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Dokument 62019CA0015

    Causa C-15/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA / Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri. (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Discariche preesistenti – Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica – Proroga – Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche – Principio del «chi inquina paga» – Applicazione nel tempo della direttiva)

    GU C 240 del 20.7.2020, str. 16—16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 240/16


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA / Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.

    (Causa C-15/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 1999/31/CE - Discariche preesistenti - Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica - Proroga - Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche - Principio del «chi inquina paga» - Applicazione nel tempo della direttiva)

    (2020/C 240/20)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Corte suprema di cassazione

    Parti

    Ricorrente: A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA

    Controricorrente: Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.

    Dispositivo

    Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest’ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati né prevedere alcuna misura intesa a contenere l’impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.


    (1)  GU C 164 del 13.5.2019.


    Góra