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Document 62018TN0178
Case T-178/18: Action brought on 8 March 2018 — Région de Bruxelles-Capitale v Commission
Causa T-178/18: Ricorso proposto l’8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione
Causa T-178/18: Ricorso proposto l’8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione
GU C 190 del 4.6.2018, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/32 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione
(Causa T-178/18)
(2018/C 190/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Bailleux e B. Magarinos Rey, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare il regolamento [di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10)] impugnato, pur disponendo il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole, e comunque non oltre il 16 dicembre 2021; |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della garanzia di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tale motivo si suddivide in due parti:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, nei limiti in cui il regolamento impugnato comporterebbe una contraddizione intrinseca. La ricorrente ritiene che il preambolo e gli articoli di detto regolamento lasciano intendere che il glifosato non abbia alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale né alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, mentre le disposizioni speciali contenute nel suo allegato I sottendono l’esistenza di effetti di tal genere. Una siffatta contraddizione intrinseca indurrebbe incertezza nel pubblico quanto alla questione se il glifosato comporti o meno un rischio per la salute o l’ambiente. |