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Document 62019CA0507

    Causa C-507/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / XT [Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Apolide di origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA]

    GU C 72 del 1.3.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 72/6


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / XT

    (Causa C-507/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 12 - Esclusione dallo status di rifugiato - Apolide di origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) - Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2011/95 - Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA)

    (2021/C 72/08)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

    Convenuto: XT

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) sia cessata, occorre prendere in considerazione, nell’ambito di una valutazione individuale di tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, tutti i settori della zona operativa dell’UNRWA nei cui territori un apolide di origine palestinese che ha lasciato tale zona dispone della possibilità concreta di accedere e di soggiornare in sicurezza.

    2)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA non può essere considerata cessata quando un apolide di origine palestinese ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA partendo da un settore di tale zona nel quale egli si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale tale organismo non era in grado di fornirgli protezione o assistenza, da un lato, se tale apolide si è volontariamente recato nel settore in questione partendo da un altro settore della suddetta zona nel quale non si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale poteva beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale organismo e, dall’altro, se non poteva ragionevolmente aspettarsi, sulla base di informazioni concrete di cui disponeva, di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA nel settore nel quale si recava o di poter tornare a breve termine nel settore di provenienza, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 348 del 14.10.2019.


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