Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CC0253

Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 30 aprile 2020.
MH e NI contro OJ e Novo Banco SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3 – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente – Presunzione confutabile secondo la quale il centro degli interessi principali di tale persona è il luogo in cui essa ha la residenza abituale – Confutabilità della presunzione – Situazione nella quale l’unico bene immobile del debitore è situato al di fuori dello Stato membro di residenza abituale.
Causa C-253/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:328

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 30 aprile 2020 ( 1 )

Causa C‑253/19

MH,

NI

contro

OJ,

Novo Banco SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d’appello di Guimarães, Portogallo)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore»

I. Introduzione

1.

La nozione di «centro degli interessi principali» costituiva la chiave di volta del sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1346/2000 ( 2 ). Tale nozione figurava all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento ed era utilizzata come criterio di collegamento atto a designare i giudici competenti ad aprire la procedura di insolvenza nei confronti di un debitore. Il modo in cui siffatta nozione doveva essere interpretata è stato ampiamente chiarito grazie alla giurisprudenza della Corte relativa alle procedure aperte nei confronti delle persone giuridiche ( 3 ). Tuttavia, la Corte non aveva ancora avuto l’opportunità di esaminare l’interpretazione di detta nozione nel contesto delle persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, le quali beneficiano della libera circolazione delle persone e dei lavoratori.

2.

Il regolamento n. 1346/2000 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2015/848 ( 4 ), il quale utilizza parimenti la nozione di «centro degli interessi principali». Nell’ambito della presente causa si pone la questione se la giurisprudenza della Corte, elaborata nell’ambito del regolamento n. 1346/2000 e relativa a detta nozione, sia trasponibile – e, in caso affermativo, in che misura – ad una procedura avviata nei confronti di una persona fisica che si trovi nella situazione sopra menzionata. La presente causa offre quindi alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sulla competenza in materia di insolvenza per quanto riguarda qualsiasi persona che non svolga un’attività indipendente la quale eserciti il proprio diritto alla libera circolazione e conservi il proprio patrimonio nello Stato membro della propria residenza abituale anteriore.

II. Contesto normativo

3.

L’articolo 3 del regolamento 2015/848, intitolato «Competenza giurisdizionale internazionale», al paragrafo 1 così dispone:

«Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza».

III. Fatti della controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

4.

I ricorrenti, che sono coniugi, risiedono dal 2016 a Norfolk (Regno Unito), dove esercitano un’attività di lavoro dipendente. La coppia ha chiesto ai giudici portoghesi di dichiarare la sua insolvenza. Il tribunale di primo grado adito ha negato la propria giurisdizione di diritto internazionale per statuire sulla loro domanda, considerando che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848, il centro dei loro interessi principali era il luogo della loro residenza abituale, vale a dire il Regno Unito.

5.

I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al giudice del rinvio siffatta decisione, affermando che essa era fondata su un’interpretazione errata delle norme contenute nel regolamento 2015/848. A tale riguardo, essi hanno sostenuto che, poiché l’unico bene immobile di cui erano proprietari si trovava in Portogallo, dove erano state realizzate tutte le operazioni che avevano determinato la loro situazione di insolvenza, il centro dei loro interessi principali non era il luogo della loro residenza abituale, vale a dire il Regno Unito, ma si trovava in Portogallo. D’altronde, non esisterebbe alcun nesso tra il luogo della loro residenza attuale e i fatti che hanno determinato la loro insolvenza, i quali si sarebbero integralmente verificati in Portogallo.

6.

Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 e si interroga, in particolare, sui criteri da adottare per superare la presunzione semplice prevista da tale disposizione per le persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, la quale prevede che, per tali persone, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale.

7.

A questo proposito, tale giudice sottolinea che il considerando 30 di detto regolamento espone che, nel caso delle persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, detta presunzione dovrebbe poter essere superata, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore è situata fuori dallo Stato membro di residenza abituale del debitore.

8.

In tali circostanze, il giudice del rinvio, con decisione del 14 febbraio 2019, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 26 marzo 2019, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nell’ambito del regolamento [2015/848], l’organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a procedere all’apertura di una procedura principale d’insolvenza di un cittadino che possiede il suo unico bene immobile nel territorio di tale Stato, sebbene il summenzionato cittadino, insieme al proprio nucleo familiare, sia residente in altro Stato membro, dove svolge attività di lavoratore dipendente».

9.

Osservazioni scritte sono state presentate dal governo portoghese e dalla Commissione europea. Poiché nessuno degli interessati ne ha fatto domanda, la Corte ha deciso di statuire senza udienza di discussione.

IV. Analisi

10.

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che la presunzione prevista da quest’ultimo comma può essere rovesciata a favore di uno Stato membro nel cui territorio si trovi l’unico bene immobile del debitore, persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente. In caso contrario, detto giudice chiede quali siano gli elementi che devono sussistere affinché tale presunzione sia rovesciata a favore di siffatto Stato membro.

11.

Devo rilevare che, nella sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio non precisa le disposizioni del regolamento 2015/848 di cui viene richiesta l’interpretazione. Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta chiaramente che tale giudice nutre dubbi quanto all’interpretazione che dev’essere data all’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, di detto regolamento. Propongo pertanto che la questione pregiudiziale venga intesa conformemente alla formulazione di cui al paragrafo 10 delle presenti conclusioni. Invero, secondo costante giurisprudenza, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte può anche essere portata a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione ( 5 ).

12.

In tale contesto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, del regolamento 2015/848, sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore ad essere competenti ad avviare la procedura principale di insolvenza ( 6 ). Per quanto riguarda le persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro dei loro interessi principali sia il luogo in cui esse hanno la residenza abituale ( 7 ). È pacifico che i ricorrenti rientrino in tale categoria di persone.

13.

Di conseguenza, qualora il centro degli interessi principali dei ricorrenti corrispondesse al luogo della loro residenza abituale, vale a dire il Regno Unito, i giudici portoghesi non sarebbero competenti per l’avvio della procedura di insolvenza. Affinché essi lo siano, occorrerebbe che la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 fosse rovesciata a favore dello Stato membro nel cui territorio è situato l’unico bene immobile dei ricorrenti, vale a dire il Portogallo. Per rispondere utilmente alla questione pregiudiziale, occorre, anzitutto, determinare in quali circostanze tale presunzione possa essere superata e, inoltre, determinare quali elementi debbano sussistere affinché i giudici di uno Stato membro diverso da quello della residenza abituale siano competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento.

14.

Il governo portoghese ritiene che il fatto di essere proprietario di un unico bene immobile situato in un altro Stato membro non possa, in linea di principio, essere considerato un elemento sufficiente a superare detta presunzione. La Commissione considera che siffatta presunzione possa essere superata soltanto se l’unico bene immobile di cui il debitore è proprietario si trovi in un altro Stato membro e costituisca la maggior parte dei suoi beni e se sussistano elementi preponderanti che indichino chiaramente che il centro degli interessi principali del debitore si trovi in tale Stato membro.

15.

In tale contesto, mentre il governo portoghese si ispira ampiamente alla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento che ha preceduto il regolamento 2015/848, vale a dire il regolamento n. 1346/2000, la Commissione sembra essere più restia per quanto riguarda la possibilità di trasporre tale giurisprudenza alle circostanze del caso di specie. Invero, la Commissione afferma che, per determinare se la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 possa essere superata, occorre tenere conto della giurisprudenza relativa alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( 8 ). In sostanza, occorrerebbe esaminare se sussistano circostanze che consentano di stabilire che una situazione presenti collegamenti più stretti con uno Stato membro diverso da quello indicato dalla presunzione.

16.

Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, esaminerò anzitutto l’applicabilità del regolamento 2015/848 nel procedimento principale (titolo A). Analizzerò poi la possibilità di trasporre la giurisprudenza elaborata nel contesto del regolamento n. 1346/2000 a quello del regolamento 2015/848 e alle circostanze del caso di specie (titolo B). Infine, esaminerò se tali circostanze siano idonee a superare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 e a consentire ai giudici portoghesi di dichiararsi competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento (titolo C).

A.   Sull’applicabilità del regolamento 2015/848

17.

Il giudice del rinvio afferma che occorre interpretare il regolamento 2015/848 per determinare se i giudici portoghesi siano competenti ad avviare la procedura di insolvenza nei confronti dei ricorrenti.

18.

A tale riguardo, ai sensi del suo articolo 92, il regolamento 2015/848 si applica, in linea di principio, a partire dal 26 giugno 2017. Inoltre, l’articolo 84, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che le disposizioni di quest’ultimo si applicano soltanto alle procedure di insolvenza avviate a partire da tale data.

19.

La questione se occorresse avviare una procedura di insolvenza su istanza dei ricorrenti si è probabilmente posta dopo che questi ultimi avevano stabilito la loro residenza abituale nel Regno Unito, vale a dire nel corso del 2016. Non si può quindi escludere, come ritiene il giudice del rinvio, che il regolamento 2015/848 si applichi all’istanza presentata dai ricorrenti dinanzi al giudice portoghese. Pertanto, in assenza di circostanze idonee a suffragare la conclusione secondo cui il regolamento 2015/848 non si applica al procedimento principale e tenuto conto della ripartizione dei compiti tra la Corte e il giudice del rinvio, ritengo che sia proprio tale regolamento a dover essere oggetto di interpretazione nella presente causa.

20.

A fini di completezza, rilevo che il considerando 25 del regolamento 2015/848 enuncia che quest’ultimo si applica unicamente alle procedure relative ad un debitore il cui centro degli interessi principali è situato all’interno dell’Unione europea. Nella sentenza Schmid ( 9 ), la Corte ha confermato il carattere vincolante di tale principio, che era enunciato in un considerando analogo del regolamento n. 1346/2000. Ne consegue che il fatto che un debitore abbia la propria residenza in uno Stato membro che non applica tale regolamento o in uno Stato terzo non esclude automaticamente l’applicabilità del medesimo regolamento nei confronti di detto debitore. In ogni caso, il Regno Unito non rientrava in alcuna di tali categorie per quanto riguarda la probabile data in cui è stato adito il giudice portoghese. Il considerando 87 del regolamento 2015/848 ricorda che il Regno Unito ha partecipato all’adozione e all’applicazione di tale regolamento ( 10 ).

B.   Sulla pertinenza della giurisprudenza precedente relativa al regolamento n. 1346/2000 rispetto al regolamento 2015/848

21.

Nell’ambito sia del regolamento 2015/848 che del regolamento n. 1346/2000, la nozione di «centro degli interessi principali» è utilizzata come criterio di collegamento della norma sulla competenza prevista all’articolo 3, paragrafo 1, di tali regolamenti, che consente di determinare i giudici competenti ad avviare la procedura principale di insolvenza. Peraltro, nel regolamento 2015/848, al pari della soluzione adottata nell’ambito del regolamento che lo ha preceduto, il criterio di collegamento costituito dal centro degli interessi principali determina, in modo indiretto, la legge applicabile alle questioni relative all’insolvenza ( 11 ).

22.

Secondo la giurisprudenza, è acclarato che la nozione di «centro degli interessi principali» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 ha un significato autonomo e deve pertanto essere interpretata in modo uniforme e indipendente dalle normative nazionali ( 12 ). Come risulta dal paragrafo 21 delle presenti conclusioni, il regolamento 2015/848 riprende, quanto meno a grandi linee, le soluzioni del regolamento n. 1346/2000. La nozione di «centro degli interessi principali» deve quindi continuare ad essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

23.

In tale contesto, è certamente vero che, a differenza del suo predecessore, il regolamento 2015/848 non si applica soltanto alle procedure che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore insolvente ( 13 ). Tuttavia, tenuto conto della continuità tra tali due regolamenti, il fatto che l’ambito di applicazione materiale del regolamento 2015/848 sia stato ampliato non è in grado di modificare significativamente il modo in cui occorre interpretare la nozione di «centro degli interessi principali». La circostanza che, talvolta, qualora la legge applicabile in materia di insolvenza lo preveda, la natura della procedura possa essere cambiata nel corso del suo svolgimento corrobora tale interpretazione. Infatti, secondo la cosiddetta regola del «principio della perpetuatio fori», detta circostanza non dovrebbe incidere sulla competenza del giudice adito.

24.

Per contro, nella misura in cui il regolamento 2015/848 riguarda una persona fisica che non esercita un’attività indipendente, le soluzioni adottate nell’ambito di tale regolamento per quanto concerne le precisazioni relative al senso della nozione di «centro degli interessi principali» nonché le presunzioni previste dal medesimo regolamento possono suscitare dubbi quanto all’applicabilità della giurisprudenza precedente con riguardo a detto regolamento.

1. La nozione di «centro degli interessi principali»

25.

Il regolamento n. 1346/2000 non forniva alcuna definizione della nozione di «centro degli interessi principali». Nella vigenza di tale regolamento, la portata di detta nozione era tuttavia chiarita dal considerando 13 del medesimo regolamento, a termini del quale «[p]er “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi». Il regolamento 2015/848 a priori utilizza, all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, la definizione della nozione di «centro degli interessi principali» che era contenuta nel considerando 13 del regolamento n. 1346/2000.

26.

Orbene, il considerando 13 del regolamento n. 1346/2000 sembrava riconoscere un nesso tra il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale la gestione dei suoi interessi e il fatto che tale luogo sia riconoscibile dai terzi. Infatti, tale considerando prevedeva che «[p]er “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi» ( 14 ). Invece, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2015/848 non ha ripreso il termine «pertanto» ( 15 ).

27.

Tuttavia, non ritengo che tale sfumatura sia in grado di modificare considerevolmente il modo in cui deve essere determinata l’ubicazione del centro degli interessi principali di un debitore rispetto a quello adottato nella vigenza del regolamento n. 1346/2000.

28.

Il riferimento al «luogo (...) pertanto riconoscibile dai terzi» implicava che il luogo in cui il debitore esercitava in modo abituale la gestione dei suoi interessi doveva essere individuato in base a criteri obiettivi, il che era necessario affinché tale luogo fosse riconoscibile dai terzi. In tale ordine di idee, la Corte ha finora dichiarato, nella propria giurisprudenza relativa al regolamento n. 1346/2000, che il centro degli interessi principali deve essere individuato in base a criteri al tempo stesso obiettivi e verificabili dai terzi ( 16 ).

29.

Per quanto riguarda il regolamento 2015/848, il ricorso ai criteri obiettivi rimane cruciale per garantire che una norma sulla competenza garantisca la certezza del diritto e la prevedibilità della determinazione del giudice competente. Tale certezza del diritto e tale prevedibilità sono ancora più importanti in quanto, come nell’ambito del regolamento n. 1346/2000, determinare il giudice competente significa anche, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, determinare la legge applicabile ( 17 ).

30.

Peraltro, un altro obiettivo specifico delle norme sulla competenza e di conflitto del regolamento 2015/848 è, come enuncia il considerando 5 di tale regolamento, quello di «dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori (“forum shopping”)». Il ricorso ai criteri obiettivi per la determinazione del luogo del centro degli interessi principali consente inoltre di limitare il ricorso a pratiche di tal genere da parte dei debitori.

31.

Tenuto conto di quanto precede, nell’ambito del regolamento 2015/848, il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale la gestione dei suoi interessi deve essere determinato sulla base di criteri obiettivi che siano riconoscibili dai terzi.

2. Le presunzioni previste dal regolamento 2015/848

32.

Il legislatore dell’Unione non si è limitato a riprodurre il considerando 13 del regolamento n. 1346/2000 e a conferirgli un carattere vincolante nell’ambito del regolamento 2015/848. Infatti, mentre il regolamento n. 1346/2000 prevedeva soltanto una presunzione relativa alle società e alle persone giuridiche, l’articolo 3, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, del regolamento 2015/848 stabilisce tre diverse presunzioni che si applicano nei confronti di tre categorie di debitori, vale a dire, in primo luogo, le società e le persone giuridiche, in secondo luogo, le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente e, in terzo luogo, le altre persone fisiche.

33.

Inoltre, il legislatore dell’Unione ha introdotto limitazioni per effetto delle quali le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, del regolamento 2015/848 non si applicano durante il periodo successivo ai trasferimenti dei luoghi che si presumono costituire il centro degli interessi principali. Tale periodo è di sei mesi per quanto riguarda le persone fisiche che non esercitano un’attività indipendente e di tre mesi per le altre due categorie di debitori. Ritengo che tale distinzione derivi dal fatto che è più facile per una siffatta persona fisica trasferire il luogo che si presume costituire il centro dei suoi interessi principali. In ogni caso, dette limitazioni non sembrano pertinenti nel contesto della presente causa ( 18 ).

34.

La presunzione relativa alle persone fisiche che non esercitano un’attività indipendente, prevista all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848, consiste nel fatto che, fino a prova contraria, si presume che il centro degli interessi principali di una siffatta persona sia il luogo in cui essa ha la residenza abituale. La questione pregiudiziale verte esattamente su questo aspetto, vale a dire sul punto se, tenuto conto del fatto che l’unico bene immobile dei ricorrenti è situato in Portogallo, la presunzione possa essere rovesciata a favore di tale Stato membro.

35.

In tale contesto, la natura delle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, compresa la presunzione prevista al quarto comma di tale disposizione, può suscitare dubbi, tenuto conto del testo dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo il quale il giudice investito di una domanda di avvio di una procedura d’insolvenza verifica d’ufficio la propria competenza ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento. Inoltre, il considerando 27 del medesimo regolamento prevede che «[p]rima di aprire la procedura d’insolvenza, il giudice competente dovrebbe verificare d’ufficio se il centro degli interessi principali del debitore o la dipendenza di quest’ultimo sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione».

36.

La lettura dei successivi considerando del regolamento 2015/848 avvalora l’interpretazione secondo la quale l’obbligo di esaminare d’ufficio la questione della competenza incombe al giudice adito anche qualora si tratti di una delle presunzioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. Infatti, mentre i considerando 30 e 31 del regolamento 2015/848 riguardano le presunzioni, il considerando 32 di tale regolamento prevede che «[i]n tutti i casi in cui le circostanze della questione diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi dovrebbe esigere dal debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e, se consentito dalla legge applicabile alla procedura d’insolvenza, dare ai creditori del debitore l’opportunità di esprimersi sulla questione della competenza» ( 19 ).

37.

Obbligare un giudice ad esaminare dove si trovi effettivamente il luogo del centro degli interessi principali di un debitore sembra a priori difficilmente conciliabile con la nozione di presunzioni, poiché queste ultime sono introdotte, in sostanza, per dispensare il giudice dall’obbligo di esaminare le circostanze del caso di specie.

38.

Di fronte a tale apparente contraddizione, devo osservare che, sebbene il regolamento n. 1346/2000 non contenesse disposizioni analoghe all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, esso prevedeva tuttavia, al pari del regolamento 2015/848, una presunzione relativa al centro degli interessi principali, la quale riguardava le società e le persone giuridiche.

39.

Ciò non ha impedito alla Corte di concludere, nella sentenza Eurofood IFSC ( 20 ), che è conseguenza del principio di fiducia reciproca che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di avvio di una procedura principale di insolvenza si accerti della propria competenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, verifichi cioè se il centro degli interessi principali del debitore si trovi in tale Stato membro.

40.

Ne consegue che l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 incombeva già sui giudici degli Stati membri nella vigenza del regolamento n. 1346/2000, benché quest’ultimo contenesse una presunzione relativa al centro degli interessi principali. Tale presunzione figura altresì all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2015/848 a fianco delle altre due presunzioni relative alle persone fisiche. Pertanto, il valore giuridico di detta presunzione – nonché delle altre due previste all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 – rimane, a mio avviso, immutato rispetto a quello della presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

41.

In tale contesto, per quanto riguarda il valore giuridico della presunzione prevista a favore della sede statutaria di una società nel regolamento n. 1346/2000, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Eurofood IFSC ( 21 ), che siffatta presunzione poteva essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentivano di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si riteneva corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria. A questo proposito, la Corte ha precisato, in tale sentenza, che detta presunzione poteva essere superata qualora il debitore non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato in cui aveva fissato la propria sede ( 22 ) e ha dichiarato, nella sentenza Interedil ( 23 ), che ciò valeva anche qualora il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trovasse presso la sede statutaria.

42.

Ne deduco che, per quanto riguarda il regolamento 2015/848 e le sue presunzioni, compresa quella prevista al suo articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, il luogo in cui si trova il centro degli interessi principali presunto costituisce parimenti il punto di partenza dell’esame effettuato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. Nell’ambito di tale esame, il giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza procede all’analisi di tutti gli elementi rilevanti al fine di garantire che la presunzione stabilita a favore del luogo di residenza abituale non sia stata superata ( 24 ). È solo se tali elementi, determinati sulla base dei criteri da adottare per quanto riguarda una persona fisica che non esercita un’attività indipendente, consentano di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene riflessa dall’ubicazione della residenza abituale, che detta presunzione può essere superata.

43.

Occorre pertanto esaminare ciò che si ritiene sia riflesso dalla residenza abituale quale presunto centro degli interessi principali e poi individuare i criteri che consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa dal risultato di tale esame.

C.   Sull’applicazione della giurisprudenza precedente relativa al regolamento n. 1346/2000 nei confronti delle persone fisiche che non esercitano un’attività indipendente

1. La residenza abituale quale presunto centro degli interessi principali

44.

Il giudice del rinvio afferma che i ricorrenti hanno fissato la loro residenza abituale nel Regno Unito. Senza cercare di determinare se siffatta circostanza corrisponda alla nozione di «residenza abituale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848, osservo che tale regolamento non definisce detta nozione. Poiché nulla indica che il legislatore abbia inteso rinviare al diritto nazionale per determinare il luogo della residenza abituale, si deve considerare che la nozione di «residenza abituale» costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

45.

È ben vero che tale nozione è oggetto della giurisprudenza della Corte relativa, in particolare, al regolamento (CE) n. 2201/2003 ( 25 ), nell’ambito del quale si tratta della residenza abituale di un minore. Tuttavia, i criteri utilizzati nella vigenza di tale regolamento per individuare il luogo della residenza abituale non mi sembrano trasponibili al regolamento 2015/848 per determinare i motivi per i quali si presume che la residenza abituale sia il centro degli interessi principali di un debitore. In tale contesto, occorre dare priorità non già agli elementi che si ricollegano alla situazione sociale o familiare ( 26 ), bensì a quelli che afferiscono alla situazione patrimoniale di un debitore ( 27 ).

46.

Infatti, nell’ambito del regolamento 2015/848, il luogo della residenza abituale costituisce il presunto luogo in cui si trova il centro degli interessi principali di un debitore e tale luogo deve anche – se non addirittura in via principale – corrispondere ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, di tale regolamento, vale a dire corrispondere al luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale ed essere riconoscibile dai terzi. Orbene, la situazione sociale o familiare di un debitore non costituisce un elemento facilmente riconoscibile dai terzi. È ben vero che ciò non vale per i rapporti interpersonali che hanno implicazioni economiche, quali il rapporto coniugale o il rapporto tra i membri di una medesima famiglia. Siffatti rapporti possono influenzare la situazione di un debitore per quanto riguarda il suo patrimonio e, in particolare, indurlo a concludere operazioni con terzi. Tuttavia, ritengo che rapporti del genere debbano essere presi in considerazione in ragione non già della loro importanza soggettiva per un debitore, bensì delle loro implicazioni economiche. Orbene, nel contesto della determinazione dei giudici competenti sulla base del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali, il rapporto tra una società controllante e la sua controllata si distingue chiaramente da quello tra persone legate da un vincolo di parentela. Nel caso di una persona fisica che non eserciti un’attività indipendente, il confine che separa la sua situazione economica dalla sua situazione familiare si attenua, mentre, per le società, tale questione non si pone.

47.

Siffatta interpretazione è avvalorata dalla lettura della relazione di M. Virgós e E. Schmit ( 28 ), che è generalmente considerata una fonte di indicazioni utili quanto all’interpretazione del regolamento n. 1346/2000 e, pertanto, del regolamento 2015/848.

48.

Al punto 75 di tale relazione, gli autori spiegano, in una formulazione simile a quella del considerando 13 del regolamento n. 1346/2000 e dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2015/848, che la nozione di «centro degli interessi principali» deve essere interpretata nel senso che essa designa il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi. Tali autori aggiungono che, impiegando il termine «interessi», l’intenzione era di includere non solo attività di carattere commerciale, industriale o professionale, ma anche qualsiasi attività economica in generale, in modo da inglobare le attività dei privati, in particolare quelle dei consumatori. Pertanto, anche per quanto riguarda le persone fisiche che non esercitano un’attività indipendente (i «consumatori»), non è stato fatto riferimento agli interessi diversi da quelli di natura economica. Il centro degli interessi economici dev’essere determinato principalmente sulla base degli elementi che afferiscono a tali interessi.

49.

Tenuto conto di quanto precede, ritengo che una situazione reale sia diversa da quella che si presume sia riflessa dall’ubicazione della residenza abituale qualora la residenza abituale non svolga il proprio ruolo quale luogo di adozione delle decisioni economiche di un debitore, quale luogo in cui viene percepita e spesa la maggior parte dei suoi redditi o quale luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi beni. È in siffatte circostanze che la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 può essere superata.

50.

In tale contesto, spetta al giudice del rinvio verificare se l’unico bene immobile dei ricorrenti che si trova in Portogallo costituisca la maggior parte dei beni di questi ultimi. In caso affermativo, la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 può essere superata e tale giudice deve determinare se siffatto elemento sia sufficiente per ritenere che il centro degli interessi principali dei ricorrenti si trovi in detto Stato membro.

51.

Non resta quindi che individuare gli elementi idonei a rovesciare tale presunzione a favore dello Stato membro in cui si trova l’unico bene immobile di un debitore.

2. Gli elementi idonei a superare la presunzione

52.

Facendo riferimento alla sentenza Interedil ( 29 ), il governo portoghese sostiene che, nel caso delle persone fisiche, il centro dei loro interessi principali corrisponde al luogo in cui è situata la maggior parte del loro patrimonio o al luogo in cui si trova la maggior parte dei loro rapporti economici, sociali e familiari, in base ad una valutazione globale e tenendo conto del punto di vista dei creditori attuali o potenziali. In tale ordine di idee, la dottrina, dal canto suo, afferma che un giudice adito tiene conto di numerosi criteri, quali l’esistenza di un contratto di locazione o di un titolo di proprietà, le dimensioni della residenza, il consumo di elettricità, le spese della vita quotidiana, la presenza o meno della famiglia in loco, il contratto di lavoro, la conoscenza della lingua e l’ubicazione dei debiti e dei beni della persona ( 30 ).

53.

Le considerazioni che precedono, relative agli elementi potenzialmente rilevanti ai fini dell’esame effettuato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, richiedono, a mio avviso, alcune precisazioni importanti.

54.

In primo luogo, è certamente vero che il legislatore dell’Unione ha precisato le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, compresa quella relativa alle persone fisiche che non esercitano un’attività indipendente, mediante le spiegazioni contenute nel considerando 30 di tale regolamento. Detto considerando enuncia, in particolare, che «[n]el caso [di tali] persone fisiche (...), tale presunzione dovrebbe poter essere superata, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore è situata fuori dallo Stato membro di residenza abituale del debitore (...)» ( 31 ). Citando tale passaggio, i ricorrenti sostengono che quest’ultimo conferisce nel caso di specie ai giudici portoghesi la competenza a conoscere dell’azione da essi intentata.

55.

Tuttavia, come sottolineato dal governo portoghese e dalla Commissione, le situazioni menzionate da detto considerando costituiscono soltanto esempi di situazioni nelle quali la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 può («dovrebbe poter») essere superata ( 32 ). Per contro, il solo fatto che ricorrano le circostanze menzionate in tale considerando non implica che la presunzione sia automaticamente rovesciata a favore di uno Stato membro. Ne consegue che l’ubicazione dei beni del debitore costituisce uno degli elementi che devono essere presi in considerazione nell’esaminare il punto se la presunzione possa o meno essere rovesciata a favore di uno Stato membro.

56.

Invero, ritenere che un solo bene possa spostare il centro degli interessi principali contrasterebbe con uno degli obiettivi del regolamento 2015/848, vale a dire quello di impedire il «forum shopping». Sempre in tale contesto, occorre tenere conto delle implicazioni dell’interpretazione secondo la quale la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 dovrebbe essere rovesciata a favore dello Stato nel cui territorio è situato l’unico bene immobile del debitore. Invero, siffatta interpretazione avrebbe come conseguenza che, nel caso di una persona che abbia la propria residenza abituale in uno Stato membro, nel quale essa svolga un’attività di lavoro dipendente, ma che sia proprietaria di un bene immobile situato in uno Stato terzo, i giudici degli Stati membri non sarebbero competenti ad avviare una procedura di insolvenza ( 33 ).

57.

In secondo luogo, indicazioni utili possono essere dedotte dal testo dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2015/848, letto alla luce del quarto comma di tale disposizione e tenuto conto della specificità della situazione delle persone fisiche che non esercitano un’attività indipendente.

58.

Da una parte, dal fatto che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2015/848, il centro degli interessi principali sia il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale si può dedurre che tale luogo deve essere caratterizzato da un grado sufficiente di stabilità ( 34 ). Come risulta dal paragrafo 31 delle presenti conclusioni, il fatto che si tratti di un centro stabile di gestione degli interessi deve essere determinato sulla base di elementi obiettivi, che siano riconoscibili dai terzi.

59.

Dall’altra, dal testo dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2015/848 deriva inoltre che il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale debba essere riconoscibile dai terzi, circostanza che implica, a sua volta, che è l’apparenza creata da tutti gli elementi obiettivi ad essere determinante in tale contesto ( 35 ).

60.

È certamente vero che il termine «terzi» costituisce una nozione estremamente ampia. Il considerando 28 del regolamento 2015/848 chiarisce che «[n]ello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi» ( 36 ). Inoltre, nella sentenza Interedil ( 37 ), la Corte ha dichiarato che l’esigenza di obiettività e la riconoscibilità alle quali si riferiva il considerando 13 del regolamento n. 1346/2000 risultano soddisfatte qualora gli elementi materiali presi in considerazione per stabilire il luogo in cui la società debitrice gestisce abitualmente i suoi interessi siano stati oggetto di una pubblicità o, quanto meno, siano stati circondati da una trasparenza sufficiente a far sì che i terzi – vale a dire, segnatamente, i creditori della società stessa – ne abbiano potuto avere conoscenza.

61.

In tale contesto, va osservato che la questione pregiudiziale, così come è stata formulata, si riferisce soltanto alla circostanza che il debitore sia proprietario di un bene immobile situato in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale, nel quale egli svolge un’attività di lavoro dipendente. Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti hanno altresì affermato, in particolare, che è in Portogallo che sono state realizzate tutte le operazioni e sono stati conclusi tutti i contratti che hanno determinato la loro situazione di insolvenza.

62.

Ciò posto, per quanto riguarda le persone fisiche che non esercitano un’attività indipendente, ritengo che non occorra attribuire un’importanza decisiva all’impressione globale prodotta in precedenza dalla situazione di un debitore nei confronti dei suoi creditori.

63.

Infatti, nell’Unione, la mobilità di tali persone è significativa. I loro creditori possono sempre aspettarsi il trasferimento del centro degli interessi di un debitore e, secondo il considerando 27 del regolamento 2015/848, il centro degli interessi principali del debitore o lo stabilimento di quest’ultimo deve trovarsi effettivamente nella giurisdizione di un giudice competente a conoscere della domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza. Peraltro, tale regolamento prevede sufficienti garanzie volte ad impedire la ricerca fraudolenta o abusiva del giudice più favorevole. Di conseguenza, fatta salva l’attuazione di tali garanzie, occorre attribuire importanza soprattutto agli elementi obiettivi che siano riconoscibili dai terzi (creditori attuali e potenziali) quando una siffatta domanda sia presentata.

D.   Considerazioni conclusive

64.

Per riassumere la mia analisi, la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 può essere superata nel caso in cui il luogo della residenza abituale di una persona fisica che non esercita un’attività indipendente non svolga il proprio ruolo quale luogo di adozione delle decisioni economiche di un debitore, quale luogo in cui viene percepita e spesa la maggior parte dei suoi redditi o quale luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi beni. Tuttavia, siffatta presunzione non può essere rovesciata a favore dello Stato nel cui territorio si trova l’unico bene immobile in assenza di altri elementi che indichino che il centro degli interessi principali di detto debitore si trovi in tale Stato membro. Tale circostanza può essere determinata sulla base di elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi (creditori attuali e potenziali), che afferiscano agli interessi economici di detto debitore.

V. Conclusione

65.

Per tali motivi, propongo alla Corte di fornire la risposta seguente alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d’appello di Guimarães, Portogallo):

L’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza deve essere interpretato nel senso che la presunzione secondo la quale la residenza abituale di un debitore persona fisica che non esercita un’attività indipendente si presume essere il luogo del centro dei suoi interessi principali può essere superata nel caso in cui il luogo della residenza abituale non svolga il proprio ruolo quale luogo di adozione delle decisioni economiche di un debitore, quale luogo in cui viene percepita e spesa la maggior parte dei suoi redditi o quale luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi beni.

Tuttavia, siffatta presunzione non può essere rovesciata a favore dello Stato nel cui territorio si trova l’unico bene immobile di un debitore in assenza di altri elementi che indichino che il centro degli interessi principali di quest’ultimo si trovi in tale Stato membro. Tale circostanza può essere determinata sulla base di elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi (creditori attuali e potenziali), che afferiscano agli interessi economici di detto debitore.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

( 3 ) V. sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281); del 20 ottobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671), e del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C. (C‑191/10, EU:C:2011:838).

( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19 e rettifiche GU 2016, L 349, pag. 9).

( 5 ) V., ad esempio, sentenze del 7 settembre 2017, Neto de Sousa (C‑506/16, EU:C:2017:642, punto 23), e del 26 ottobre 2017, Aqua Pro (C‑407/16, EU:C:2017:817, punto 26).

( 6 ) V. articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/848.

( 7 ) V. articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848.

( 8 ) Convenzione aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).

( 9 ) V. sentenza del 16 gennaio 2014 (C‑328/12, EU:C:2014:6, punto 21).

( 10 ) Di conseguenza, il recesso del Regno Unito dall’Unione non impedirebbe, in linea di principio, ai giudici portoghesi di conoscere della domanda dei ricorrenti.

( 11 ) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 prevede che «[s]alvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura».

( 12 ) V. sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 31); del 20 ottobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 43), e del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C. (C‑191/10, EU:C:2011:838, punto 31).

( 13 ) Il regolamento 2015/848 comprende procedure svolte a fini di salvataggio, di ristrutturazione del debito o di riorganizzazione nonché procedure di pre-insolvenza. V. le mie conclusioni nella causa A (C‑716/17, EU:C:2019:262, paragrafo 25). V., inoltre, Hess, B., Oberhammer, P., Bariatti, S., Koller, Ch., Laukemann, B., Requejo Isidro, M., Villata, F.C. (a cura di), The Implementation of the New Insolvency Regulation: Improving Cooperation and Mutual Trust, Nomos, Baden-Baden, 2017, pag. 52; Sautonie-Laguionie, L., «L’extension du champ d’application du règlement (UE) no 2015/848 par une définition vaste des “procédures d’insolvabilité”», Le nouveau droit européen des faillites internationales, a cura di Cotiga-Raccah, A., Sautonie-Laguionie, L., Bruylant, Bruxelles, 2018, pagg. 66 e segg.

( 14 ) Il corsivo è mio.

( 15 ) V. Andrianesis, A.P., «The Opening of Multijurisdictional Insolvencies Through the Prism of the Recast Regulation 848/2015», European Company Law Journal, 2017, vol. 14(1), pag. 9; Mucciarelli, F.M., «Private International Law Rules in the Insolvency Regulation Recast: A Reform or a Restatement of the Status Quo?», European Company Law Journal, 2016, vol. 1, pagg. 14 e 15, e Vallens, J.L., «Le règlement (UE) no 2015/848 du 20 mai 2015: une avancée significative du droit européen de l’insolvabilité», Revue Lamy Droit des Affaires, 2015, n. 106, pag. 18.

( 16 ) V. sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 33), e del 20 ottobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 49). V., inoltre, ordinanza del 24 maggio 2016, Leonmobili e Leone (C‑353/15, non pubblicata, EU:C:2016:374, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

( 17 ) V., per analogia, sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 33), che riguarda il regolamento n. 1346/2000. Invero, l’obiettivo principale delle norme di conflitto è quello di garantire la prevedibilità della legge applicabile alla valutazione di un determinato contesto fattuale, anche quando si tratti dell’applicazione della legge del foro. V., in particolare, le mie conclusioni nella causa KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, paragrafo 81).

( 18 ) È pacifico che, dal 2016, i ricorrenti risiedono abitualmente nel Regno Unito. Inoltre, come risulta dal paragrafo 21 delle presenti conclusioni, affinché il regolamento 2015/848 potesse applicarsi al procedimento principale, la data di avvio della procedura di insolvenza non poteva essere anteriore al 26 giugno 2017. In ogni caso, la formulazione utilizzata dal giudice del rinvio nella sua questione implica che tale giudice esclude la possibilità di superare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, di tale regolamento a causa del trasferimento della residenza abituale dei ricorrenti nel corso del periodo di sei mesi.

( 19 ) Il corsivo è mio.

( 20 ) V. sentenza del 2 maggio 2006 (C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 41). Per quanto riguarda le implicazioni di tale interpretazione, v. Van Calster, G., European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, pag. 298.

( 21 ) V. sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 34).

( 22 ) V. sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 35).

( 23 ) Sentenza del 20 ottobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 51).

( 24 ) V., in tal senso, Cuniberti, G., Nabet, P., Raimon, M., Droit européen de l’insolvabilité. Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, LGDJ., Issy-les-Moulineaux, 2017, pag. 116, punto 197.

( 25 ) Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

( 26 ) V., a contrario, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 4748).

( 27 ) V. Jault-Seseke, F., «Le règlement 2015/848: le vin nouveau et les vieilles outres», Revue critique de droit international privé, 2016, punto 27.

( 28 ) Relazione di M. Virgós e E. Schmit sulla Convenzione relativa alle procedure di insolvenza, del 3 maggio 1996 [documento del Consiglio dell’Unione europea, n. 6500/96, DRS 8 (CFC)]; la versione definitiva del testo integrale in inglese è contenuta nell’opera Moss, G., Fletcher, I.F., Isaacs, S., The EC Regulation on Insolvency proceedings. A Commentary and Annotated Guide, 2a ed., Oxford University Press, Oxford, 2009, pagg. 381 e segg..

( 29 ) Sentenza del 20 ottobre 2011 (C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 52).

( 30 ) V. Cuniberti, G., Nabet, P., Raimon, M., op. cit., LGDJ., Issy-les-Moulineaux, 2017, pag. 76, punto 145.

( 31 ) È ben vero che il considerando 30 del regolamento 2015/848 menziona una seconda situazione che consente di superare la presunzione, vale a dire «se può essere stabilito che il principale motivo dello spostamento [del debitore] era aprire una procedura d’insolvenza nell’ambito della nuova competenza giurisdizionale e se l’apertura di tale procedura comprometterebbe gravemente gli interessi dei creditori i cui rapporti con il debitore avevano avuto luogo prima dello spostamento». Tuttavia, ai ricorrenti non viene addebitato di aver trasferito la loro residenza abituale con una siffatta intenzione e, in ogni caso, non sembra che il giudice del rinvio abbia preso in considerazione tale ipotesi.

( 32 ) V. inoltre paragrafo 49 delle presenti conclusioni.

( 33 ) V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.

( 34 ) Fabriès-Lecéa, E., «Règlement (UE) no 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. Commentaire article par article», a cura di Sautonie-Laguionie, S., Société de législation comparée, Parigi, 2015, pag. 61.

( 35 ) V., in tal senso, per quanto riguarda il fatto che il centro degli interessi principali debba essere riconoscibile dai terzi, Jault-Seseke, F., op. cit.

( 36 ) Il corsivo è mio.

( 37 ) Sentenza del 20 ottobre 2011 (C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 49).

Top