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Document 62019CA0189

    Causa C-189/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Spenner GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE – Articolo 9 – Determinazione del livello storico di attività – Modifica sostanziale della capacità di un impianto intervenuta prima del periodo di riferimento – Determinazione del periodo di riferimento pertinente)

    GU C 240 del 20.7.2020, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 240/20


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Spenner GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland

    (Causa C-189/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito - Decisione 2011/278/UE - Articolo 9 - Determinazione del livello storico di attività - Modifica sostanziale della capacità di un impianto intervenuta prima del periodo di riferimento - Determinazione del periodo di riferimento pertinente)

    (2020/C 240/26)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: Spenner GmbH & Co. KG

    Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 9, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica agli ampliamenti sostanziali della capacità di un impianto esistente intervenuti prima del periodo di riferimento determinato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, di tale decisione.

    2)

    L’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/278 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone all’autorità nazionale competente di determinare essa stessa il periodo di riferimento pertinente ai fini della valutazione dei livelli storici di attività di un impianto.


    (1)  GU C 182 del 27.5.2019.


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