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Document 62018TN0178

Causa T-178/18: Ricorso proposto l’8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione

GU C 190 del 4.6.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 190/32


Ricorso proposto l’8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione

(Causa T-178/18)

(2018/C 190/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Bailleux e B. Magarinos Rey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare il regolamento [di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10)] impugnato, pur disponendo il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole, e comunque non oltre il 16 dicembre 2021;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della garanzia di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tale motivo si suddivide in due parti:

Prima parte, attinente alla violazione dell’obbligo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nella fase della valutazione scientifica del rischio, in quanto il regolamento impugnato si fonderebbe su una valutazione scientifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che non corrisponderebbe ai requisiti imposti dal principio di precauzione. Secondo la ricorrente, emergerebbero carenze a livello dell’identificazione, della selezione e della ponderazione, del metodo di trattamento e interpretazione dei dati e degli studi scientifici disponibili.

Seconda parte, attinente alla violazione dell’obbligo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nella fase della valutazione politica della gestione del rischio, in quanto il regolamento impugnato non procederebbe ad una valutazione politica e ad una gestione del rischio conformi al principio di precauzione. La ricorrente considera, da un lato, che il rinnovo dell’approvazione sia intervenuto in un contesto in cui sussistevano carenze e incertezze a livello della valutazione del rischio e, dall’altro, che tale rinnovo non è accompagnato da adeguate misure di attenuazione o di riduzione dei rischi in senso lato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, nei limiti in cui il regolamento impugnato comporterebbe una contraddizione intrinseca. La ricorrente ritiene che il preambolo e gli articoli di detto regolamento lasciano intendere che il glifosato non abbia alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale né alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, mentre le disposizioni speciali contenute nel suo allegato I sottendono l’esistenza di effetti di tal genere. Una siffatta contraddizione intrinseca indurrebbe incertezza nel pubblico quanto alla questione se il glifosato comporti o meno un rischio per la salute o l’ambiente.


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