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Document 62018TN0420

Causa T-420/18: Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — JPMorgan Chase e a./Commissione

GU C 341 del 24.9.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/18


Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — JPMorgan Chase e a./Commissione

(Causa T-420/18)

(2018/C 341/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, Stati Uniti), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, Stati Uniti), J.P. Morgan Services LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Lester QC, D. Piccinin e D. Heaton, Barristers, N. French, B. Tormey, N. Frey e D. Das, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella sua interezza, con la conseguenza che nessuna versione della decisione di infrazione potrà essere pubblicata fin quando il Tribunale non avrà deciso sulla domanda di annullamento dell’infrazione;

in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata, mantenendo le espunzioni respinte dalla Commissione europea come indicato nei motivi da 2 a 4; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione C(2018) 2745 final del 27 aprile 2018 sull’opposizione relativa alla divulgazione di informazioni, mediante pubblicazione, proposta dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011 (GU 2011 L 275, pag. 29), relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza [Caso AT.39914 — Euro Interest Rate Derivatives (EIRD)].

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della presunzione di innocenza rigettando la richiesta delle ricorrenti di ritardare la pubblicazione di qualsiasi versione non confidenziale della decisione del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: «la decisione di infrazione») (1) in pendenza della pronuncia sulla domanda delle ricorrenti al Tribunale di annullare la decisione di infrazione. La stessa decisione di infrazione sarebbe stata adottata in violazione della presunzione di innocenza, come stabilito dalla sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T-180/15, EU:T:2017:795, punti da 253 a 269). Pertanto, le ricorrenti sarebbero nella stessa posizione di un soggetto non destinatario: esse non godrebbero di tutte le garanzie inerenti all’esercizio dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento che segua il suo corso normale e si concluda con una decisione sulla fondatezza dell’addebito. Le ricorrenti sostengono che ciò dovrebbe prevenire qualsiasi pubblicazione della decisione di infrazione, fin quando il Tribunale non completerà il controllo sulle conclusioni della Commissione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, tramite il consigliere-auditore, ha agito oltre le proprie competenze di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE («il mandato del consigliere-auditore») (2) laddove ha preteso di aggirare una decisione della DG Concorrenza che le imponeva di non pubblicare parte della decisione di infrazione (e si è basata su quella decisione illegittima per rifiutarsi di impedire la pubblicazione di analoghe parti della decisione di infrazione). La Commissione, agendo attraverso il consigliere-auditore, non disporrebbe del potere di operare in tali termini (v. sentenza del 15 luglio 2015, Pilkington Group/Commissione, T-462/12, EU:T:2015:508, punto 31).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel valutare le censure delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del mandato del consigliere-auditore e pertanto non ha rispettato il segreto professionale, come richiesto dalla menzionata disposizione, dall’articolo 339 TFUE e dall’articolo 28 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio (3). La Commissione avrebbe errato nel ritenere che gli elementi controversi non rispettassero il criterio per essere qualificati come informazioni coperte dal segreto professionale (v. sentenza del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditansalt/Commissione, T-198/03, EU:T:2006:136) e per altre ragioni.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della tutela dell’identità degli individui, per quanto concerne un ex dipendente delle ricorrenti e le persone facenti parte del comitato esecutivo delle ricorrenti, incluso il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha proposto di pubblicare informazioni che avrebbero rivelato, o avrebbero potuto rivelare, l’identità di quell’ex dipendente e il presunto stato d’animo dei dipendenti delle ricorrenti in quel momento.


(1)  Decisione della Commissione europea C(2016) 8530 final, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

(2)  Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275, 20.10.2011, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, 4.1.2003, pag. 1).


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