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Document 62019CA0608

    Causa C-608/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C. [Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto «de minimis» – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale «de minimis» a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de «minimis»]

    GU C 433 del 14.12.2020, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 433/14


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

    (Causa C-608/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 - Articolo 3 - Aiuto «de minimis» - Articolo 6 - Controllo - Imprese che superano il massimale «de minimis» a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza - Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de «minimis»)

    (2020/C 433/15)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti

    Ricorrente: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

    Convenuto: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

    Dispositivo

    1)

    Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.

    2)

    Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest’ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell’aiuto «de minimis».


    (1)  GU C 357 del 21.10.2019.


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