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Document 62018TN0417

    Causa T-417/18: Ricorso proposto il 6 luglio 2018 — CdT / EUIPO

    GU C 341 del 24.9.2018, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 341/17


    Ricorso proposto il 6 luglio 2018 — CdT / EUIPO

    (Causa T-417/18)

    (2018/C 341/29)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti)

    Convenuto: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (in prosieguo l’«Ufficio») del 26 aprile 2018 di risoluzione dell’accordo concluso con il Centro;

    annullare la decisione dell’Ufficio del 26 aprile 2018 di arrogarsi il diritto di attuare tutte le misure previe necessarie ad assicurare la continuità dei suoi servizi di traduzione, in particolare mediante la pubblicazione di gare d’appalto;

    annullare la decisione dell’Ufficio di pubblicare una gara d’appalto per i servizi di traduzione sulla Gazzetta Ufficiale, con il riferimento 2018/S 114-258472, e vietare all’Ufficio di sottoscrivere contratti in forza di tale gara d’appalto;

    dichiarare illegittima la pubblicazione di una gara d’appalto per i servizi di traduzione da parte di un’agenzia o di qualsiasi altro organo o organismo dell’Unione europea il cui regolamento istitutivo prevede che i servizi di traduzione siano forniti dal Centro;

    condannare l’Ufficio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’inosservanza della procedura. Il ricorrente ritiene, da un lato, che qualora insorgano difficoltà tra il Centro di traduzione e i suoi clienti, siano applicabili le modalità di cui all’articolo 11 del regolamento istitutivo del Centro e, dall’altro, che la decisione dell’Ufficio del 26 aprile 2018 di arrogarsi il diritto di attuare le misure necessarie per assicurare la continuità della fornitura dei servizi di traduzione violi l’articolo 11 del regolamento istitutivo del Centro nei limiti in cui non rispetta la procedura di mediazione di cui a tale articolo in caso di difficoltà tra le due agenzie.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’imprevidenza dell’Ufficio. Al riguardo, il ricorrente considera che:

    in primo luogo, la situazione in cui si trova l’Ufficio viola l’articolo 148 del regolamento istitutivo dell’Ufficio e l’articolo 2 del regolamento istitutivo del Centro, nei limiti in cui essa potrebbe condurre alla mancanza di un valido accordo a partire dal 1o gennaio 2019;

    in secondo luogo, la lettura dell’intero articolo 2 del regolamento istitutivo del Centro mostra le diverse tipologie di clienti del Centro e designa espressamente, al paragrafo 1, sette agenzie, organi e uffici, tra cui l’Ufficio, a cui il Centro fornisce i servizi di traduzione necessari al loro funzionamento. Inoltre, al paragrafo 3 sono del pari menzionati anche istituzioni e organi, dotati di servizi di traduzione, che possono eventualmente, su base volontaria, ricorrere ai servizi del Centro;

    in terzo luogo, la lettura combinata di tali due paragrafi conduce a concludere che le agenzie elencate al paragrafo 1 non godono del potere discrezionale di decidere, su base volontaria, di ricorrere o meno al Centro e, pertanto, possono risolvere l’accordo che le vincola al Centro soltanto qualora entri successivamente in vigore un altro accordo.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’incompetenza dell’Ufficio a pubblicare una gara d’appalto per servizi di traduzione. Fermo restando il risultato della valutazione della gara d’appalto pubblicata dall’Ufficio, il ricorrente fa valere che l’Ufficio si trova, a partire dalla decisione di bandire la gara d’appalto, nelle condizioni di non poter rispettare gli articoli 148 e 2 dei regolamenti istitutivi, rispettivamente, dell’Ufficio e del Centro. Da ultimo, il ricorrente deduce che, nella fattispecie, il fatto di sottoscrivere contratti e di acquistare servizi di traduzione integrerebbe una palese violazione del succitato articolo 148 e, di conseguenza, concretamente, l’Ufficio non sarebbe legalmente in grado di proseguire tale procedura fino al suo termine naturale, vale a dire la firma dei contratti.


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