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Document 62019CJ0609

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 giugno 2021.
    BNP Paribas Personal Finance SA contro VE.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero – Articolo 4, paragrafo 2 – Oggetto principale del contratto – Clausole che espongono il mutuatario ad un rischio di cambio – Requisiti d’intelligibilità e di trasparenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale.
    Causa C-609/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:469

     SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    10 giugno 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero – Articolo 4, paragrafo 2 – Oggetto principale del contratto – Clausole che espongono il mutuatario ad un rischio di cambio – Requisiti d’intelligibilità e di trasparenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale»

    Nella causa C‑609/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (Giudice civile monocratico di primo grado di Lagny-sur-Marne, Francia), con decisione del 2 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2019, nel procedimento

    BNP Paribas Personal Finance SA

    contro

    VE,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 ottobre 2020,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la BNP Paribas Personal Finance SA, da P. Metais e P. Spinosi, avocats;

    per VE, da C. Constantin-Vallet e M. Le Bot, avocats;

    per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e E. Toutain, in qualità di agenti;

    per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da C. Valero, N. Ruiz García e M. Van Hoof, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la BNP Paribas Personal Finance SA e VE vertente sul carattere asseritamente abusivo delle clausole contenute nel contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera concluso tra le suddette due parti del procedimento principale, le quali stabiliscono, segnatamente, che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili.

    Contesto normativo

    3

    Ai sensi del sedicesimo considerando della direttiva 93/13:

    «considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi».

    4

    L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, prevede quanto segue:

    «Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o [l’Unione europea] sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

    5

    L’articolo 3 della suddetta direttiva è redatto nei seguenti termini:

    «1.   Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

    2.   Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

    (...)».

    6

    Ai sensi dell’articolo 4 della medesima direttiva:

    «1.   Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

    2.   La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

    7

    L’articolo 5 della direttiva 93/13 così recita:

    «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    8

    Con atto notarile del 10 marzo 2009, VE e la moglie acquistavano un bene immobile e a tal fine sottoscrivevano presso la BNP Paribas Personal Finance un contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera denominato «Helvet Immo».

    9

    Tale contratto prevedeva la sottoscrizione di un mutuo ad un tasso del 4,95%, rimborsabile, in linea di principio, in 276 rate fisse, espresse in franchi svizzeri e rimborsabile in euro. Alla data di conclusione di suddetto contratto, l’importo di tale mutuo ammontava a EUR 143421,53, ossia a 216566,51 franchi svizzeri (CHF).

    10

    Dalla decisione di rinvio risulta che il contratto medesimo prevedeva il rimborso delle rate mensili a scadenze fisse in euro e la conversione di queste ultime in franchi svizzeri al fine di contribuire al pagamento degli interessi e all’ammortamento del capitale. Le spese connesse al credito, quali l’assicurazione, erano fatturate in euro.

    11

    Più in particolare, il contratto di cui al procedimento principale conteneva clausole contrattuali secondo le quali:

    la durata del credito sarebbe stata prorogata di cinque anni e le scadenze previste in euro sarebbero state imputate in via prioritaria sugli interessi quando l’andamento delle parità aumentasse il costo del credito per il mutuatario;

    se, mantenendo l’importo dei pagamenti in euro, non fosse stato possibile liquidare la totalità del saldo del conto sulla durata residuale iniziale maggiorata di cinque anni, l’importo delle mensilità sarebbe stato aumentato.

    12

    A seguito di mensilità non pagate, la decadenza dal termine è stata pronunciata e il giudice dell’esecuzione del tribunal de grande instance de Libourne (Tribunale di primo grado di Libourne, Francia) ha disposto, il 16 gennaio 2015, la vendita forzata del bene immobile di cui trattasi.

    13

    Con ricorso del 12 gennaio 2017, la BNP Paribas Personal Finance ha adito il giudice del rinvio di una domanda di autorizzazione al pignoramento delle retribuzioni di VE. Detto istituto bancario ha segnatamente chiesto l’autorizzazione a procedere al pignoramento delle retribuzioni di VE sulla somma di EUR 234182,61, ossia EUR 185695,26 a titolo del capitale e EUR 48487,35 a titolo dei interessi, spese e oneri accessori.

    14

    Dinanzi a suddetto giudice, la BNP Paribas Personal Finance fa valere che le domande con le quali VE sostiene che talune clausole del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale avrebbero carattere abusivo sono irricevibili in quanto prescritte e, in ogni caso, infondate. Tale istituto bancario sostiene in particolare che VE è stato informato della variazione del tasso di cambio e delle sue conseguenze sull’ammortamento del prestito di cui trattasi nel procedimento principale.

    15

    VE ritiene di essere stato tratto in inganno dalla BNP Paribas Personal Finance per quanto riguarda la natura del contratto di mutuo di cui al procedimento principale, poiché detto contratto l’ha esposto a un rischio di cambio non soggetto a un limite massimo. Più specificamente, VE chiede che sia dichiarata la nullità del contratto in parola nonché il rigetto del ricorso di suddetto istituto bancario diretto al pignoramento delle sue retribuzioni. In subordine, egli sostiene che l’importo del credito deve essere ridotto a causa del carattere abusivo di una clausola di indicizzazione implicita, delle clausole relative alle valute di conto e di pagamento, della clausola di ammortamento e della clausola di opzione d’acquisto contenute nel contratto in parola nonché della mancata menzione, nel medesimo contratto, di un «rischio di cambio».

    16

    Il giudice del rinvio rileva che il contratto di mutuo di cui al procedimento principale contiene diverse clausole facenti parte di un meccanismo di conversione valutaria, le quali fanno sì che il rischio di cambio sia integrato nelle mensilità pagate dal consumatore. Tali clausole si riferiscono alle regole di imputazione dei pagamenti agli interessi, al funzionamento dei conti in franchi svizzeri (moneta di conto) ed in euro (moneta di pagamento), nonché alla proroga del mutuo per un periodo di cinque anni.

    17

    In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sul margine di valutazione di cui dispone per quanto riguarda l’esame delle clausole del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale. Esso si chiede, in particolare, se occorra considerarle come un tutt’uno indivisibile costituente l’oggetto principale del contratto in parola e che non possono, a tale titolo, essere qualificate come abusive in quanto chiare e comprensibili o, al contrario, se si debba ritenere che suddette clausole possano essere individualmente considerate abusive ad eccezione, come risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte, della clausola che prevede il rimborso del mutuo in valuta estera.

    18

    Per quanto riguarda gli elementi di valutazione del carattere chiaro e comprensibile di una clausola del contratto, il giudice del rinvio rileva che VE ha ricevuto un numero considerevole di informazioni prima della sottoscrizione del mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, vertenti, in particolare, sulla stabilità della parità tra l’euro e il franco svizzero. Il rischio di cambio, che deriverebbe dall’applicazione combinata di diverse clausole del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, non sarebbe affatto menzionato in tale contratto.

    19

    Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che la normativa e la giurisprudenza nazionali invitano il giudice a considerare l’offerta di prestito in modo obiettivo prendendo, ad esempio, come riferimento simulazioni numeriche che mostrino la conseguenza di un andamento delle parità tra l’euro e le valute estere sul costo del prestito interessato. In un simile contesto, detto giudice si interroga sulla portata della nozione di «trasparenza», come interpretata dalla Corte, e sulle informazioni che devono essere trasmesse ad un mutuatario che non conosce le previsioni economiche idonee ad avere ripercussioni sull’evoluzione di dette parità e sui rischi ad essa connessi. Al riguardo, si porrebbe altresì la questione della valutazione della buona fede del professionista alla luce della sua esperienza quanto all’analisi di taluni andamenti prevedibili.

    20

    In tali circostanze, il tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (Giudice civile monocratico di primo grado di de Lagny-sur-Marne, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    [Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che costituiscono l’oggetto principale di un mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale, senza che possano essere considerate isolatamente, le clausole che prevedono rimborsi a scadenze fisse imputati in via prioritaria agli interessi, l’estensione della durata del contratto e l’aumento delle rate per il pagamento del saldo, il cui importo [può] aumentare in misura significativa a seguito delle variazioni del tasso di cambio.

    2)

    Se [l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che le clausole che prevedono pagamenti a scadenze fisse imputati in via prioritaria agli interessi, l’estensione della durata [del contratto] e l’aumento delle rate per il pagamento del saldo, il cui importo può aumentare in misura significativa a seguito delle variazioni del tasso di cambio, provocano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, segnatamente in quanto espongono il consumatore a un rischio di cambio sproporzionato.

    3)

    Se l’articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, al contesto economico prevedibile, nella fattispecie le conseguenze delle difficoltà economiche degli anni dal 2007 al 2009 sulle variazioni del tasso di cambio, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze del creditore professionale e della sua buona fede.

    4)

    Se l’articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate sulla base della comunicazione al consumatore di informazioni, in particolare numeriche, unicamente oggettive e astratte, le quali non tengono conto della possibile incidenza del contesto economico sulle variazioni dei tassi di cambio, da parte del mutuante, il quale dispone delle competenze e delle conoscenze di un professionista».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    21

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di detta disposizione, comprende le clausole del contratto di mutuo che prevedono che i rimborsi a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili.

    22

    La BNP Paribas Personal Finance sostiene che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la clausola che prevede che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi non può essere assoggettata alle disposizioni della direttiva in parola. Detta clausola rifletterebbe, in realtà, le disposizioni dell’articolo 1343-1 del codice civile francese e si applicherebbe alle parti in via residuale, vale a dire in assenza di una pattuizione in senso diverso fra le medesime.

    23

    Orbene, quando un giudice di uno Stato membro è investito di una controversia vertente su una clausola contrattuale asseritamente abusiva che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, esso è tenuto a esaminare in via prioritaria l’incidenza dell’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva stessa, e non l’incidenza dell’eccezione alla valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva (ordinanza del 14 aprile 2021, Credit Europe Ipotecar IFN e a., C‑364/19, EU:C:2021:306, punto 42).

    24

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima le clausole contrattuali che riproducono «disposizioni legislative o regolamentari imperative».

    25

    A tal proposito, la Corte ha già dichiarato che siffatta espressione copre non soltanto le disposizioni del diritto nazionale applicabili in maniera imperativa tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, ma del pari quelle di natura suppletiva, ossia quelle applicabili in via residuale, allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, punti da 50 a 53, nonché del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punti da 23 a 2528).

    26

    Ne consegue che spetta al giudice del rinvio verificare, in via prioritaria, prima di esaminare l’incidenza dell’eccezione alla valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se la clausola che prevede che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati in via prioritaria agli interessi sia esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima.

    27

    Fatta tale precisazione, occorre rilevare, per quanto riguarda la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, su cui verte la prima questione, che, conformemente a suddetta disposizione, la valutazione del carattere abusivo delle clausole di un contratto non verte né sulla definizione dell’oggetto principale di siffatto contratto né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Il giudice può quindi controllare il carattere abusivo di una clausola, che verte sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, unicamente se detta clausola non è chiara e comprensibile.

    28

    A tal proposito, la Corte ha statuito che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e che, pertanto, occorre dare un’interpretazione restrittiva alla disposizione in parola (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C 186/16, EU:C:2017:703, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    29

    Per quanto riguarda la categoria delle clausole del contratto rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la Corte ha altresì dichiarato che siffatte clausole devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella suddetta nozione (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    30

    Spetta al giudice del rinvio esaminare, dati la natura, l’impianto sistematico e le disposizioni del contratto di mutuo di cui al procedimento principale, nonché il contesto giuridico e fattuale nel quale gli stessi si collocano, se la clausola in discussione nella terza questione costituiscano un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell’importo messo a sua disposizione dal creditore (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

    31

    Ciò posto, la Corte è tuttavia tenuta a desumere dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 i criteri applicabili in sede di tale esame (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 33).

    32

    Al riguardo, per quanto concerne i contratti di mutuo espressi in valuta estera e rimborsabili in valuta nazionale, la Corte ha precisato che l’esclusione dalla valutazione del carattere abusivo delle clausole vertenti sulla congruità tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, non può essere applicata a clausole che si limitano a determinare, ai fini del calcolo dei rimborsi, il corso di conversione della valuta estera in cui è espresso il contratto di mutuo, senza però che alcun servizio di cambio fosse fornito dal mutuante in occasione del suddetto calcolo e non implicano pertanto alcuna «remunerazione» la cui congruità, quale contropartita di una prestazione effettuata dal medesimo, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 58).

    33

    Nondimeno, la Corte ha del pari precisato, senza tuttavia limitare tale considerazione ai soli contratti di mutuo denominati in valuta estera e rimborsabili in tale stessa valuta, che le clausole contrattuali relative al rischio nel cambio definiscono l’oggetto principale del contratto di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 68, e giurisprudenza ivi citata, e del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, punto 48).

    34

    Nel caso di specie, le clausole del contratto di mutuo di cui al procedimento principale, che fanno parte di un meccanismo di conversione di valute, comportano che il rischio di cambio sia integrato nelle mensilità pagate dal mutuatario. Le clausole di cui alla prima questione vertono sulle regole di imputazione dei pagamenti sugli interessi, sul funzionamento dei conti in franchi svizzeri (moneta di conto) e in euro (moneta di pagamento), nonché sulla proroga del prestito per un periodo di cinque anni.

    35

    A tal proposito, è opportuno osservare che, con un contratto di credito, il creditore si impegna, principalmente, a mettere a disposizione del mutuatario una determinata somma di denaro, mentre quest’ultimo si impegna, da parte sua, principalmente a rimborsare, generalmente con gli interessi, detta somma secondo le scadenze previste. Le prestazioni essenziali del contratto in parola si riferiscono, dunque, ad una somma di denaro che deve essere definita in relazione alle valute di pagamento e di rimborso nello stesso pattuite. Pertanto, il fatto che un credito debba essere rimborsato in una certa valuta riguarda, in linea di principio, non già una modalità accessoria di pagamento, bensì la natura stessa dell’obbligazione del debitore, costituendo così un elemento essenziale di un contratto di mutuo (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 38).

    36

    Sebbene le clausole contrattuali di cui alla prima questione facciano parte del meccanismo finanziario che esprime il rischio di cambio che caratterizza un mutuo espresso in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale, esse non si riferiscono, direttamente, all’importo prestato o agli interessi del mutuo da rimborsare, né alla fissazione della moneta di conto e di pagamento. Tali clausole gestiscono infatti le conseguenze del cambiamento di parità precisando le regole di rimborso applicabili in funzione delle variazioni del tasso di cambio, cosicché esse potrebbero essere considerate modalità accessorie di pagamento che non integrano l’«oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

    37

    Tuttavia, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che le clausole relative alle condizioni di rimborso del mutuo di cui al procedimento principale concretizzano il rischio di cambio derivante dalle variazioni della parità tra la moneta del conto e la moneta di pagamento nonché il tasso di interesse ad esso collegato, il quale caratterizza tale prestito.

    38

    Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, tenendo conto dei criteri elaborati ai punti da 32 a 37 della presente sentenza, se le clausole del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che i rimborsi a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, e che concretizzano così il rischio di cambio, siano afferenti alla natura stessa dell’obbligazione del debitore di rimborsare l’importo messo a sua disposizione.

    39

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che i rimborsi a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili rientrano nell’ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui le clausole di cui trattasi fissino un elemento essenziale che caratterizza il contratto in parola.

    Sulla terza e sulla quarta questione

    40

    Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente e prima della seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di detto contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, sia soddisfatto allorché il professionista ha fornito al consumatore informazioni oggettive e astratte relative all’incidenza sugli obblighi finanziari di suddetto consumatore dell’apprezzamento o del deprezzamento eventuali dell’euro rispetto alla valuta estera, senza tuttavia che il professionista in parola abbia comunicato al consumatore informazioni riguardanti il contesto economico idoneo ad avere ripercussioni sulle variazioni del tasso di cambio.

    41

    Secondo una giurisprudenza costante relativa al requisito di trasparenza, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tale informazione che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest’ultimo (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

    42

    Ne consegue che il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si basa sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, il menzionato obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

    43

    Di conseguenza, detto requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

    44

    Ciò implica segnatamente che il contratto deve esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale fa riferimento la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland, C‑229/19 e C‑289/19, EU:C:2021:68, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

    45

    La questione se, nel caso di specie, il requisito di trasparenza sia stato rispettato deve essere esaminata dal giudice del rinvio alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti, nel novero dei quali figurano la pubblicità e l’informazione fornite, nell’ambito della negoziazione del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, non soltanto dal mutuante stesso, ma anche da qualsiasi altra persona che abbia partecipato, a nome di tale professionista, alla commercializzazione del mutuo in discussione.

    46

    Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto di mutuo, verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole del contratto in parola siano formulate in modo chiaro e comprensibile cosicché un consumatore medio, come descritto al punto 43 della presente sentenza, sia posto in grado di valutare un costo del genere e, d’altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto del suddetto contratto (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

    47

    Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che la VE ha ricevuto un numero considerevole di informazioni prima della sottoscrizione del mutuo di cui trattasi nel procedimento principale. Detto giudice precisa tuttavia che tali informazioni sono state fondate sull’ipotesi che la parità euro/franco svizzero sarebbe rimasta stabile. Tuttavia, il rischio di cambio non sarebbe stato affatto menzionato.

    48

    Per quanto riguarda i contratti di mutuo espressi in valuta estera, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, occorre constatare, in primo luogo, che è pertinente, ai fini di detta valutazione, qualsiasi informazione fornita dal professionista che sia volta a chiarire al consumatore il funzionamento del meccanismo di cambio e il rischio ad esso connesso. Costituiscono elementi di particolare importanza le precisazioni relative ai rischi assunti dal mutuatario in caso di deprezzamento considerevole della moneta avente corso legale nello Stato membro in cui quest’ultimo è domiciliato e di un aumento del tasso di interesse estero.

    49

    A suddetto riguardo, come posto in evidenza dal Comitato europeo per il rischio sistemico nella sua raccomandazione i CERS/2011/1, del 21 settembre 2011, sui prestiti in valuta estera (GU 2011, C 342, pag. 1), gli istituti finanziari devono fornire ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e dovrebbero quanto meno includere l’impatto sulle rate di rimborso che deriverebbe da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il mutuatario è domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero (Raccomandazione A – Consapevolezza dei rischi da parte dei prenditori, punto 1) (sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

    50

    La Corte ha rilevato, in particolare, che il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo stipulato in una valuta estera, si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito. Inoltre, il professionista deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un contratto del genere (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

    51

    Ne deriva che, al fine di rispettare il requisito di trasparenza, le informazioni comunicate dal professionista devono poter consentire ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non solo di comprendere che, in funzione delle variazioni del tasso di cambio, l’andamento della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento può comportare conseguenze sfavorevoli nei confronti dei suoi obblighi finanziari, ma anche di comprendere, nell’ambito della sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, il rischio reale al quale si espone, nel corso di tutta la durata del contratto, nell’ipotesi di un deprezzamento significativo della valuta in cui riceve i suoi guadagni rispetto alla moneta di conto.

    52

    In tale contesto, occorre precisare che le simulazioni numeriche, alle quali il giudice del rinvio fa riferimento, possono costituire un elemento d’informazione utile, se fondate su dati sufficienti ed esatti, e se contengono valutazioni oggettive che sono comunicate in modo chiaro e comprensibile al consumatore. Unicamente a tali condizioni siffatte simulazioni possono consentire al professionista di attirare l’attenzione di detto consumatore sul rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente significative, delle clausole contrattuali di cui trattasi. Orbene, al pari di qualsiasi altra informazione relativa alla portata dell’impegno del consumatore, comunicata dal professionista, le simulazioni numeriche devono contribuire alla comprensione da parte di tale consumatore della portata reale del rischio, a lungo termine, connesso alle possibili variazioni dei tassi di cambio e, quindi, dei rischi inerenti alla conclusione di un contratto di mutuo espresso in valuta estera.

    53

    Pertanto, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera che esponga il consumatore a un rischio di cambio, non può soddisfare il requisito di trasparenza la comunicazione a tale consumatore di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate sull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto in parola. Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio, cosicché il consumatore non è stato messo in grado di comprendere concretamente le conseguenze potenzialmente gravi, che possono derivare dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, sulla sua situazione finanziaria.

    54

    In secondo luogo, figura altresì tra gli elementi pertinenti, ai fini della valutazione menzionata al punto 46 della presente sentenza, il linguaggio utilizzato dall’istituto finanziario nei documenti precontrattuali e contrattuali. In particolare, l’assenza di termini o di spiegazioni che avvertano il mutuatario, in modo esplicito, dell’esistenza di rischi particolari connessi ai contratti di mutuo espressi in valuta estera può confermare che il requisito di trasparenza, quale risulta segnatamente dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non è soddisfatto.

    55

    In terzo e ultimo luogo, occorre ricordare che la constatazione del carattere sleale di una pratica commerciale, sulla quale le parti nel procedimento principale hanno discusso all’udienza dinanzi alla Corte, può del pari costituire un elemento tra gli altri sul quale il giudice nazionale può basare la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 43).

    56

    Nondimeno, un simile elemento non è idoneo a dimostrare automaticamente e di per sé che il requisito di trasparenza derivante dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non è soddisfatto, giacché siffatto aspetto dev’essere esaminato in relazione a tutte le circostanze proprie al caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    57

    In considerazione dei rilievi che precedono, occorre rispondere alla terza e quarta questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito della trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di detto contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo.

    Sulla seconda questione

    58

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, il quale può aumentare in modo significativo a seguito delle variazioni del rapporto di parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, creino un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, allorché le clausole in parola espongono il consumatore ad un rischio di cambio sproporzionato.

    59

    Va ricordato che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto.

    60

    Occorre altresì precisare che, secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte verte sull’interpretazione dei criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni di tale direttiva, e in particolare in sede di esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19, EU:C:2020:631, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

    61

    Quanto alla valutazione del carattere abusivo di una clausola, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima (v., in particolare, sentenza del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, EU:C:2019:930, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

    62

    Pertanto, il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto dall’articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

    63

    Nel caso di specie, le clausole contrattuali di cui al procedimento principale, inserite in un contratto di mutuo espresso in valuta estera, prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati in via prioritaria agli interessi e, al fine di liquidare il saldo del conto, il quale può aumentare in modo significativo a seguito delle variazioni del rapporto di parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili. Tali clausole fanno così gravare, in caso di deprezzamento rilevante della moneta nazionale rispetto alla valuta estera, il rischio di cambio sul consumatore.

    64

    A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice nazionale deve valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, e, tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C 186/16, EU:C:2017:703, point 56).

    65

    Per quanto attiene al requisito della buona fede, occorre rilevare, come risulta dal sedicesimo considerando della direttiva 93/13, che, nell’ambito di tale valutazione, occorre tener conto, in particolare, della forza delle rispettive posizioni di negoziazione delle parti e della questione se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo consenso alla clausola di cui trattasi.

    66

    Relativamente alla questione di chiarire se una clausola crei, in contrasto con il requisito della buona fede, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto derivanti dallo stesso, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse a una simile clausola in seguito a un negoziato individuale (v., in particolare, sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19, EU:C:2020:631, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

    67

    Pertanto, per valutare se le clausole di un contratto, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, determinino a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto di mutuo che contiene dette clausole, occorre tener conto di tutte le circostanze di cui il mutuante professionista poteva avere conoscenza al momento della conclusione del contratto in parola, tenuto conto in particolare delle sue competenze, per quanto riguarda le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un siffatto mutuo e che erano tali da avere ripercussioni sulla successiva esecuzione del contratto nonché sulla situazione giuridica del consumatore.

    68

    Alla luce delle conoscenze e dei mezzi superiori del professionista per anticipare il rischio di cambio, che può concretizzarsi in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto, nonché del rischio non limitato relativo alle variazioni dei tassi di cambio che le clausole contrattuali come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali fanno gravare sul consumatore, occorre considerare che clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo interessato a danno del consumatore.

    69

    In effetti, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio svolgere, le clausole contrattuali di cui trattasi nei procedimenti principali sembrano far gravare sul consumatore, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti di tale consumatore, un rischio sproporzionato rispetto alle prestazioni e all’importo del mutuo ricevuto, poiché l’applicazione di siffatte clausole comporta che il consumatore debba sopportare il costo dell’andamento dei tassi di cambio a termine. In funzione di tale andamento, detto consumatore può trovarsi in una situazione in cui, da un lato, l’importo del capitale residuo dovuto in moneta di pagamento, nella fattispecie in euro, è considerevolmente più elevato della somma inizialmente presa in prestito e, dall’altro, le mensilità versate hanno quasi esclusivamente coperto i soli interessi. Ciò si verifica, in particolare, quando un simile incremento del capitale residuo dovuto in valuta nazionale non è equilibrato dalla differenza tra il tasso di interesse della valuta estera e quello della valuta nazionale, fermo restando che l’esistenza di una siffatta differenza costituisce il vantaggio principale di un mutuo espresso in valuta estera per il mutuatario.

    70

    In un contesto del genere, tenuto conto segnatamente del requisito di trasparenza derivante dall’articolo 5 della direttiva 93/13, non si potrebbe ritenere che il professionista potesse ragionevolmente aspettarsi, negoziando in modo trasparente con il consumatore, che quest’ultimo aderisse a una simile clausola in seguito a un negoziato individuale (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19, EU:C:2020:631, punto 96), circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

    71

    In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, il quale può aumentare in modo significativo a seguito delle variazioni della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, sono tali da creare un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse, a seguito di una negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole.

    Sulle spese

    72

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che i rimborsi a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili rientrano nell’ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui le clausole di cui trattasi fissino un elemento essenziale che caratterizza il contratto in parola.

     

    2)

    L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di detto contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo.

     

    3)

    L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, il quale può aumentare in modo significativo a seguito delle variazioni della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, sono tali da creare un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse, a seguito di una negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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