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Document 62018TN0337

Causa T-337/18: Ricorso proposto il 1° giugno 2018 — Laboratoire Pareva / Commissione

GU C 285 del 13.8.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Causa T-337/18: Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — Laboratoire Pareva / Commissione

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C2852018IT3610120180601IT0052361372

Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — Laboratoire Pareva / Commissione

(Causa T-337/18)

2018/C 285/52Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Pareva (Saint Martin de Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2018/619 ( 1 ) della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 ai sensi del regolamento 528/2012 ( 2 ) (la «decisione controversa»); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

La ricorrente sostiene che la decisione controversa è stata adottata dalla convenuta in violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il diritto derivato dell’UE e i principi di diritto dell’UE. Pertanto, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione controversa in base ai tre motivi di seguito riportati:

1.

Primo motivo, vertente su vizi procedurali sostanziali:

la convenuta non ha seguito le fasi procedurali richieste prima di adottare la decisione controversa. La convenuta ha violato norme procedurali sostanziali di cui all’articolo 6, paragrafo 7, lettera a) e all’articolo 6, paragrafo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 1062/2014 ( 3 ) che, se rispettate, avrebbero potuto condurre ad un esito diverso.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione.

La convenuta è occorsa in un errore manifesto di valutazione avendo preso in considerazione elementi irrilevanti nel proprio esame del PHMB e non avendo attribuito sufficiente e dovuto rilievo ad elementi specifici e rilevanti per il PHMB della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione e del diritto di difesa.

La convenuta non ha assicurato che fosse data alla ricorrente una piena, adeguata ed effettiva possibilità di depositare commenti nel corso del procedimento.


( 1 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU 2018, L 102, pag. 21).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2012, L 167, pag. 1).

( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 294, pag. 1).

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