione del 22 novembre 2017, l’ufficio doganale ha respinto, in sostanza, tale opposizione ritenendola infondata. |
14 |
Il 6 dicembre 2017, la 5th Avenue ha impugnato tale decisione dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), deducendo che i pagamenti effettuati a titolo di compensazione per la concessione dei diritti esclusivi di distribuzione né costituiscono una condizione della vendita, né si riferiscono alla merce da valutare, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del codice doganale e dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. Da un lato, il pagamento di tale compensazione non avrebbe un’importanza tale da far sì che, in mancanza, il venditore avrebbe rifiutato di vendere. Infatti, detta compensazione doveva essere pagata unicamente come contropartita del diritto di distribuzione esclusiva in Austria e soltanto per il periodo corrispondente ai primi quattro anni. Dall’altro, il diritto di distribuzione esclusiva andrebbe al di là del diritto di disporre delle merci ai fini della loro rivendita e non influirebbe sul valore delle merci all’atto dell’importazione. Infatti, la vendita delle merci non sarebbe giuridicamente esclusa senza la concessione di un diritto di distribuzione esclusiva. |
15 |
L’ufficio doganale sostiene che la compensazione controversa nel procedimento principale, sia essa considerata come un elemento distinto dal prezzo di acquisto o come un corrispettivo o un diritto di licenza, deve essere aggiunta al valore in dogana, in quanto costituisce una condizione della vendita e si riferisce alle merci importate. Infatti, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, il pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza sarebbe considerato come una condizione della vendita se il venditore o una persona ad esso collegata richieda all’acquirente di effettuare tale pagamento. Qualora, come nel caso di specie, il venditore delle merci e il titolare dei diritti connessi, al quale l’acquirente di tali merci versa corrispettivi per la concessione di tali diritti, siano la stessa persona, si dovrebbe considerare che la cessione delle merci soggette a licenza dipende non solo dal pagamento del prezzo di acquisto, ma anche da quello del corrispettivo, come previsto ormai dall’articolo 136, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 952/2013 (GU 2015, L 343, pag. 558). La 5th Avenue non avrebbe del resto fornito elementi atti a dimostrare che la Habanos cederebbe le merci anche senza il versamento di tali canoni. Peraltro, i corrispettivi e i diritti di licenza si riferirebbero, inoltre, alle merci importate. Infatti, essi sarebbero calcolati sulla base del fatturato generato dalla vendita di tali merci. Inoltre, la domanda di protezione territoriale non proverrebbe dall’acquirente. |
16 |
Secondo il giudice del rinvio, la compensazione controversa nel procedimento principale, prevista dall’EDA, non costituisce un elemento distinto dal prezzo di acquisto, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del codice doganale, ma rientra tra i corrispettivi e i diritti di licenza, ai sensi dell’articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b), di detto codice, in combinato disposto con l’articolo 157, paragrafi 1, terzo trattino, e 2, del regolamento d’applicazione. Infatti, tale compensazione sarebbe versata per l’uso di diritti relativi all’utilizzazione o alla rivendita della merce importata. Conformemente alla sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare (C‑173/15, EU:C:2017:195), tali corrispettivi e diritti di licenza dovrebbero, pertanto, essere aggiunti al prezzo di acquisto qualora siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire, che essi non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, che si riferiscano alle merci da valutare e che l’acquirente sia tenuto a versarli come condizione della vendita delle merci da valutare. |
17 |
Secondo tale giudice, la prima e la terza di tali condizioni sono soddisfatte nel caso di specie. Da un lato, risulterebbe dalle clausole dell’EDA, e sarebbe del resto pacifico tra le parti che i corrispettivi e i diritti di licenza versati come contropartita del diritto di distribuzione esclusiva delle merci di cui trattasi in Austria non erano inclusi nel prezzo di acquisto delle merci da valutare. Dall’altro lato, il pagamento della compensazione di cui trattasi nel procedimento principale costituirebbe parimenti una condizione della vendita. Infatti, quando il venditore delle merci importate è anche il concedente della licenza, si dovrebbe presumere che quest’ultimo esiga altresì dall’acquirente, che è anche il licenziatario, il pagamento, in aggiunta al prezzo, dei corrispettivi e dei diritti di licenza. Si dovrebbe quindi considerare che la Habanos non avrebbe ceduto le merci destinate alla distribuzione in Austria senza il versamento di tale compensazione o, in ogni caso, che non le avrebbe cedute alle stesse condizioni contrattuali di quelle convenute. Sarebbe irrilevante al riguardo la circostanza che tale obbligazione sia venuta meno dopo il decorso di un periodo di quattro anni, dato che tale circostanza non dimostra che l’acquirente avrebbe ottenuto un diritto di distribuzione esclusiva durante tale periodo senza il pagamento di detto compenso. Sarebbe parimenti irrilevante il fatto che la compensazione controversa nel procedimento principale sia stata convenuta nell’ambito di un contratto quadro, quale l’EDA, dal momento che quest’ultimo prevede il principio del pagamento di tale compensazione all’atto di ogni successivo acquisto individuale. |
18 |
Per contro, detto giudice dubita che la seconda condizione sia soddisfatta. A tal riguardo, a suo avviso, si dovrebbe distinguere il diritto di distribuzione, in forza del quale il distributore dispone del diritto di rivendere per la prima volta le merci importate in un determinato territorio, dall’esclusività territoriale, in forza della quale tale distributore ottiene il diritto di distribuzione esclusiva delle merci interessate in tale territorio, beneficiando di una protezione territoriale. Se questi due elementi fossero, in forza dell’EDA, indistintamente coperti dalla compensazione controversa nel procedimento principale, solo il diritto di distribuzione si riferirebbe chiaramente alle merci importate, dal momento che il diritto di rivendere o distribuire tali merci rientrerebbe nel potere di disporne e sarebbe quindi incorporato nello stesso. Per contro, il diritto di distribuzione esclusiva costituirebbe un diritto aggiuntivo, che esula dal trasferimento del potere di disporre delle merci. Ne conseguirebbe che il corrispettivo o il diritto di licenza richiesto per la concessione di un diritto di distribuzione esclusiva sarebbe versato non più come contropartita della merce importata, ma affinché il venditore non rifornisca altre persone sul territorio indicato nell’accordo. |
19 |
Nel caso in cui la concessione dell’esclusività territoriale non fosse considerata collegata alle merci importate, il giudice del rinvio si chiede, peraltro, se tale compensazione debba essere aggiunta per intero al prezzo di acquisto di tali merci ai fini della determinazione del loro valore in dogana o se debba esservi inclusa soltanto la parte corrispondente al valore di detta compensazione che presenta un nesso con le merci. Al punto 52 della sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare (C‑173/15, EU:C:2017:195), la Corte avrebbe dichiarato, per quanto riguarda l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento d’applicazione, che, anche se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte a prestazioni di servizi successive all’importazione, la rettifica prevista all’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale potrà essere applicata sulla base di dati oggettivi e quantificabili che consentano di valutare l’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza riferiti a tali merci. Occorrerebbe quindi stabilire se tali principi siano trasponibili al procedimento principale. Se così fosse, si porrebbe la questione di individuare i criteri in base ai quali tale ripartizione debba essere effettuata con riferimento alla compensazione controversa nel procedimento principale, in assenza di dati oggettivi e quantificabili, ai sensi di tali disposizioni. |
20 |
In tali circostanze, il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
21 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b), del codice doganale, in combinato disposto con l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione, debba essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall’acquirente di merci importate al loro venditore, come corrispettivo della concessione, da parte di quest’ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci in un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci. |
22 |
Va ricordato che il diritto dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata e, quindi, tenere conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation, C‑306/04, EU:C:2006:716, punto 30; del 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C‑529/16, EU:C:2017:984, punto 24, e del 20 giugno 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2019:519, punto 22). |
23 |
In particolare, conformemente all’articolo 29 del codice doganale, il valore in dogana delle merci importate è costituito dal loro valore di transazione, ossia dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, fatte salve, però, le eventuali rettifiche da effettuare conformemente, in particolare, all’articolo 32 di tale codice (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 24; del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 31, e del 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C‑529/16, EU:C:2017:984, punto 25). |
24 |
Come la Corte ha già indicato, il valore in dogana dev’essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo cosiddetto «del valore di transazione» delle merci importate (sentenze del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 30, e del 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C‑529/16, EU:C:2017:984, punto 26). Si presume quindi che tale metodo di determinazione del valore in dogana sia il più adatto e più frequentemente utilizzato (sentenze del 12 dicembre 2013, Christodoulu e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 44, nonché del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 30). |
25 |
Il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci costituisce quindi, in linea generale, la base di calcolo del valore in dogana, anche se detto prezzo è un dato che deve eventualmente formare oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio (v., in particolare, sentenze del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 25; del 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C‑529/16, EU:C:2017:984, punto 27, e del 20 giugno 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2017:519, punto 23). |
26 |
Infatti, conformemente all’obiettivo perseguito dalle norme del codice doganale relative alla determinazione del valore in dogana, ricordato al punto 22 della presente sentenza, il valore di transazione deve riflettere il valore economico reale di una merce importata (sentenze del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 40; del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 26, e del 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C‑529/16, EU:C:2017:984, punto 28). |
27 |
A tale titolo, gli elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, al fine di determinare il loro valore in dogana, sono enunciati all’articolo 32 del codice doganale. A termini del paragrafo 1, lettera c), di tale disposizione, infatti, a tale prezzo sono da aggiungere i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. |
28 |
L’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di applicazione precisa, al riguardo, che i corrispettivi o i diritti di licenza devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare quando il pagamento, da un lato, si riferisce alle merci oggetto della valutazione e, dall’altro, costituisce una condizione di vendita di tali merci. |
29 |
Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, occorre constatare che le nozioni di «corrispettivi» e di «diritti di licenza», contenute in tali disposizioni, riguardano unicamente pagamenti effettuati da un compratore a un venditore per l’uso di diritti di proprietà intellettuale. |
30 |
Infatti, come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 157, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, tali nozioni riguardano pagamenti per l’uso di diritti inerenti alla fabbricazione delle merci, quali, in particolare, «brevetti, progetti, modelli e “know-how” per la fabbricazione», alla vendita per l’esportazione delle merci, come, in particolare, «marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati», nonché all’impiego e alla rivendita di tali merci, quali, in particolare, «diritti d’autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate» (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 33). |
31 |
Orbene, nel caso di specie, dagli elementi di cui dispone la Corte risulta che i pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale sono effettuati, in forza delle disposizioni contrattuali che vincolano le parti nel procedimento principale, come contropartita della concessione non di diritti di proprietà intellettuale, bensì di un diritto di distribuzione esclusiva. In particolare, nulla nella decisione di rinvio suggerisce che tali pagamenti siano dovuti a causa della concessione, da parte del venditore, di un’eventuale licenza relativa a diritti di proprietà intellettuale di cui sarebbe titolare. |
32 |
Ne consegue che l’articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b), del codice doganale, nonché l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di applicazione non sono applicabili nella controversia oggetto del procedimento principale. |
33 |
Ciò premesso, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte ha infatti il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, C‑769/18, EU:C:2020:203, punto 39). |
34 |
Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua prima questione all’interpretazione dell’articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b), del codice doganale, e dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel testo delle proprie questioni. A tale proposito, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del suddetto diritto che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, C‑769/18, EU:C:2020:203, punto 40). |
35 |
Nel caso di specie, dal momento che, come risulta dai punti da 23 a 25 della presente sentenza, le rettifiche previste all’articolo 32 del codice doganale devono essere apportate al valore di transazione delle merci importate, ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale, solo qualora siffatte rettifiche siano necessarie affinché tale valore rifletta il valore economico reale di tali merci, occorre esaminare se, come fa valere la Commissione, un pagamento come quello di cui trattasi nel procedimento principale già rientri nel valore in dogana di dette merci, quale elemento del prezzo effettivamente pagato o da pagare, in applicazione di tale articolo 29, in particolare dei suoi paragrafi 1 e 3, lettera a). |
36 |
Pertanto, si deve considerare che la prima questione sollevata dal giudice del rinvio mira ad accertare se l’articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall’acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest’ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci. |
37 |
A tal riguardo, occorre rilevare che il «prezzo effettivamente pagato o da pagare», ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 29 del codice doganale, corrisponde, conformemente al paragrafo 3, lettera a), di tale articolo, al pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore per le merci importate e comprende tutti i pagamenti effettuati tra questi ultimi come «condizione della vendita» di tali merci. |
38 |
Ne risulta che un pagamento effettuato dal compratore al venditore deve essere incluso nel valore di transazione delle merci di cui trattasi, qualora tale pagamento faccia parte delle «condizioni della vendita» di tali merci, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del codice doganale. |
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Tale conclusione è, del resto, corroborata dall’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), di tale codice, il quale prevede, al contrario, per quanto riguarda proprio i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, che tali pagamenti non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare, qualora non costituiscano una siffatta condizione della vendita di tali merci. |
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Sebbene nessuna disposizione del codice doganale o del regolamento di esecuzione contenga una definizione della nozione di «condizione della vendita», ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), di tale codice, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, al fine di preservare la priorità del metodo del valore di transazione, le nozioni contenute in tale articolo 29 devono essere interpretate in senso ampio (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 45). |
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In tal senso, la Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda la nozione di «condizione della vendita» di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, che un pagamento costituisce una siffatta «condizione della vendita» delle merci da valutare qualora, nell’ambito dei rapporti contrattuali instaurati tra il venditore, o la persona ad esso collegata, e l’acquirente, tale pagamento rivesta un’importanza tale per il venditore che, in mancanza dello stesso, quest’ultimo non procederebbe alla vendita (sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 60). |
42 |
Dal momento che l’articolo 32 di tale codice mira a precisare il valore di transazione di una merce importata, ai sensi dell’articolo 29 di detto codice, e persegue quindi lo stesso obiettivo perseguito da tale articolo 29, si deve ritenere che tale interpretazione della nozione di «condizione della vendita» si applichi anche nel contesto di quest’ultimo articolo. Infatti, alla luce delle esigenze di unità e di coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, le nozioni utilizzate dagli atti adottati nel medesimo settore devono avere lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Landkreis Potsdam-Mittelmark., C‑400/15, EU:C:2016:687, punto 37, e giurisprudenza ivi citata). |
43 |
Ne consegue che un pagamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere considerato una «condizione della vendita» delle merci importate, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del codice doganale, qualora tale pagamento sia stato preteso dal venditore come condizione per la distribuzione esclusiva di tali merci sul territorio interessato. |
44 |
Orbene, dagli elementi di cui dispone la Corte risulta che, secondo la valutazione effettuata dal giudice del rinvio, ricorre precisamente tale ipotesi, dato che tale giudice è già giunto alla conclusione, nella decisione di rinvio, che il venditore delle merci, altresì beneficiario del pagamento di cui trattasi, non avrebbe ceduto tali merci, senza tale pagamento, per la loro distribuzione esclusiva sul territorio austriaco, cosicché tale pagamento deve essere considerato rientrante nelle condizioni della vendita delle merci in parola. |
45 |
Al riguardo, è irrilevante, come peraltro constatato dal giudice del rinvio, la circostanza che tale obbligazione di pagamento sia inserita nel contratto-quadro di distribuzione esclusiva invece che all’interno di ogni singolo contratto individuale di vendita successiva delle merci in parola, poiché le condizioni stabilite in tale contratto quadro determinano le condizioni alle quali ciascuna singola vendita deve aver luogo (v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 1986, Van Houten International, 65/85, EU:C:1986:53, punto 13, e del 23 febbraio 2006, Dollond & Aitchison, C‑491/04, EU:C:2006:144, punto 26). |
46 |
Del pari, è indifferente che, come parimenti indicato da tale giudice, detto pagamento debba essere effettuato solo per un periodo limitato, nel caso di specie per quattro anni, dal momento che la controversia principale verte proprio sulla determinazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi nel corso di tale periodo iniziale, durante il quale il venditore ha effettivamente preteso tale pagamento per la distribuzione esclusiva delle sue merci. |
47 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del codice doganale dev’essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall’acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest’ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci. |
Sulla seconda questione
48 |
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione. |
Sulle spese
49 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
L’articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall’acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest’ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.