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Document 62018CC0025

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 31 gennaio 2019.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:86

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    JULIANE KOKOTT

    presentate il 31 gennaio 2019 ( 1 )

    Causa C‑25/18

    Brian Andrew Kerr

    contro

    Pavlo Postnov,

    Natalia Postnova

    [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Okrazhen sad – Blagoevgrad (Tribunale regionale di Blagoevgrad, Bulgaria)]

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria nelle materie civili – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 24, punto 1, primo comma – Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari – Articolo 24, punto 2 – Competenza esclusiva in materia di validità delle decisioni degli organi di società o di persone giuridiche – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Domanda diretta a ottenere il pagamento di un contributo per la manutenzione di un edificio fondata su una delibera di un condominio privo di personalità giuridica – Legge applicabile – Applicabilità del regolamento (CE) n. 593/2008»

    I. Introduzione

    1.

    Nel caso di specie si pone la questione di quale giudice nazionale sia munito di competenza internazionale ai sensi del regolamento Bruxelles I bis ( 2 ) qualora un condominio agisca in giudizio per ottenere il pagamento dei contributi per la manutenzione di un edificio, ma i proprietari inadempienti siano domiciliati in un altro Stato membro. Tale questione è sollevata in relazione ad un obbligo di pagamento fondato su delibere di un condominio privo di personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale.

    2.

    Il giudice del rinvio chiede, in tale contesto, se, invece che al foro generale del domicilio del convenuto, sia possibile ricorrere al foro speciale del luogo di esecuzione dell’obbligazione di cui trattasi, nella misura in cui i diritti al pagamento in oggetto rientrino nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, se il regolamento Roma I ( 3 ) sia applicabile alle delibere di un condominio, come quelle controverse nella specie, e in base a quale legge debbano essere valutati, sotto il profilo del diritto sostanziale, i diritti risultanti da tali delibere.

    II. Contesto normativo

    A.   Diritto dell’Unione

    1. Il regolamento Bruxelles I bis

    3.

    I considerando 15 e 16 del regolamento Bruxelles I bis così recitano:

    «(15)

    È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

    (16)

    Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile (…)».

    4.

    L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis prevede quanto segue:

    «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

    5.

    L’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis stabilisce quanto segue:

    «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

    1)

    a)

    in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

    b)

    ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

    nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

    nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

    c)

    la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

    6.

    L’articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis prevede, inter alia, le seguenti competenze esclusive:

    «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

    1)

    in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

    (…)

    2)

    in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l’autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato;

    (…)».

    7.

    Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Bruxelles I bis, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro «se investita a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza». Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l’autorità giurisdizionale adita deve parimenti dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del regolamento, se il convenuto domiciliato in un altro Stato membro non sia comparso senza contestare la competenza.

    2. Il regolamento Roma I

    8.

    Ai sensi del considerando 7 del regolamento Roma I, «[i]l campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I”)». In conformità a ciò, ai sensi del considerando 17 del regolamento Roma I, «è opportuno dare alle nozioni di “prestazione di servizi” e di “vendita di beni” la stessa interpretazione utilizzata nell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento».

    9.

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento Roma I, sono escluse dal suo ambito di applicazione «le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica».

    B.   La normativa nazionale

    10.

    I rapporti giuridici risultanti dalla proprietà di un’abitazione sono disciplinati, in Bulgaria, dallo Zakon za sobstvenostta (legge sulla proprietà). Il suo articolo 38 indica quali parti di un edificio residenziale possono essere oggetto di condominio.

    11.

    Lo Zakon za upravlenie na etazhnata sobstvenost (legge in materia di amministrazione delle abitazioni di proprietà; in prosieguo: lo «ZUES») fissa i rispettivi diritti e obblighi dei proprietari, degli utilizzatori e dei conduttori nell’ambito dell’amministrazione di immobili in condominio. Quali organi dell’amministrazione, il suo articolo 10 designa l’assemblea e il consiglio di amministrazione (amministratore). Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, punto 5, dello ZUES, l’assemblea determina l’importo dei contributi per le spese per l’amministrazione e la manutenzione delle aree comuni dell’edificio. Ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, dello ZUES, le corrispondenti delibere dell’assemblea sono esecutive in conformità al diritto processuale civile bulgaro, ferma restando la possibilità di agire in giudizio per ottenere l’annullamento della delibera di cui trattasi ai sensi dell’articolo 40 dello ZUES. L’articolo 6, paragrafo 1, punto 8, dello ZUES stabilisce che le decisioni degli organi amministrativi del condominio sono vincolanti per i proprietari. Incombe inoltre ai medesimi, ai sensi del punto 9 di tale disposizione, partecipare, in rapporto alle quote ideali di proprietà da essi detenute, alle spese di ristrutturazione e alla creazione di corrispondenti accantonamenti, nonché, ai sensi del punto 10, alle spese per l’amministrazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio.

    III. Fatti e procedimento principale

    12.

    Il sig. Kerr, ricorrente nel procedimento di primo grado e adesso ricorrente in appello nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, è amministratore di un condominio di un edificio ubicato nella città di Bansko (Bulgaria). Esso avviava dinanzi al Rayonen sad Razlog (Tribunale distrettuale di Razlog, Bulgaria) un procedimento nei confronti dei due proprietari di un appartamento, il sig. Postnov e la sig.ra Postnova. Tale procedimento verteva sul pagamento di contributi di cui questi ultimi erano debitori in tutto o parte, in base a delibere dell’assemblea dei condomini, negli anni dal 2013 al 2017, per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio. Secondo il ricorrente nel procedimento principale, con l’azione sarebbe stata presentata un’istanza di provvedimenti cautelari a garanzia dell’esecuzione forzata del diritto fatto valere.

    13.

    Dalle considerazioni del giudice del rinvio non sono desumibili indicazioni in ordine ad eventuali istanze dei convenuti o di altri condomini intese all’annullamento delle delibere di cui trattasi ai sensi dell’articolo 40 dello ZUES.

    14.

    L’indirizzo dei convenuti, di cui si era avvalso il giudice di primo grado si trova nella Repubblica d’Irlanda.

    15.

    Dopo che, su indicazione del Rayonen sad Razlog (Tribunale distrettuale di Razlog), adito in primo grado, erano stati sanati alcuni vizi dell’atto introduttivo del giudizio, tale giudice si dichiarava incompetente a decidere sulla domanda. Con il suo ricorso, l’amministratore impugna adesso tale decisione di primo grado.

    IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

    16.

    Con ordinanza del 19 dicembre 2017, pervenuta il 16 gennaio 2018, l’Okrazhen sad – Blagoevgrad (Tribunale regionale di Blagoevgrad, Bulgaria) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE:

    1)

    Se le delibere di collettività di diritto prive di personalità, che sorgono ex lege in forza della particolare titolarità di un diritto, adottate a maggioranza dei loro partecipanti ma vincolanti per tutti, anche per coloro che non le hanno votate, costituiscano il fondamento di un’«obbligazione contrattuale» al fine della determinazione della competenza giurisdizionale internazionale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012.

    2)

    Qualora alla prima questione sia data risposta negativa: se alle suddette delibere siano applicabili le disposizioni sulla determinazione della legge applicabile nel caso di rapporti contrattuali di cui al regolamento [n. 593/2008] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

    3)

    In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: se alle suddette delibere siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) e quali fondamenti extracontrattuali della pretesa, fra quelli citati nel regolamento, rilevino nel caso di specie.

    4)

    In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione: se le delibere di collettività prive di personalità in materia di spese per la manutenzione di un edificio debbano essere considerate come un «contratto di prestazioni di servizi» nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 593/2008] o come un contratto «avente ad oggetto un diritto reale» o «la locazione» nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

    17.

    Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Repubblica di Lettonia e la Commissione europea.

    V. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

    18.

    Stando a quanto affermato dal giudice del rinvio, il procedimento a quo è stato avviato su ricorso proposto dal ricorrente in primo grado avverso un’ordinanza del Rayonen sad Razlog (Tribunale distrettuale di Razlog), con la quale tale giudice si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sull’azione proposta.

    19.

    Dalla decisione di rinvio non emerge espressamente se l’atto introduttivo del giudizio sia stato trasmesso ai convenuti in primo grado in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nella specie in applicazione delle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione ( 4 ).

    20.

    In tali circostanze, ad un esame superficiale può dubitarsi della rilevanza della presente domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della decisione. Infatti, qualora l’atto introduttivo del giudizio non fosse stato notificato ai convenuti in primo grado, al giudice nazionale adito in primo grado sarebbe stata eventualmente preclusa la verifica della propria competenza internazionale. In tal caso, il giudice dell’appello dovrebbe accogliere l’impugnazione dell’amministratore già per questo motivo, indipendentemente dalla soluzione delle questioni pregiudiziali.

    21.

    Anche se la ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale non dipende, in linea di principio, dalla natura contraddittoria del procedimento principale ( 5 ) – nella specie, del giudizio di impugnazione –, in tale contesto occorre ciononostante sottolineare che la corretta trasmissione dell’atto introduttivo del giudizio riveste un’importanza considerevole sia in sede di verifica della competenza giurisdizionale internazionale da parte di un giudice nazionale ( 6 ) in base alle disposizioni del regolamento Bruxelles I bis sia in sede di riconoscimento di una successiva decisione di merito ( 7 ). Il requisito della trasmissione, quale corollario diritto del convenuto al contraddittorio ( 8 ) e al rispetto dei suoi diritti della difesa ( 9 ) riveste un’importanza particolare.

    22.

    Nella specie, la circostanza che dalla decisione di rinvio non emerga esplicitamente se, ed eventualmente in che modo, l’atto introduttivo del giudizio sia stato trasmesso ai convenuti, non fa tuttavia sorgere, di per sé, alcun dubbio sulla rilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della decisione.

    23.

    In relazione alle domande di pronuncia pregiudiziale che vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione vale infatti, secondo una giurisprudenza constante, una presunzione di rilevanza ( 10 ). A ciò si aggiunge che la Corte dichiara soltanto in casi del tutto eccezionali l’irrilevanza delle questioni che le vengono sottoposte, segnatamente quanto essa è manifesta ( 11 ). Ciò deve essere escluso nel caso di specie.

    24.

    Il giudice del rinvio rileva, del resto, che l’impugnazione del ricorrente fa riferimento al fatto che i convenuti, fino al momento della pronuncia dell’ordinanza impugnata, non avrebbero sollevato eccezioni concernenti la competenza del giudice. Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che i suoi accertamenti sono stati effettuati, «sotto il profilo fattuale e giuridico» con «un esame degli argomenti esposti dalle parti, in considerazione della decisione della quale viene chiesto l’annullamento». Ciò sembra indicare che una trasmissione dell’atto di citazione sia effettivamente avvenuta.

    25.

    Spetta in ogni caso al giudice nazionale, prima dell’adozione di una decisione di merito, e dunque, se del caso, dopo aver ricevuto la risposta della Corte sulle questioni interpretative sollevate, provvedere alla regolare notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

    26.

    Dalle considerazioni che precedono risulta che incertezze di fatto quanto al momento e al modo di trasmissione dell’atto introduttivo del giudizio – sia in primo grado sia nel giudizio di impugnazione pendente – non possono far sorgere alcun dubbio sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

    VI. Valutazione nel merito delle questioni pregiudiziali

    27.

    Il giudice del rinvio ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte quattro questioni: la prima questione riguarda il foro speciale in materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Qualora il ricorso a tale foro dovesse risultare escluso, viene sollevata una seconda questione sull’applicabilità del regolamento Roma I. Per il caso in cui il regolamento Roma I non dovesse essere applicabile ad una siffatta fattispecie, viene sottoposta una terza questione al fine di chiarire l’applicabilità del regolamento Roma II ( 12 ). Nella sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, infine, se – dal punto di vista delle norme di conflitto – le delibere in oggetto debbano essere considerate un «contratto di prestazioni di servizi» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I oppure un contratto «avente ad oggetto un diritto reale» [lettera c)], e rispettivamente una «locazione» [lettera c)] nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma I.

    28.

    Nel prosieguo, occorre pertanto dedicarsi, anzitutto, all’interpretazione del regolamento Bruxelles I bis. Emergerà che le questioni di diritto internazionale privato che formano l’oggetto delle questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta non richiedono un esame sulla scorta di ulteriori strumenti.

    A.   Sull’interpretazione del regolamento Bruxelles I bis

    29.

    La prima questione pregiudiziale, concernente l’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis, riguarda le «delibere di collettività di diritto prive di personalità, che sorgono ex lege in forza della particolare titolarità di un diritto, adottate a maggioranza dei loro partecipanti ma vincolanti per tutti, anche per coloro che non le hanno votate». Stando alle indicazioni del giudice del rinvio concernenti i fatti, oggetto del procedimento principale non sono tuttavia le rispettive decisioni del condominio, bensì le domande di pagamento fondate sulle medesime.

    30.

    L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis ( 13 ) prevede, «in materia contrattuale» ( 14 ), un foro speciale presso il luogo di esecuzione della corrispondente obbligazione. Sotto il profilo sistematico, occorre tuttavia sottolineare, anzitutto, che il ricorso a siffatto foro speciale è escluso in presenza di una competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 24 ( 15 ).

    31.

    Fanno parte di tali competenze esclusive, da un lato, in materia di diritti reali immobiliari ( 16 ), la competenza, disciplinata all’articolo 24, punto 1, delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Dall’altro, vi rientra anche, in materia di determinati procedimenti in materia societaria, la competenza, prevista all’articolo 24, punto 2, delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una società o persona giuridica ha sede ( 17 ).

    32.

    Ciò premesso, una risposta utile alla prima questione pregiudiziale esige un esame preliminare delle competenze esclusive di cui all’articolo 24, punti 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis. Solo nel caso in cui non venga in considerazione alcuna competenza esclusiva ai sensi di tali disposizioni, sarebbe necessaria un’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

    1. Sulle competenze esclusive ai sensi dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis

    a) Sul foro esclusivo in materia di immobili (articolo 24, punto 1)

    33.

    È controverso, anzitutto, se i procedimenti aventi ad oggetto domande di pagamento fondate sulle delibere di un condominio privo di personalità giuridica adottate nel contesto dell’amministrazione del corrispondente edificio, debbano essere considerati procedimenti «in materia di diritti reali immobiliari» oppure «di contratti di locazione di immobili».

    34.

    Specificamente la quarta questione pregiudiziale indica chiaramente che il giudice del rinvio – peraltro con riferimento all’applicazione del regolamento Roma I e alla sua eventuale rilevanza per le disposizioni di diritto sostanziale da applicare al fine della determinazione del luogo di esecuzione – nutre dei dubbi sulla possibilità di considerare il procedimento pendente nella causa a quo un procedimento «in materia di diritti reali immobiliari» o «di contratti di locazione di immobili».

    35.

    Il considerando 7 del regolamento Roma I chiarisce che le disposizioni di tale regolamento dovrebbero essere coerenti, inter alia, con il regolamento Bruxelles I ( 18 ). Inoltre, il giudice del rinvio parte correttamente dal presupposto che tale cosiddetto obbligo di concordanza valga anche per il rapporto fra il regolamento Bruxelles I bis e il regolamento Roma I ( 19 ).

    36.

    Ciò premesso, si deve presumere che i dubbi interpretativi del giudice del rinvio in relazione alla questione se il procedimento verta su diritti reali immobiliari si riferiscano al riguardo anche all’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

    37.

    Come esposto in precedenza, oggetto del procedimento principale è il pagamento di contributi non versati, apparentemente dovuti da due condomini per l’amministrazione e la manutenzione dell’edificio di cui trattasi. Si tratta pertanto di obblighi – per usare le parole del giudice del rinvio – risultanti dalla titolarità di quote di comproprietà quali diritti reali immobiliari.

    38.

    Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «diritto reale» immobiliare ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva ( 20 ), nel senso che il diritto controverso deve produrre effetti nei confronti di tutti (erga omnes) ( 21 ). Inoltre, la giurisprudenza esige che la sussistenza o l’entità di tale diritto siano oggetto del procedimento ( 22 ).

    39.

    Nel procedimento principale, l’azione dell’amministratore si fonda tuttavia su diritti obbligatori del condominio al pagamento dei contributi per la manutenzione delle aree comuni dell’edificio. I diritti reali dei condomini convenuti – sotto forma di quote di comproprietà ideali – ne restano in un primo momento impregiudicati, cosicché, in applicazione della summenzionata giurisprudenza, una competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 24, punto 1, deve essere esclusa.

    40.

    Una diversa valutazione potrebbe tuttavia conseguire, nella specie, dal fatto che, secondo quanto argomentato dal ricorrente nel procedimento principale, con l’atto introduttivo del giudizio sarebbe stata presentata un’istanza di misure cautelari diretta a garantire l’esecuzione forzata ( 23 ), sulla quale il primo giudice non si sarebbe tuttavia pronunciato. Una siffatta istanza potrebbe tuttavia esplicare effetti sui diritti reali dei convenuti risultanti dalle loro quote di comproprietà, ad esempio limitandone i poteri dispositivi ( 24 ). Sussisterebbe pertanto una competenza giurisdizionale internazionale risultante dall’articolo 24, punto 1, primo comma, prima alternativa, del regolamento Bruxelles I bis. Incombe dunque al giudice del rinvio individuare gli effetti reali sulle quote di comproprietà dei convenuti che potrebbero risultare, nel caso di specie, dall’istanza diretta a far garantire l’esecuzione forzata ( 25 ).

    41.

    Unicamente per ragioni di completezza, si osservi che l’amministrazione di un condominio non può essere equiparata all’uso di un edificio, ragion per cui si deve escludere che «la locazione di immobili» sia oggetto del procedimento principale.

    b) Sul foro esclusivo in materia di società e persone giuridiche (articolo 24, punto 2)

    42.

    L’articolo 24, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis fonda una competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una società o persona giuridica ( 26 ) ha sede, inter alia in materia di validità delle decisioni dei rispettivi organi (quarta alternativa).

    43.

    Dalla distinzione fra società e persone giuridiche si può anzitutto evincere che le «collettività prive di personalità», ossia le associazioni di persone prive di personalità giuridica, come sembra essere il condominio di cui al procedimento principale ai sensi del diritto bulgaro, ricadono, in linea di principio, nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 2, senza che sia necessario approfondire, nella specie, la nozione di società.

    44.

    Occorre peraltro osservare che l’articolo 24, punto 2, quarta alternativa, del regolamento Bruxelles I bis include unicamente i procedimenti aventi ad oggetto la validità di una decisione ( 27 ). Da essi devono essere tenuti distinti i procedimenti aventi ad oggetto l’esecuzione delle relative decisioni, come ad esempio la domanda in esame, intesa ad ottenere il pagamento di contributi risultanti da una corrispondente decisione.

    45.

    Occorre pertanto rilevare che, in un procedimento come quello in oggetto, una competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 24, punto 2, quarta alternativa, del regolamento Bruxelles I bis è esclusa.

    c) Conclusione parziale

    46.

    Per il caso in cui, alla luce dell’oggetto della domanda nel procedimento principale, non possa essere fondata neanche una competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 24, punto 1, primo comma, prima alternativa, del regolamento Bruxelles I bis ( 28 ), occorre dedicarsi all’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

    2. Sulla competenza speciale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

    47.

    Con la prima questione pregiudiziale, concernente l’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, si chiede, in sostanza, se i diritti al pagamento in oggetto rientrino nella materia contrattuale ai sensi di tale disposizione.

    48.

    Poiché il regolamento Bruxelles I bis è subentrato al regolamento Bruxelles I, la Corte assume, in una giurisprudenza costante ( 29 ), che l’interpretazione delle disposizioni di quest’ultimo regolamento valga anche per il regolamento Bruxelles I bis, quando le disposizioni di tali due atti giuridici dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti. Nella misura in cui l’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis corrisponde alle disposizioni che l’hanno preceduto, ossia l’articolo 5, punto 1, del regolamento Bruxelles I e l’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles ( 30 ), l’interpretazione di tali antecedenti normativi da parte della Corte conserva rilevanza anche per l’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis ( 31 ).

    49.

    In relazione all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I, la Corte ha dichiarato che la conclusione di un contratto non costituisce una condizione di applicazione ( 32 ). Cionondimeno è indispensabile ai fini della sua applicazione individuare un’obbligazione, dato che in forza di tale disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Quindi, la nozione di «materia contrattuale» ai sensi della predetta disposizione non può essere intesa nel senso che riguarda una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra ( 33 ).

    50.

    La Corte ne trae la conclusione che l’applicazione della regola di competenza speciale prevista in materia contrattuale presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da un soggetto nei confronti di un altro e su cui si fonda l’azione del ricorrente ( 34 ).

    51.

    Al riguardo, la Corte ha ritenuto sussistente il requisito della volontarietà anche in quei casi, nei quali l’obbligazione controversa aveva il suo fondamento giuridico nello statuto di un associazione, e rispettivamente nelle delibere degli organi dell’associazione ( 35 ), nell’esercizio di un’attività di gestione in conformità al diritto societario ( 36 ), in disposizioni di legge ( 37 ) risultanti dal regolamento sui diritti dei passeggeri ( 38 ) oppure in una dichiarazione unilaterale ( 39 ). Tali casi mostrano che la Corte non interpreta restrittivamente il presupposto relativo alla «materia contrattuale» ( 40 ), sebbene nella giurisprudenza sia spesso ravvisabile un riferimento formale al rapporto regola/eccezione fra foro generale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Bruxelles I bis e fori speciali ( 41 ).

    52.

    Ai fini della soluzione della prima questione pregiudiziale è pertanto decisivo se, nel procedimento principale, sia individuabile «un’obbligazione giuridica assunta liberamente da un soggetto nei confronti di un altro». In tale contesto, occorre verificare in che misura le riflessioni sulle quali si è fondata la Corte nella causa Peters Bauunternehmung ( 42 ) siano applicabili al caso di specie. Tale causa verteva sulla qualificazione di un obbligo di pagamento basato sulla partecipazione volontaria ad un’associazione di imprese. Al riguardo, la Corte ha rilevato che «l’adesione ad una associazione crea tra gli associati stretti vincoli dello stesso tipo di quelli che esistono tra le parti di un contratto» ( 43 ), cosicché, per l’applicazione dell’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, sarebbe lecito considerare contrattuali le obbligazioni controverse ( 44 ). Non avrebbe alcuna influenza, in siffatto contesto, «il fatto che [tale] obbligazione (…) derivi direttamente dall’adesione oppure ad un tempo da questa e da una delibera di un organo dell’associazione» ( 45 ).

    53.

    Con riferimento al procedimento principale, occorre anzitutto constatare, pertanto, che le modalità di adozione della decisione, sulla quale viene fondata la richiesta di pagamento ( 46 ), oppure la circostanza che l’annullamento della decisione di cui trattasi non sia stato chiesto dai condomini inadempienti sono irrilevanti ai fini della valutazione della volontarietà dell’assunzione dell’obbligazione dei condomini risultante da tale decisione.

    54.

    In relazione alla partecipazione al condominio, occorre sottolineare che effettivamente essa è, da un lato, prescritta per legge, poiché il diritto bulgaro, applicabile nella specie, impone l’amministrazione della proprietà comune tramite un condominio. D’altro canto, i dettagli dell’amministrazione vengono eventualmente disciplinati per contratto e l’adesione al condominio avviene attraverso l’acquisto volontario di un’abitazione di proprietà insieme alle quote di comproprietà relative alle aree comuni dell’edificio. Tali aspetti lasciano pertanto supporre che l’obbligazione dei condomini nei confronti del condominio di cui al caso di specie costituisca, in definitiva, un’obbligazione giuridica assunta volontariamente ( 47 ).

    55.

    Tale conclusione è altresì conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento Bruxelles I bis. Ai sensi dei suoi considerando 15 e 16, è opportuno che «le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità» e il «criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia». Già nella sentenza Peters Bauunternehmung ( 48 ) la Corte aveva sottolineato, al riguardo, che «poiché la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali designano il luogo in cui l’associazione ha sede come luogo dell’adempimento delle obbligazioni risultanti dall’atto di adesione all’associazione stessa, l’applicazione [del foro contrattuale] (…) presenta inoltre vantaggi pratici: infatti, il giudice del luogo in cui ha sede l’associazione è, di regola, quello che più è in grado di comprendere lo statuto, i regolamenti e le delibere dell’associazione, nonché le circostanze relative al sorgere della controversia».

    56.

    Siffatte considerazioni mi sembrano trasponibili alla presente fattispecie. Come sottolineato correttamente dal governo lettone nelle sue osservazioni scritte, la previsione di un foro per i diritti risultanti dall’amministrazione di una comproprietà presso il luogo in cui è stata adottata la delibera ( 49 ), nella misura in cui quest’ultimo coincida con il luogo di esecuzione dell’obbligazione di cui trattasi ( 50 ), è conforme alla finalità delle competenze speciali di cui all’articolo 7, punto 1, quale emerge dal considerando 16 del regolamento Bruxelles I bis.

    57.

    Viene in particolare evitato, in tal modo, che i diritti al pagamento vantati nei confronti di condomini, i quali abbiano eventualmente il loro domicilio in Stati diversi, e questioni concernenti la validità delle delibere ad essi sottese, vengano esaminati dinanzi ad autorità giurisdizionali diverse.

    58.

    Sulla base delle suesposte considerazioni, propongo pertanto alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che, fatta salva un’eventuale competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 24, punto 1, primo comma, prima alternativa, in combinato disposto con l’articolo 8, punto 4 del regolamento Bruxelles I bis, i procedimenti aventi ad oggetto diritti risultanti da decisioni adottate dalla maggioranza dei partecipanti ad un condominio privo di personalità giuridica, ma vincolanti per tutti, anche per coloro che non le hanno votate, rientrano nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis.

    B.   Conclusioni in relazione alle ulteriori questioni pregiudiziali

    1. Sulla seconda questione pregiudiziale

    59.

    La seconda questione pregiudiziale, concernente l’applicabilità del regolamento Roma I, è stata sollevata per il caso in cui venga data una risposta negativa alla prima questione. Poiché propongo alla Corte di risolvere affermativamente la prima questione, potrei dispensarmi dal rispondere alla seconda questione.

    60.

    Con riferimento all’applicabilità del regolamento Roma I, occorre in ogni caso osservare che essa non risulta già dal fatto che un’azione giudiziaria ricade nell’ambito di applicazione del foro speciale in materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis ( 51 ). Occorre tenere conto, infatti, delle eccezioni all’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento Roma I. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera f), il regolamento Roma I non si applica, in particolare, alle «questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche (…)». Da tale eccezione consegue che i diritti al pagamento vantati da una collettività nei confronti dei suoi membri non devono essere valutati, sotto un profilo di diritto internazionale privato, sulla scorta del regolamento Roma I, sebbene debba ritenersi che siffatti diritti rientrino nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, il quale non contiene una corrispondente eccezione ( 52 ).

    2. Sulla terza questione pregiudiziale

    61.

    Anche la terza questione pregiudiziale, concernente l’applicabilità del regolamento Roma II, viene sollevata soltanto per il caso in cui venga fornita una risposta negativa tanto alla prima quanto alla seconda questione pregiudiziale. Alla luce della risposta alla prima questione pregiudiziale da me suggerita, la sua soluzione è pertanto superflua.

    3. Sulla quarta questione pregiudiziale

    62.

    La quarta questione pregiudiziale, concernente l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e rispettivamente c), del regolamento Roma I, per contro, viene sollevata per il caso in cui venga data una risposta positiva alla prima o alla seconda questione, qualora, cioè, dall’applicabilità del foro speciale del luogo di esecuzione di un’obbligazione contrattuale dovesse conseguire l’applicabilità delle norme sul conflitto di leggi relative alle obbligazioni contrattuali.

    63.

    Dalle considerazioni svolte in precedenza in relazione all’applicabilità del regolamento Roma I ( 53 ) si deve peraltro desumere che tale regolamento, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera f), non è applicabile, in linea di principio, al rapporto giuridico oggetto del procedimento principale.

    64.

    Come accennato in precedenza ( 54 ), si evince ciononostante che, con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in che misura la qualificazione del rapporto giuridico alla base del diritto al pagamento controverso nel procedimento principale incida sulle disposizioni che devono essere applicate al fine di determinare il luogo di esecuzione della prestazione di cui trattasi.

    65.

    Poiché, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta, essa deve, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale ( 55 ).

    66.

    Ciò premesso, i dubbi interpretativi espressi dal giudice del rinvio nella quarta questione pregiudiziale con riferimento alla qualificazione del rapporto giuridico alla base della domanda giudiziale di pagamento come «contratto di prestazioni di servizi» ( 56 ) oppure come contratto «avente ad oggetto un diritto reale» ( 57 ) ovvero come locazione ( 58 ), possono essere intesi anche come prosecuzione dei dubbi interpretativi concernenti l’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Depone in tal senso, in particolare, il fatto che il giudice a quo, nella sua decisione di rinvio, faccia riferimento all’articolo 68 dello Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge in materia di obbligazioni e contratti), concernente la determinazione del luogo di adempimento di un credito.

    67.

    La quarta questione pregiudiziale dovrebbe pertanto essere riformulata ed intesa nel senso che essa mira a stabilire se il luogo di esecuzione dell’obbligazione di cui trattasi debba essere determinato in forza dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis.

    68.

    In relazione ai contratti di prestazione di servizi, l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis contiene infatti una regola intesa a determinare in maniera autonoma a livello di Unione il luogo di esecuzione dell’obbligazione, salvo diversa convenzione contenuta nel contratto di cui trattasi. Ai sensi di tale disposizione, rileva il luogo in cui la prestazione contrattuale caratteristica – e dunque i servizi – sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

    69.

    Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I, il cui testo coincide con quello dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis, «la nozione di servizi implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo» ( 59 ) ( 60 ).

    70.

    Occorre pertanto chiedersi quale rapporto esista fra i contributi che i condomini sono tenuti a versare, il cui pagamento è oggetto del procedimento principale, e l’attività di amministrazione del condominio. L’attività consiste, in sostanza, nella manutenzione dell’edificio e, correlativamente, nella conclusione di contratti di diversa natura con terzi in esecuzione di tale attività di mandato, aventi ad esempio oggetto la pulizia e la manutenzione delle aree comuni dell’edificio, l’esecuzione di riparazioni o l’approvvigionamento di energia.

    71.

    Occorre peraltro considerare che tale attività di mandato non viene essa stessa esercitata necessariamente a titolo oneroso. Ciò avviene soltanto qualora l’amministrazione di un edificio composto da abitazioni di proprietà venga affidata ad un prestatore specializzato, e non venga ad esempio esercitata gratuitamente da uno dei condomini. A ciò si aggiunge che i contributi che i condomini devono versare al condominio servono in misura non trascurabile a coprire tasse e imposte, e dunque non all’adempimento di obblighi contrattuali nei confronti di terzi, assunti in nome e per conto del condominio.

    72.

    Alla luce di tali considerazioni sulla natura mista o quantomeno non uniforme dei contributi in questione, i principi della certezza del diritto e della prevedibilità della determinazione della competenza internazionale ( 61 ) impongono, a mio avviso, di non applicare l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis ad una fattispecie come quella di cui al procedimento principale.

    73.

    Di conseguenza, il luogo di esecuzione – conformemente all’articolo 7, punto 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I bis – dovrebbe essere determinato in forza della disposizione sussidiaria di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis, ai sensi della quale il foro competente in materia contrattuale ai sensi di tale disposizione è quello del «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio».

    74.

    Al fini della corrispondente determinazione del luogo di esecuzione rileva, in forza della cosiddetta giurisprudenza Tessili ( 62 ), la lex causae rispettivamente applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato dello Stato del foro.

    75.

    Al riguardo, si dovrebbe tenere presente che il luogo di esecuzione ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis dovrebbe essere determinato facendo riferimento all’obbligazione controversa in concreto, e quindi, nel procedimento a quo, l’obbligazione di pagamento e non la prestazione contrattuale caratteristica come ai sensi della lettera b) ( 63 ).

    76.

    Propongo pertanto alla Corte di riformulare la quarta questione pregiudiziale al fine di chiarire il suo nesso con l’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, e di rispondere alla medesima nei seguenti termini:

    l’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che

    l’esecuzione di un’attività di amministrazione da parte di un condominio, nel cui ambito vengano adottate decisioni concernenti le spese per la manutenzione dell’edificio, non deve essere imputata alla «prestazione di servizi» ai sensi della lettera b), secondo trattino;

    il luogo di esecuzione dell’obbligazione di pagamento risultante da siffatte decisioni deve essere determinato, ai sensi della lettera a), in forza della legge applicabile al rapporto giuridico di cui trattasi in base alle norme di diritto internazionale privato dello Stato del foro.

    VII. Conclusione

    77.

    Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad Blagoevgrad (Tribunale regionale di Blagoevgrad, Bulgaria):

    1)

    Fatta salva una competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 24, punto 1, primo comma, prima alternativa, in combinato disposto con l’articolo 8, punto 4, prima frase, prima alternativa, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), i procedimenti aventi ad oggetto diritti risultanti da decisioni adottate dalla maggioranza dei partecipanti ad un condominio privo di personalità giuridica, ma vincolanti per tutti, anche per coloro che non le hanno votate, rientrano nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis).

    2)

    L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) deve essere interpretato nel senso che

    l’esecuzione di un’attività di amministrazione da parte di un condominio, nel cui ambito vengano adottate decisioni concernenti le spese per la manutenzione dell’edificio, non deve essere imputata alla «prestazione di servizi» ai sensi della lettera b), secondo trattino;

    il luogo di esecuzione dell’obbligazione di pagamento risultante da siffatte decisioni deve essere determinato, ai sensi della lettera a), in forza della legge applicabile al rapporto giuridico di cui trattasi in base alle norme di diritto internazionale privato dello Stato del foro.


    ( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

    ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1); in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis».

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6); in prosieguo: il «regolamento Roma I».

    ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79); in prosieguo: il «regolamento relativo alla notificazione».

    ( 5 ) V. in tal senso, in particolare, la sentenza del 3 marzo 1994, Eurico Italia e a. (C‑332/92, C‑333/92 e C‑335/92, EU:C:1994:79, punti 1113).

    ( 6 ) V., ad esempio, l’obbligo di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 19 del regolamento relativo alla notificazione in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I bis, fintantoché non possa essere accertata la corretta trasmissione dell’atto introduttivo del giudizio.

    ( 7 ) Sulla conseguenza giuridica di una notificazione assente, irregolare o tardiva nell’ambito del riconoscimento, v. articolo 45, paragrafo 1, lettera b) del regolamento Bruxelles I bis.

    ( 8 ) Pfeifer E. / Pfeiffer M., in Paulus D. / Peiffer E. / Peiffer M., Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Brüssel Ia), Kommentar, Art. 28, punti 18 e 29.

    ( 9 ) Queirolo I., in Magnus/Mankowski, ECPIL Commentary of Brussels Ibis Regulation, Art. 28, punto 20. V. al riguardo già le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa A (C‑112/13, EU:C:2014:207, paragrafi 53 e segg.) e la sentenza dell’11 settembre 2014 (C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 51 e segg.).

    ( 10 ) Sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf (C‑355/97, ECLI:EU:C:1999:391, punto 22); del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-La Roche e a. (C‑179/16, ECLI:EU:C:2018:25, punto 45); del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e a. (C‑426/16, EU:C:2018:335, punto 31), e del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a. (C‑528/16, EU:C:2018:583, punto 73).

    ( 11 ) Dalla giurisprudenza costante menzionata alla nota 10 risulta che la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o ancora qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.

    ( 12 ) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 73).

    ( 13 ) V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.

    ( 14 ) La versione tedesca di tale disposizione («wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden») si discosta al riguardo da altre versioni linguistiche, le quali, in parte, sono redatte in maniera meno specifica (versione inglese: «matters relating to a contract»; versione spagnola: «materia contractual»; versione francese: «en matière contractuelle»; versione ungherese: «egy szerződés»; versione italiana: «materia contrattuale»; versione rumena: «materie contractuală»).

    ( 15 ) V. al riguardo anche articolo 27 del regolamento Bruxelles I bis.

    ( 16 ) Nonché di contratti di locazione di immobili.

    ( 17 ) V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.

    ( 18 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1); in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I».

    ( 19 ) V., in tal senso, già, sentenza del 15 giugno 2017, Kareda (C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 32) con rinvio alla sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic (C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 43).

    ( 20 ) Sui motivi sistematici e teleologici di tale principio, v. già le mie conclusioni nella causa Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:535, paragrafi 3537) e la sentenza del 16 novembre 2016 nella stessa causa (EU:C:2016:881, punto 28 e segg.).

    ( 21 ) Sentenza Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 31) con rinvio alla sentenza del 17 dicembre 2015, Komu e a. (C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

    ( 22 ) Sentenza Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 30) parimenti con rinvio alla sentenza Komu e a. (C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

    ( 23 ) Ai sensi dell’articolo 397, paragrafo 1, del codice di procedura civile bulgaro, al debitore sembra poter essere vietato giudiziariamente, in tale contesto, di disporre di un bene immobile.

    V. https://e-justice.europa.eu/content_interim_and_precautionary_measures-78-bg-de.do?member= 1 (stato: 26.11.2018).

    ( 24 ) In conformità a ciò, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Komu e a. (C‑605/14, EU:C:2015:833), che una domanda giudiziale diretta allo scioglimento mediante vendita della comproprietà indivisa su un bene immobile, la cui esecuzione sia affidata ad un fiduciario, rientra nell’ambito del foro competente per i diritti reali.

    ( 25 ) Qualora, nel caso di specie, la competenza dei giudici bulgari fondata sull’articolo 24, punto 1, primo comma, prima alternativa, del regolamento Bruxelles I bis dovesse risultare dall’istanza diretta a far garantire l’esecuzione forzata, la competenza di detti giudici in relazione al credito pecuniario garantito fatto valere in giudizio potrebbe sussistere in forza dell’articolo 8, punto 4, del medesimo regolamento.

    ( 26 ) Anche in questo caso sussiste peraltro una certa divergenza fra le singole versioni linguistiche di tale disposizione: la versione inglese, ad esempio, fa riferimento alle «companies or other legal persons or associations of natural or legal persons».

    ( 27 ) Sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534, punto 26).

    ( 28 ) V. al riguardo supra, paragrafo 40.

    ( 29 ) Sentenze del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15 (EU:C:2016:881, punto 26), e del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 31).

    ( 30 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

    ( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2017, Kareda (C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 27). V. da ultimo anche sentenza del 15 novembre 2018, Kuhn (C‑308/17, EU:C:2018:911, punto 31).

    ( 32 ) Sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 38), e del 21 aprile 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 34).

    ( 33 ) Sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 46); del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 39) e Austro‑Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 35). V. anche già in relazione alla convenzione di Bruxelles, sentenza del 17 giugno 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 15).

    ( 34 ) Sentenze del 15 giugno 2017, Kareda (C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 28); Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 47); Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 39), e Austro‑Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 36).

    ( 35 ) Sentenza del 22 marzo 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, punto 13).

    ( 36 ) Sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 54).

    ( 37 ) Sentenza del 7 marzo 2018, Flightright e a. (C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2018:160, punto 64). V. in precedenza già la sentenza del 9 luglio 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 28).

    ( 38 ) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

    ( 39 ) Sentenza del 20 gennaio 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, punto 53) (promessa di vincita).

    ( 40 ) V. in tal senso già sentenza del 20 gennaio 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, punto 48).

    ( 41 ) Sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 18 e seg.) con rinvio alla sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 30 e seg.).

    ( 42 ) Sentenza del 22 marzo 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, punto 13).

    ( 43 ) Sentenza del 22 marzo 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, punto 13).

    ( 44 ) Tale approccio è stato confermato nella sentenza del 10 marzo 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115) con riferimento alla validità nei confronti degli azionisti di una clausola attributiva di competenza prevista nello statuto societario, nonché nella summenzionata sentenza Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, punto 45).

    ( 45 ) Sentenza Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, punto 18).

    ( 46 ) Secondo le summenzionate norme di diritto nazionale, le spese di manutenzione che devono essere sostenute da tutti i condomini in conformità alle quote ideali da essi detenute, devono essere deliberate tramite un voto a maggioranza dell’assemblea condominiale. Il carattere vincolante della corrispondente delibera non dipende pertanto da se un condomino l’abbia o meno votata.

    ( 47 ) Nella causa C‑421/18 la Corte dovrà chiarire se tali considerazioni possano essere trasposte anche ad un caso, nel quale un ordine di avvocati agisce in giudizio nei confronti di uno dei sui iscritti per ottenere il pagamento dei contributi.

    ( 48 ) Sentenza del 22 marzo 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, punto 14).

    ( 49 ) Esso coincide inoltre con il luogo di ubicazione dell’edificio.

    ( 50 ) Sulla determinazione del luogo di esecuzione v. peraltro le mie considerazioni concernenti la quarta questione pregiudiziale, paragrafi 62 e segg.

    ( 51 ) Il riferimento della Commissione all’obbligo di concordanza non risulta al riguardo convincente.

    ( 52 ) V. in tal senso anche: Von Hein in Rauscher, Großkommentar EuZPR/EuIPR, vol. III Rom I-VO, Rom II-VO, 4° ed. 2015, Art. 1 Rom I-VO, punto 47.

    ( 53 ) V. supra, paragrafo 60.

    ( 54 ) V. supra, paragrafo 34.

    ( 55 ) V. da ultimo sentenza del 7 agosto 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, punto 34). V. anche, ex multis, sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige (C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 72).

    ( 56 ) Occorre premettere che la nozione di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis coincide con l’identica nozione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I.V., in tal senso, Paulus, in Paulus/Peiffer/Peiffer, Kommentar zur VO (EU) Nr. 1215/2012, Art. 7, punto 97, e la giurisprudenza ivi citata.

    ( 57 ) V. al riguardo supra, in relazione all’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, paragrafi 33 e segg.

    ( 58 ) V. supra, paragrafo 41.

    ( 59 ) V. sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257, punto 29). V. anche sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 37).

    ( 60 ) Nell’interpretare tale criterio, la Corte fa peraltro bastare, quale, corrispettivo, il conferimento di un «valore economico», qualora non sia individuabile un’obbligazione di pagamento. V. ad esempio sentenza del 19 dicembre 2013, Corman‑Collins (C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 40).

    ( 61 ) V. considerando 15 e 16 del regolamento Bruxelles I bis.

    ( 62 ) Sentenza del 6 ottobre 1976, Industrie tessili italiana Como (12/76, EU:C:1976:133).

    ( 63 ) Giurisprudenza costante dalla sentenza del 6 ottobre 1976, De Bloos (14/76, EU:C:1976:134).

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