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Document 62019CA0092

Causa C-92/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Burgo Group SpA / Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Promozione della cogenerazione – Normativa nazionale che prevede un regime di sostegno – Regime di sostegno a favore di impianti di cogenerazione non ad alto rendimento esteso oltre il 31 dicembre 2010)

GU C 423 del 7.12.2020, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Burgo Group SpA / Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

(Causa C-92/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Promozione della cogenerazione - Normativa nazionale che prevede un regime di sostegno - Regime di sostegno a favore di impianti di cogenerazione non ad alto rendimento esteso oltre il 31 dicembre 2010)

(2020/C 423/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Burgo Group SpA

Convenuto: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

Con l’intervento di: Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per l’Energia elettrica e il Gas

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


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