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Document 62018CN0320

    Causa C-320/18 P: Impugnazione proposta il 14 maggio 2018 dalla Crocs, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2018, causa T-651/16, Crocs/EUIPO

    GU C 319 del 10.9.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 319/12


    Impugnazione proposta il 14 maggio 2018 dalla Crocs, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2018, causa T-651/16, Crocs/EUIPO

    (Causa C-320/18 P)

    (2018/C 319/15)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Crocs, Inc. (rappresentanti: J. Guise, Solicitor, D. Knight, Solicitor)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Gifi Diffusion

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il primo motivo, la ricorrente chiede alla Corte di annullare anche la decisione della commissione di ricorso e di confermare la decisione di primo grado;

    qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il secondo motivo, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che si ingiunga al Tribunale di limitare il suo esame alle questioni in fatto e in diritto affrontate nella decisione della commissione di ricorso. Qualora il Tribunale concludesse che non può confermare la decisione della commissione di ricorso laddove le pubblicazioni su internet sono considerate isolatamente, allora la ricorrente chiede al Tribunale di rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso per un ulteriore esame sul punto se, alla luce degli elementi forniti, le divulgazioni di Fort Lauderdale e le divulgazioni commerciali rientrano nelle eccezioni di cui all’articolo 7 (1);

    qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il terzo motivo, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 7 e che si ingiunga al Tribunale di riesaminare le prove dando la giusta importanza alla formulazione dell’articolo 7 e applicando il criterio della ponderazione delle probabilità;

    qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il quarto motivo, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che la causa sia rinviata dinanzi a un’altra Sezione del Tribunale per un ulteriore esame;

    la ricorrente chiede inoltre alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulle spese in suo favore ai sensi dell’articolo 137 e 184 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    Primo motivo — Violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 6/2002

    Il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare e nell’applicare l’articolo 63, poiché non ha annullato la decisione della commissione di ricorso in quanto ha concesso l’ammissione di nuove prove.

    2)

    Secondo motivo — Violazione dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002

    Il Tribunale ha violato l’articolo 61 deliberando in realtà su questioni di fatto che non erano state esaminate dalla commissione di ricorso nella sua decisione e che non erano oggetto del ricorso. In questo modo il Tribunale ha esulato dalla sua competenza di annullare o modificare la decisione della commissione di ricorso.

    3)

    Terzo motivo — Violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002

    Il Tribunale ha violato l’articolo 7 applicando criteri errati nella valutazione delle prove. In tal modo, il Tribunale ha lasciato intendere che i criteri richiedano specifici elementi probatori, anziché applicare alle prove prodotte nel procedimento il criterio giuridico. Infine, il Tribunale ha erroneamente respinto l’argomento della ricorrente inerente a che un elemento quantitativo possa essere preso in conto al momento dell’applicazione dell’articolo 7.

    4)

    Quarto motivo — Composizione irregolare del Tribunale (Settima Sezione)

    La Settima Sezione del Tribunale sarebbe stata costituita in maniera irregolare. Il giudice Kornezov è stato nominato nel 2016 dal Tribunale della funzione pubblica al Tribunale. Tuttavia, è stato poi scoperto che la nomina del giudice Kornezov al Tribunale della funzione pubblica era viziata da un errore procedurale. Se il giudice Kornazov non fosse stato membro del Tribunale della funzione pubblica nel 2016, la sua nomina al Tribunale non sarebbe stata possibile fino al 2019. Ciò considerato, risulta evidente che anche la sua nomina al Tribunale è inficiata da un vizio di procedura. La decisione impugnata deve dunque essere annullata e la causa deve essere rinviata a un’altra sezione del Tribunale.


    (1)  Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) (regolamento n. 6/2002).


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