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Document 62019CA0470

Causa C-470/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Friends of the Irish Environment Ltd / Commissioner for Environmental Information (Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche – Articolo 2, punto 2 – Nozione di «autorità pubblica» – Organi o istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario – Informazioni contenute nel fascicolo di un procedimento giurisdizionale chiuso)

GU C 217 del 7.6.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Friends of the Irish Environment Ltd / Commissioner for Environmental Information

(Causa C-470/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE - Diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche - Articolo 2, punto 2 - Nozione di «autorità pubblica» - Organi o istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario - Informazioni contenute nel fascicolo di un procedimento giurisdizionale chiuso)

(2021/C 217/06)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Friends of the Irish Environment Ltd

Convenuto: Commissioner for Environmental Information

Con l’intervento di: Courts Service of Ireland

Dispositivo

L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non disciplina l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari, nei limiti in cui gli organi giurisdizionali o le istituzioni poste sotto il loro controllo, e che presentano quindi stretti legami con questi ultimi, non costituiscono «autorità pubbliche» ai sensi di tale disposizione e non rientrano dunque nell’ambito di applicazione di tale direttiva.


(1)  GU C 280 del 19.8.2019.


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