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Document 62018CO0424

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 giugno 2019.
Italy Emergenza Cooperativa Sociale e Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza "Croce Verde" contro Ulss 5 Polesana Rovigo e Regione del Veneto.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lTribunale amministrativo regionale per il Veneto.
Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di trasporto di pazienti in ambulanza – Nozione.
Causa C-424/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:528

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

20 giugno 2019 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 18 settembre 2019]

«Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di trasporto di pazienti in ambulanza – Nozione»

Nella causa C‑424/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia), con decisione del 13 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2018, nel procedimento

Italy Emergenza Cooperativa Sociale,

Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde»

contro

Ulss 5 Polesana Rovigo,

Regione del Veneto,

con l’intervento di:

Regione del Veneto,

Croce Verde Adria,

Italy Emergenza Cooperativa Sociale,

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) – ANPAS ODV,

Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria,

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Italy Emergenza Cooperativa Sociale, da R. Speranzoni e S. Betti, avvocati;

per l’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde», da V. Migliorini e C. Tamburini, avvocati;

per la Regione del Veneto, da E. Zanon, C. Zampieri e C. Drago, avvocati;

per Croce Verde Adria, da C. Tamburini, avvocato;

per l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) – ANPAS ODV, da V. Migliorini e C. Tamburini, avvocati;

per l’Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria, da R. Damonte, avvocato;

per la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, da P. Sanchini, F. Sanchini e C. Sanchini, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Sclafani, avvocato dello Stato;

per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze e J. Möller, indi da J. Möller, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da C. Donnelly, BL;

per la Commissione europea, da G. Gattinara, P. Ondrůšek e L. Haasbeek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie promosse, rispettivamente, da Italy Emergenza Cooperativa Sociale (in prosieguo: «Italy Emergenza») e dall’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde» (in prosieguo: la «Croce Verde») contro la Ulss 5 Polesana Rovigo (Italia) (in prosieguo: la «Ulss 5 Polesana») e contro la Regione del Veneto (Italia) in merito all’affidamento diretto, da parte della Ulss 5 Polesana, dell’appalto di servizi di trasporto in ambulanza.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 28 della direttiva 2014/24 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi. In tale contesto è inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 “Servizi di trasporto terrestre” del CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabolario comune per gli appalti pubblici)] non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000‑3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici (“regime alleggerito”). Di conseguenza, anche gli appalti misti per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza».

4

L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi», dispone, alla lettera h), quanto segue:

«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

(…)

h)

concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000‑3 [Servizi dei vigili del fuoco e di salvataggio], 75251000‑0 [Servizi dei vigili del fuoco], 75251100‑1 [Servizi di lotta contro gli incendi], 75251110‑4 [Servizi di prevenzione degli incendi], 75251120‑7 [Servizi di lotta contro gli incendi forestali], 75252000‑7 [Servizi di salvataggio], 75222000‑8 [Servizi di difesa civile], 98113100‑9 [Servizi connessi alla sicurezza nucleare] e 85143000‑3 [Servizi di ambulanza] ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

(…)».

5

Rubricato «Particolari regimi di appalto», il titolo III della citata direttiva contiene un capo I, che riunisce gli articoli da 74 a 77 della direttiva medesima. Tali disposizioni illustrano il regime alleggerito applicabile ai servizi sociali e agli altri servizi specifici.

Diritto italiano

6

Il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 19 aprile 2016), costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici (in prosieguo: il «Codice dei contratti pubblici»).

7

L’articolo 17 di tale codice, intitolato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi», prevede, al comma 1, quanto segue:

«Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

(…)

h)

concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000‑3, 75251000‑0, 75251100‑1, 75251110‑4, 75251120‑7, 75252000‑7, 75222000‑8, 98113100‑9 e 85143000‑3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza».

8

L’articolo 57 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore (supplemento ordinario alla GURI n. 179, del 2 agosto 2017), recita:

«I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione».

9

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 – Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (supplemento ordinario alla GURI n. 65, del 18 marzo 2017), prevede, all’articolo 7, intitolato «Emergenza sanitaria territoriale», quanto segue:

«1.   Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero più appropriato. Il coordinamento e la gestione dell’attività di emergenza territoriale sono effettuati dalle Centrali operative 118, nell’arco delle 24 ore.

2.   In particolare, sono garantiti:

a)

gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato,

b)

i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,

c)

le attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR),

d)

le attività assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalità fissate dalle regioni e province autonome.

3.   L’attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA [Pronto Soccorso/Dipartimenti Emergenza e Accettazione] e con le attività effettuate nell’ambito dell’Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale».

10

L’articolo 2, comma 1, della legge regionale del Veneto del 27 luglio 2012, n. 26 – Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza (in prosieguo: la «legge regionale n. 26/2012»), dispone quanto segue:

«Ai fini della presente legge, viene definito trasporto sanitario di soccorso ed emergenza l’attività svolta con mezzi di soccorso dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, nell’esercizio delle seguenti funzioni:

a)

servizi di trasporto di emergenza e urgenza, eseguiti mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM);

b)

servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati con mezzi di soccorso;

c)

servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessità di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonché l’esigenza di garantire la continuità delle cure».

11

La deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 29 ottobre 2015, n. 1515, stabilisce che «durante il servizio l’ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività», le quali abilitazioni e competenze presuppongono l’avvenuto superamento di un corso e di una prova d’esame in tre materie, e precisamente anatomia, fisiologia e soccorso. Ne conseguirebbe che il servizio secondario, compreso il servizio di semplice trasporto, viene effettuato in un contesto che unisce il trasporto ordinario e l’assistenza sanitaria.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Italy Emergenza, che è una cooperativa sociale fornitrice di servizi di trasporto in ambulanza, ha proposto un ricorso inteso principalmente ad ottenere l’annullamento della delibera del direttore generale della Ulss 5 Polesana del 28 dicembre 2017, n. 1754, nonché di una serie di atti preparatori all’adozione di tale delibera. Mediante quest’ultima, la suddetta Unità locale socio‑sanitaria ha attribuito direttamente alla Croce Verde, mediante convenzione, la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza nonché di trasporto sanitario secondario per il territorio di cui essa assicura la gestione. La convenzione suddetta, valida dal 1o aprile 2018 al 31 marzo 2020, può essere rinnovata per un ulteriore biennio, a condizione però che la Croce Verde continui a soddisfare i requisiti di accreditamento previsti dalla legge regionale n. 26/2012 e dalla delibera della Giunta regionale del Veneto n. 179/2014. Infine, la convenzione suddetta quantifica i costi rimborsabili nella misura di EUR 2291260 all’anno, pari ad un importo triennale complessivo di EUR 6873780.

13

Italy Emergenza ritiene che i servizi di trasporto sanitario secondario non rientrino tra i servizi esclusi dall’applicazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici in forza dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il considerando 28 di quest’ultima.

14

Mentre tale ricorso era pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia), la Ulss 5 Polesana, con delibera del 24 aprile 2018, n. 372, ha annullato la delibera n. 1754, al fine di tener conto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 febbraio 2018, da cui risulterebbe che soltanto il servizio di soccorso sanitario in emergenza può essere eccezionalmente sottratto alla regola della gara qualora venga fornito da organizzazioni senza scopo di lucro. Per contro, il mero servizio di trasporto in ambulanza, consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell’urgenza, sarebbe assoggettato al regime alleggerito previsto dagli articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24.

15

A seguito dell’adozione della delibera n. 372, Italy Emergenza ha, in sostanza, comunicato la propria volontà di rinunciare al ricorso proposto, subordinatamente al fatto che la Croce Verde non chiedesse l’annullamento di tale delibera.

16

La Croce Verde ha tuttavia impugnato la suddetta delibera, affermando che la distinzione tra i servizi di trasporto in emergenza e i servizi di mero trasporto rimane controversa. Infatti, se è pur vero che il considerando 28 della direttiva 2014/24 sembra assoggettare al regime alleggerito «esclusivamente» il trasporto dei pazienti in ambulanza, tale precisazione non comparirebbe all’articolo 10, lettera h), di tale direttiva.

17

In una sentenza da esso emessa il 9 marzo 2018 in una causa simile, il giudice del rinvio ha statuito che, in conformità del citato articolo 10, lettera h), nonché dell’articolo 17, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti pubblici, che è una fedele trasposizione di tale disposizione della direttiva, i «servizi di ambulanza» rientranti nel codice CPV 85143000‑3 sono esclusi – in deroga alle regole generali di affidamento degli appalti pubblici – dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, con l’eccezione dei «servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza», i quali restano assoggettati al regime alleggerito. Affinché l’esclusione prevista dall’articolo 10, lettera h), della citata direttiva possa trovare applicazione, i servizi di soccorso sanitario in emergenza dovrebbero essere effettuati mediante ambulanza, consistere nel trasporto e nell’attività di prima cura di pazienti che versano in una situazione emergenziale, ed essere forniti da organizzazioni senza scopo di lucro. Il servizio di solo trasporto in ambulanza, che designa il trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell’urgenza, sarebbe invece soggetto al regime alleggerito.

18

Il giudice del rinvio segnala tuttavia che, se certo è agevole distinguere i servizi di soccorso d’urgenza dai semplici servizi di trasporto di pazienti, esistono nondimeno tipi di trasporto intermedi la cui qualificazione non si impone in maniera evidente. Sarebbe questo il caso in particolare di alcuni servizi sanitari menzionati all’articolo 2 della legge regionale n. 26/2012, come, da un lato, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza, che consistono per il Servizio Sanitario Nazionale (Italia) nel fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o previo pagamento di una quota, prestazioni e servizi che sono effettuati mediante veicoli di soccorso, e, dall’altro lato, i servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’utilizzo di un mezzo di soccorso e rendono necessaria durante il percorso l’assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, al fine di garantire la continuità delle cure.

19

Orbene, l’articolo 2 della legge regionale n. 26/2012 equiparerebbe l’insieme di questi servizi a servizi di soccorso sanitario in emergenza effettuati mediante veicoli di soccorso e pertanto li farebbe beneficiare dell’esclusione prevista dall’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 e dall’articolo 17, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti pubblici qualora vengano prestati da organizzazioni o da associazioni senza scopo di lucro.

20

Alla luce di tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 10, lettera h), ed il considerando 28 della direttiva [2014/24] debbano interpretarsi nel senso che:

a)

i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e

b)

i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (…) effettuati con mezzi di soccorso

rientrino nell’esclusione di cui al predetto articolo 10, lettera h), o, invece, ricadano tra i servizi di cui agli articoli da 74 a 77 della [direttiva 2014/24].

2)

Se la direttiva [2014/24] debba essere interpretata nel senso che osti ad una normativa nazionale che preveda che, seppure in assenza di un’emergenza attuale,

a)

i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo [di] un autista soccorritore [e di] almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e

b)

i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (…) effettuati con mezzi di soccorso

siano assegnati in via prioritaria ad associazioni di volontariato mediante convenzionamento diretto».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non lascia adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata.

22

Occorre dare applicazione alla disposizione suddetta nell’ambito della presente causa.

23

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il considerando 28 di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza attuale, nell’esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.

24

Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 esclude dall’ambito di applicazione delle tradizionali norme in materia di affidamento degli appalti pubblici gli appalti pubblici di servizi relativi a servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione contro i pericoli, alla duplice condizione che tali servizi corrispondano ai codici CPV menzionati nella disposizione sopra citata e siano forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro. Tale esclusione dell’applicazione delle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici prevede tuttavia una controesclusione, nel senso che detta esclusione non si applica ai servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, i quali sottostanno al regime alleggerito previsto dagli articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24 (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2019, Falck Rettungsdienste e Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, punto 38).

25

Dall’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, letto alla luce del considerando 28 di quest’ultima, risulta che l’esclusione delle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici prevista da tale disposizione a favore dei servizi di prevenzione contro i pericoli può applicarsi solo a determinati servizi di emergenza forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, e che essa non deve essere estesa oltre lo stretto necessario (sentenza del 21 marzo 2019, Falck Rettungsdienste e Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, punto 43).

26

Pertanto, per quanto riguarda i servizi di prevenzione contro i pericoli, l’inapplicabilità delle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici prevista dall’articolo 10, lettera h), di detta direttiva è inscindibilmente legata all’esistenza di un servizio di emergenza, di modo che la presenza di personale qualificato a bordo di un’ambulanza non è di per sé sola sufficiente a dimostrare l’esistenza di un servizio di ambulanza rientrante nel codice CPV 85143000‑3 (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2019, Falck Rettungsdienste e Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, punti 4445).

27

L’emergenza può nondimeno essere dimostrata, quantomeno potenzialmente, quando occorra trasportare un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto stesso, rischio che dovrebbe, in linea di principio, poter essere valutato oggettivamente. Solo a tali condizioni il trasporto in ambulanza qualificato potrebbe rientrare nella sfera di operatività dell’esclusione dell’applicazione delle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici prevista dall’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2019, Falck Rettungsdienste e Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, punti 4649).

28

Risulta dalle considerazioni sopra esposte che tanto i servizi di ambulanza per i quali la normativa nazionale controversa nel procedimento principale stabilisce la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore adeguatamente formati, quanto i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, non possono automaticamente rientrare nell’esclusione prevista dall’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24. Infatti, la possibilità di beneficiare di tale esclusione presuppone, oltre alla presenza di personale adeguatamente addestrato alla prestazione di cure di primo soccorso, che il servizio di ambulanza venga fornito da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro ai sensi della disposizione sopra citata e che sussista una situazione di emergenza.

29

[Come rettificato con ordinanza del 18 settembre 2019] Occorre dunque rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il considerando 28 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza, nell’esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.

Sulle spese

30

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

[Come rettificato con ordinanza del 18 settembre 2019] L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con il considerando 28 della medesima direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza, nell’esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.

 

Lussemburgo, 20 giugno 2019

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Nona Sezione

K. Jürimäe


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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