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Document 62019CA0266

    Causa C-266/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — EIS GmbH / TO [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), e paragrafo 4 – Allegato I, punto A – Diritto di recesso – Informazioni che deve fornire il professionista sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso – Obbligo, per il professionista, di indicare il suo numero di telefono «qualora disponibile» – Portata]

    GU C 240 del 20.7.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 240/24


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — EIS GmbH / TO

    (Causa C-266/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), e paragrafo 4 - Allegato I, punto A - Diritto di recesso - Informazioni che deve fornire il professionista sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso - Obbligo, per il professionista, di indicare il suo numero di telefono «qualora disponibile» - Portata)

    (2020/C 240/32)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: EIS GmbH

    Convenuta: TO

    Dispositivo

    L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il numero di telefono di un professionista compare sul suo sito Internet in modo tale da suggerire, agli occhi di un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che tale professionista utilizzi tale numero di telefono per i suoi contatti con i consumatori, detto numero di telefono deve essere considerato «disponibile» ai sensi della citata disposizione. In un caso del genere, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), nonché paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato I, parte A, della medesima, deve essere interpretato nel senso che il professionista che fornisce al consumatore, prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, le informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ricorrendo a tal fine alle istruzioni tipo che figurano in detto allegato I, parte A, è tenuto ad indicare lo stesso numero di telefono in modo da consentire a tale consumatore di comunicargli mediante quest’ultimo la sua eventuale decisione di esercitare detto diritto.


    (1)  GU C 230 dell’8. 7. 2019.


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