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Document 62018CC0010

Conclusioni dell’avvocato generale E. Tanchev, presentate il 26 settembre 2019.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:795

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TANCHEV

presentate il 26 settembre 2019 ( 1 )

Causa C‑10/18 P

Marine Harvest ASA, la cui avente causa è Mowi ASA

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Controllo delle concentrazioni fra imprese – Nozione di unica concentrazione – Realizzazione di una concentrazione prima della sua notifica e dichiarazione di compatibilità con il mercato interno – Ammende inflitte per le violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio – Principio del ne bis in idem – Principio di imputazione – Principi che disciplinano il concorso di infrazioni»

Indice

 

I. Contesto normativo

 

II. Fatti

 

A. L’acquisizione della Morpol

 

B. La decisione di autorizzazione e il procedimento che ha portato alla sua adozione

 

C. La decisione controversa e il procedimento che ha portato alla sua adozione

 

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

IV. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti

 

V. Valutazione dei motivi di impugnazione

 

A. Sul primo motivo di impugnazione, secondo il quale il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non fosse applicabile

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Valutazione

 

a) Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica non costituissero un’unica concentrazione

 

b) Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale ha errato nell’interpretare restrittivamente la ratio dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004

 

B. Sul secondo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale ha erroneamente omesso di applicare il principio del ne bis in idem, il principio di imputazione o i principi che disciplinano il concorso di infrazioni.

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Valutazione

 

a) Sulla ricevibilità

 

b) Nel merito

 

1) Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

 

i) Sul motivo vertente sulla violazione del principio del ne bis in idem

 

ii) Sul motivo relativo alla violazione del principio di imputazione

 

2) Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione

 

i) Introduzione

 

ii) Sui principi che disciplinano il concorso di infrazioni negli ordinamenti giuridici degli Stati membri

 

iii) Sulla possibilità di ispirarsi ai principi degli ordinamenti giuridici degli Stati membri per quanto riguarda la violazione, con la stessa condotta, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

 

iv) La violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 assorbe la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

 

v) Il Tribunale ha erroneamente confermato la conclusione della Commissione secondo cui la Marine Harvest ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

 

VI. Conclusione

1. 

Con la presente impugnazione, la Marine Harvest ASA (in prosieguo: la «Marine Harvest»), la cui avente causa è la Mowi ASA, chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale ( 2 ) con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, del 23 luglio 2014, che infligge un’ammenda alla Marine Harvest per aver realizzato una concentrazione in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione (in prosieguo: la «decisione controversa») ( 3 ).

2. 

La decisione controversa è stata adottata a seguito della decisione della Commissione, del 30 settembre 2013, con la quale l’acquisizione della Morpol ASA (in prosieguo: la «Morpol») da parte della Marine Harvest è stata dichiarata compatibile con il mercato interno, subordinatamente al rispetto di determinati impegni (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione») ( 4 ). Tale acquisizione è stata realizzata in due fasi: in primo luogo, la Marine Harvest ha concluso un contratto di acquisizione di azioni con l’azionista principale della Morpol, con il quale ha acquisito una partecipazione del 48,5% del capitale della Morpol; in secondo luogo, la Marine Harvest ha presentato un’offerta pubblica di acquisto delle restanti azioni della Morpol, che le ha consentito di aumentare la sua partecipazione nella Morpol dal 48,5% all’87,1%.

3. 

Tuttavia, la prima fase, ossia l’acquisizione di una partecipazione del 48,5% nella Morpol, è stata conclusa prima di essere notificata alla Commissione europea. Ad avviso della Commissione, l’acquisizione di tale partecipazione era sufficiente a conferire il controllo sulla Morpol e, pertanto, costituiva una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 5 ). Pertanto, nella decisione controversa, la Commissione ha ritenuto che, nel concludere l’acquisizione del 48,5% della Morpol prima della sua notifica e prima che fosse dichiarata compatibile con il mercato interno, la Marine Harvest aveva violato, da un lato, l’obbligo di notifica previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e, dall’altro, l’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Di conseguenza, la Commissione ha inflitto due ammende di EUR 10000000 ciascuna per la violazione di tali disposizioni.

4. 

L’impugnazione proposta dinanzi a questa Corte solleva due questioni. In primo luogo, si chiede alla Corte se l’acquisizione della partecipazione del 48,5% nella Morpol costituisca di per sé una concentrazione o se tale acquisizione e la successiva offerta pubblica di acquisto debbano essere considerate come un’unica concentrazione. In secondo luogo, qualora la Corte dovesse ritenere che la concentrazione derivi di per sé dall’acquisizione della partecipazione del 48,5%, essa dovrà decidere se il perfezionamento di tale acquisizione possa essere sanzionato con l’irrogazione di due ammende o se, irrogando ammende distinte, la Commissione abbia violato, in particolare, il principio del ne bis in idem.

I. Contesto normativo

5.

Il considerando 20 del regolamento n. 139/2004 così recita:

«Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. È pertanto opportuno includere nel campo d’applicazione del presente regolamento tutte le imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma. È inoltre opportuno trattare come una concentrazione unica le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve».

6.

L’articolo 4 del regolamento n. 139/2004, intitolato «Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti», dispone che:

«1.   Le concentrazioni di dimensione [a livello dell’Unione europea] di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta d’acquisto o di scambio o l’acquisizione di una partecipazione di controllo.

(…)».

7.

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004, intitolato «Sospensione della concentrazione»:

«1.   Una concentrazione di dimensione [a livello dell’Unione], quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato [interno] da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6.

2.   Il paragrafo 1 non osta alla esecuzione di un’offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell’articolo 3, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

a)

la concentrazione sia notificata senza ritardo alla Commissione a norma dell’articolo 4; e

b)

l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.

(…)».

8.

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, intitolato «Ammende», così recita:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata, quale definita all’articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)

omettano di notificare una concentrazione conformemente all’articolo 4 e all’articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall’articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;

b)

realizzino una concentrazione violando l’articolo 7,

(…)».

II. Fatti

A. L’acquisizione della Morpol

9.

In data 14 dicembre 2012, la Marine Harvest ha stipulato un contratto di acquisizione di azioni (Share Purchase Agreement, in prosieguo: l’«SPA») con la Friendmall Ltd. (in prosieguo: la «Friendmall») e la Bazmonta Holding Ltd. (in prosieguo: la «Bazmonta»). La Bazmonta è una società controllata al 100% dalla Friendmall, a sua volta controllata dal signor M. Ai sensi dell’SPA, la Marine Harvest ha acquisito una partecipazione del 48,5% all’interno della Morpol. La conclusione di tale acquisizione (in prosieguo: l’«acquisizione del dicembre 2012») ha avuto luogo il 18 dicembre 2012.

10.

Secondo la legge norvegese, l’acquirente di oltre un terzo delle azioni di una società quotata in borsa ( 6 ) è tenuto a presentare un’offerta per le restanti azioni della stessa società. Il 17 dicembre 2012 la Marine Harvest ha pertanto annunciato, mediante un avviso in borsa, che avrebbe lanciato un’offerta pubblica di acquisto per le restanti azioni della Morpol, pari al 51,5% del capitale di detta società. Il 15 gennaio 2013 la Marine Harvest ha presentato l’offerta pubblica obbligatoria per tali azioni (in prosieguo: l’«offerta pubblica»). In seguito al perfezionamento e all’attuazione dell’offerta pubblica di acquisto, avvenuto il 12 marzo 2013, la Marine Harvest deteneva l’87,1% delle azioni della Morpol. Pertanto, grazie all’offerta pubblica di acquisto, la ricorrente ha acquisito azioni costituenti circa il 38,6% del capitale della Morpol, oltre alle azioni costituenti il 48,5% del capitale della Morpol, che essa aveva già ottenuto mediante l’acquisizione del dicembre 2012.

11.

L’acquisizione delle restanti azioni della Morpol è stata portata a termine il 12 novembre 2013. In data 15 novembre 2013, un’assemblea generale straordinaria ha deliberato di chiedere il ritiro dalla quotazione delle azioni, di ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione e di decidere che la società non avrebbe più avuto un comitato per le nomine. Il 28 novembre 2013 la Morpol non era più quotata alla Borsa di Oslo.

B. La decisione di autorizzazione e il procedimento che ha portato alla sua adozione

12.

Il 21 dicembre 2012 la Marine Harvest inviava alla Commissione una domanda di nomina di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare l’acquisizione del controllo esclusivo della Morpol. In tale domanda la Marine Harvest ha reso noto alla Commissione che l’acquisizione del dicembre 2012 si era conclusa e che essa non avrebbe esercitato i suoi diritti di voto prima dell’adozione della decisione da parte della Commissione.

13.

In seguito ad alcune richieste di informazioni da parte della Commissione e alla presentazione di un primo progetto di modulo di notifica ( 7 ) il 5 marzo 2013, l’operazione è stata formalmente notificata il 9 agosto 2013.

14.

Il 30 settembre 2013, con la decisione di autorizzazione, la Commissione ha approvato l’operazione di concentrazione subordinatamente al pieno rispetto degli impegni proposti. Come specificato al precedente paragrafo 3, con tale decisione la Commissione ha constatato che l’acquisizione del dicembre 2012 aveva già conferito alla ricorrente il controllo esclusivo di fatto della Morpol. Pertanto, la Commissione ha dichiarato di non poter escludere che la realizzazione dell’acquisizione del dicembre 2012, con il suo perfezionamento del 18 dicembre 2012, prima di essere notificata e dichiarata compatibile, avesse violato l’obbligo di notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e l’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La Commissione ha altresì rilevato che avrebbe potuto esaminare, nell’ambito di un procedimento distinto, se occorresse applicare una sanzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 ( 8 ).

C. La decisione controversa e il procedimento che ha portato alla sua adozione

15.

Con lettera del 30 gennaio 2014, la Commissione ha comunicato alla Marine Harvest che era in corso un’indagine riguardante le eventuali violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

16.

Il 31 marzo 2014 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla Marine Harvest, la quale ha replicato in data 30 aprile 2014.

17.

Il 23 luglio 2014 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha dichiarato che la Marine Harvest ha violato l’obbligo di notifica previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e l’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento e ha inflitto due ammende di EUR 10000000 ciascuna per tali infrazioni.

18.

Nella decisione controversa, la Commissione ha constatato, in primo luogo, che la Marine Harvest aveva di fatto ottenuto il controllo esclusivo della Morpol in seguito all’acquisizione del dicembre 2012. Pertanto, tale operazione costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che tale concentrazione fosse stata realizzata mediante il suo perfezionamento il 18 dicembre 2012, ossia prima che fosse notificata il 9 agosto 2013 e prima che fosse dichiarata compatibile con il mercato interno mediante la decisione di autorizzazione del 30 settembre 2013 ( 9 ). In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che l’esenzione dalla clausola di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non fosse applicabile. La Commissione ha concluso che, nel realizzare l’acquisizione del dicembre 2012, la Marine Harvest ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e che dovrebbe essere inflitta un’ammenda di EUR 10000000 per ciascuna infrazione ( 10 ).

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

19.

Il 3 ottobre 2014, la Marine Harvest ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa o, in subordine, all’annullamento delle ammende ad essa inflitte con tale decisione o, in ulteriore subordine, a una riduzione considerevole di tali ammende.

20.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i cinque motivi innanzi a esso sollevati e il ricorso nella sua interezza.

21.

In particolare ( 11 ), il Tribunale ha respinto il primo motivo, il quale sosteneva che la Commissione aveva commesso un errore in diritto e in fatto ritenendo che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non fosse applicabile.

22.

In primo luogo, il Tribunale ha sottolineato che la Commissione ha giustamente ritenuto che la Marine Harvest ha acquisito il controllo della Morpol mediante l’acquisizione del dicembre 2012 e che, di conseguenza, la Marine Harvest era tenuta a notificare l’operazione e a non realizzarla fino a quando non fosse stata dichiarata compatibile con il mercato interno. È stato pertanto necessario determinare se fosse applicabile l’esenzione dalla clausola di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004.

23.

In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la situazione nel caso di specie differisce dalle due situazioni contemplate da tale esenzione, vale a dire le offerte pubbliche di acquisto e una serie di operazioni su valori mobiliari. L’esenzione delle offerte pubbliche non si applicava, dato che la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non derivava dall’attuazione dell’offerta pubblica, ma dell’acquisizione del dicembre 2012. Non si applicava neppure l’esenzione per una serie di operazioni su valori mobiliari, in quanto riguardava solo le operazioni strutturate mediante le quali il controllo viene acquisito con una serie di operazioni e da vari venditori, mentre il controllo della Morpol è stato acquisito mediante un’unica operazione, ossia l’acquisizione del dicembre 2012, e da un solo venditore, ossia il signor M.

24.

In terzo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento della Marine Harvest secondo il quale l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica dovevano essere trattate come un’unica concentrazione, con conseguente applicabilità dell’esenzione delle offerte pubbliche dall’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. Delle due ipotesi in cui, secondo il considerando 20 di tale regolamento, diverse operazioni possono essere trattate come un’unica concentrazione, vale a dire operazioni legate da un vincolo condizionale e serie di operazioni su valori mobiliari, la Marine Harvest si è riferita solo alla prima. In primo luogo, dal punto 44 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (in prosieguo: la «comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale») ( 12 ) risultava che, affinché due operazioni fossero trattate come un’unica concentrazione, non era sufficiente che fossero legate da un vincolo condizionale. Il controllo doveva essere inoltre acquisito attraverso diverse operazioni. Poiché la Marine Harvest ha acquisito il controllo della Morpol mediante un’unica operazione, tale operazione e l’offerta pubblica di acquisto non costituivano un’unica concentrazione. In secondo luogo, l’argomento della Marine Harvest secondo cui la ratio dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 concerneva le «acquisizioni striscianti» era irrilevante, poiché l’acquisizione della Morpol non era «strisciante» e, in ogni caso, una «acquisizione strisciante» riguardava la seconda ipotesi prevista dal considerando 20 di tale regolamento, su cui la Marine Harvest non si è basata. Infine, il fatto che l’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 sia di agevolare le acquisizioni e garantire la liquidità dei mercati borsistici non implica che sia necessario estendere l’ambito di applicazione di tale disposizione al di là della sua formulazione letterale al fine di agevolare le acquisizioni.

25.

Inoltre, il Tribunale ha respinto il terzo motivo, vertente su una violazione del principio del ne bis in idem o del principio di imputazione e su una violazione dei principi che disciplinano il concorso di infrazioni.

26.

Il Tribunale ha rilevato, in via preliminare, che una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 comporta automaticamente la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento, ma non l’inverso. Infatti, quando un’impresa realizza una concentrazione prima che questa sia notificata e dichiarata compatibile, essa viola entrambe le disposizioni. Tuttavia, quando un’impresa realizza una concentrazione dopo la sua notifica ma prima che sia dichiarata compatibile, viola soltanto l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Secondo il Tribunale, ciò ha reso «insolito» il quadro normativo applicabile.

27.

In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato che il principio del ne bis in idem non era applicabile. Secondo la giurisprudenza, affinché tale principio sia applicabile, l’impresa in questione deve essere stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile. Pertanto, il principio del ne bis in idem non si applica alla situazione in cui, come in questo caso, un’autorità irroga due sanzioni mediante un’unica decisione. Quanto al cosiddetto principio di imputazione, che, secondo la giurisprudenza, impone alla Commissione di tener conto, nel fissare l’importo di un’ammenda, delle sanzioni già inflitte, per la stessa condotta, dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, esso non si applica in quanto, come il principio del ne bis in idem, si applica solo in presenza di una precedente decisione.

28.

In secondo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento della Marine Harvest secondo cui, per analogia con il principio del «conflitto apparente» o «falso conflitto» del diritto internazionale e tedesco, si dovrebbe considerare che, in caso di concorso di infrazioni, l’infrazione più grave assorba quella meno grave, cosicché possa essere inflitta una sola sanzione. Il Tribunale ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Marine Harvest, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non costituisce una violazione più specifica rispetto a quella di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e che pertanto la prima infrazione non assorbe la seconda. Ciò in quanto la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 costituisce una violazione istantanea, mentre la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento costituisce una violazione continuata. Pertanto, la prima infrazione era soggetta a un termine di prescrizione di tre anni, mentre la seconda infrazione era soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni. Di conseguenza, se si applicasse unicamente l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 nel caso in cui un’impresa realizzi una concentrazione prima che questa sia notificata e dichiarata compatibile, tale impresa si troverebbe in una posizione più favorevole rispetto a un’impresa che realizzi una concentrazione dopo la notifica ma prima che la stessa sia dichiarata compatibile. Ne consegue che nessuna delle due disposizioni in questione era applicabile in via principale, con la conseguenza che non vi è stata una violazione del principio del «conflitto apparente» o «falso conflitto».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti

29.

Con la sua impugnazione, la Marine Harvest chiede alla Corte di:

annullare, integralmente o parzialmente, la sentenza impugnata;

annullare la decisione impugnata o, in subordine, annullare le ammende inflitte alla Marine Harvest o, in ulteriore subordine, ridurre considerevolmente tali ammende;

condannare la Commissione al pagamento delle spese legali e delle altre spese sostenute dalla Marine Harvest per l’impugnazione e per il procedimento dinanzi al Tribunale;

ove necessario, rinviare la causa al Tribunale per un suo riesame, e

adottare qualsiasi misura che la Corte ritenga opportuna.

30.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione; e

condannare la Marine Harvest al pagamento delle spese.

31.

All’udienza del 22 maggio 2019 la Marine Harvest e la Commissione hanno presentato osservazioni orali.

V. Valutazione dei motivi di impugnazione

32.

La Marine Harvest deduce due motivi di impugnazione. In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non fosse applicabile. In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha erroneamente omesso di applicare il principio del ne bis in idem, il principio di imputazione o i principi che disciplinano il concorso di infrazioni.

A. Sul primo motivo di impugnazione, secondo il quale il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non fosse applicabile

1.   Argomenti delle parti

33.

Con il primo motivo di impugnazione, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti da 46 a 233 della sentenza impugnata, che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non fosse applicabile.

34.

Il primo motivo di impugnazione è suddiviso in due parti.

35.

Nella prima parte del suo primo motivo di impugnazione, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica non costituissero un’unica concentrazione. La Marine Harvest sostiene che, stando al considerando 20 del regolamento n. 139/2004, le operazioni legate da un «vincolo condizionale» devono essere trattate come un’unica concentrazione, indipendentemente dal fatto che il controllo dell’obiettivo sia stato acquisito attraverso la prima o l’ultima operazione. Nel caso di specie, l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica sono connesse de iure e de facto e, di conseguenza, devono essere considerate come un’unica concentrazione.

36.

Con la seconda parte del suo primo motivo di impugnazione, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale ha errato nell’interpretare restrittivamente la ratio dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. La Marine Harvest sostiene che la ratio di tale disposizione, che mira ad agevolare le offerte pubbliche di acquisto e le «acquisizioni striscianti», richiede che l’esenzione dall’obbligo di sospensione si applichi ad un’operazione strutturata che comprende un’offerta pubblica di acquisto, anche se, come nel caso di specie, il controllo è stato acquisito prima dell’avvio dell’offerta pubblica di acquisto. La concessione di una deroga ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 non costituisce un’alternativa soddisfacente all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Inoltre, l’applicazione di quest’ultima disposizione alla singola operazione prima descritta garantisce che la Commissione valuti tutti gli effetti dell’operazione, non solo quelli dell’acquisizione del dicembre 2012.

37.

La Marine Harvest conclude che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 è applicabile al caso di specie. Poiché sono soddisfatte le due condizioni cui è subordinata l’esenzione dalla clausola di sospensione, tale esenzione trova applicazione.

38.

Secondo la Commissione, il primo motivo di impugnazione è infondato.

39.

Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo di impugnazione, la Commissione ritiene che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica non siano da considerarsi come un’unica concentrazione. Secondo la Commissione, affinché due operazioni costituiscano un’unica concentrazione, non è sufficiente, come afferma il considerando 20 del regolamento n. 139/2004, che esse siano legate da un vincolo condizionale. Il controllo ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento deve essere acquisito anche attraverso la seconda operazione. Se, come nel caso di specie, il controllo viene acquisito con la prima operazione, la seconda operazione non è più rilevante per determinare se il controllo venga acquisito e se, di conseguenza, la realizzazione della concentrazione debba essere sospesa. Per completezza, la Commissione sostiene inoltre che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica non sono connesse né de jure né de facto.

40.

Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha interpretato correttamente sia la formulazione che la ratio dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. La Commissione sostiene che, tra le due ipotesi previste da tale disposizione, vale a dire le offerte pubbliche di acquisto e una serie di operazioni su valori mobiliari, solo la prima è invocata dalla Marine Harvest. Tuttavia, questa prima ipotesi non si applica al caso di specie, in quanto il controllo è stato acquisito prima dell’avvio dell’offerta pubblica e non attraverso l’offerta pubblica. Ne consegue che la Marine Harvest non può beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. Di conseguenza, è irrilevante che la Marine Harvest abbia rispettato l’obbligo di non esercitare il diritto di voto.

2.   Valutazione

41.

Con il suo primo motivo di impugnazione, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non fosse applicabile in quanto, da un lato, l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica costituiscono un’unica concentrazione e, dall’altro, l’obiettivo di tale disposizione, che è quello di agevolare le offerte pubbliche di acquisto e le «acquisizioni striscianti», richiede che essa sia interpretata come applicabile ad un’operazione strutturata che non consiste unicamente in un’offerta pubblica, ma include un’offerta pubblica. Secondo la Marine Harvest, le due condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 sono soddisfatte poiché l’impresa ha notificato la concentrazione «senza ritardo» e non ha esercitato i suoi diritti di voto nella Morpol, con la conseguenza che trova applicazione l’esenzione dall’obbligo di sospensione.

a)   Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica non costituissero un’unica concentrazione

42.

Nella prima parte del suo primo motivo di impugnazione la Marine Harvest sostiene che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica costituiscono un’unica concentrazione.

43.

Ritengo che la prima parte del primo motivo di impugnazione sia priva di fondamento.

44.

Per «concentrazione» ai sensi del regolamento n. 139/2004 si intende, stando all’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso, «una modifica duratura del controllo». La nozione di «controllo», secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è intesa come «la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa». Secondo la giurisprudenza, il controllo di un’impresa può essere acquisito mediante una, due o più operazioni ( 13 ).

45.

Nel caso in esame, la Marine Harvest ha acquisito la Morpol attraverso le seguenti operazioni: in primo luogo, con l’acquisizione del dicembre 2012, mediante la quale la Marine Harvest ha acquisito una partecipazione del 48,5% nella Morpol; in secondo luogo, con l’offerta pubblica, mediante la quale la Marine Harvest ha aumentato la sua partecipazione nella Morpol dal 48,5% all’87,1% ( 14 ).

46.

Tuttavia, il controllo della Morpol è stato acquisito unicamente attraverso l’acquisizione del dicembre 2012 ( 15 ). Vorrei sottolineare che questa circostanza non è contestata dalla Marine Harvest. Infatti, a sostegno della sua tesi secondo cui l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica costituiscono un’unica operazione, la Marine Harvest non afferma che il controllo della Morpol sia stato acquisito attraverso la seconda operazione, vale a dire l’offerta pubblica. Il motivo per cui, secondo la Marine Harvest, l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica costituiscono un’unica concentrazione è che tali operazioni sono collegate da una condizione vincolante.

47.

Pertanto, nel caso di specie si tratta di stabilire se, quando un’impresa acquisisce un’altra impresa mediante più di una operazione, ma il controllo è trasferito unicamente con la prima operazione, tutte le operazioni debbano essere considerate come un’unica concentrazione, oppure se la prima operazione costituisca di per sé una concentrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004.

48.

Va osservato che, mentre nessun articolo del regolamento n. 139/2004 specifica a quali condizioni più operazioni relative allo stesso obiettivo debbano essere considerate come un’unica concentrazione, il considerando 20 di tale regolamento fornisce alcune indicazioni al riguardo. L’ultima frase di tale considerando afferma che «è (…) opportuno trattare come un’unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve».

49.

Ulteriori indicazioni sono contenute nella comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale. Per quanto riguarda la prima ipotesi prevista dal considerando 20 del citato regolamento (ossia, le operazioni collegate da un vincolo condizionale) ( 16 ), il paragrafo 43 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale stabilisce che si è in presenza di un’unica concentrazione quando «nessuna delle operazioni avrebbe luogo senza le altre». Il medesimo paragrafo della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale specifica che il vincolo condizionale è solitamente dimostrato se le operazioni sono connesse sotto il profilo giuridico (quando «gli accordi stessi sono collegati tra loro da un legame di condizionalità reciproca») o di fatto (quando una valutazione economica dimostra che ciascuna delle operazioni dipende necessariamente dalla conclusione delle altre).

50.

A mio parere, non si può considerare che, quando un’impresa ne acquisisce un’altra per mezzo di due operazioni, ma il controllo viene trasferito solo per mezzo della prima operazione, queste due operazioni debbano essere considerate come un’unica concentrazione. Esporrò di seguito i motivi per cui sono giunto a tale conclusione.

51.

Come illustrato al precedente paragrafo 44, perché si verifichi una concentrazione deve esserci una modifica del controllo. Ne consegue che, quando un’impresa acquisisce la totalità o la maggioranza del capitale dell’obiettivo attraverso varie operazioni, ma acquisisce il controllo dell’obiettivo già con la prima operazione, quest’ultima costituisce di per sé una concentrazione. Le operazioni successive, con le quali l’acquirente aumenta la sua partecipazione nel capitale dell’obiettivo, non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se si verifichi una concentrazione, dato che il controllo dell’obiettivo è già stato trasferito.

52.

A mio parere, ciò è coerente con la sentenza nella causa Cementbouw Handel & Industrie/Commissione. In tale pronunzia il Tribunale ha stabilito che si verifica una concentrazione in caso di operazioni giuridiche formalmente distinte quando, in primo luogo, tali operazioni sono interdipendenti e, in secondo luogo, quando il «risultato consiste nel conferire (…) il controllo» dell’impresa obiettivo ( 17 ). Viceversa, quando l’acquisizione del controllo non è il «risultato» di diverse operazioni, ma è il risultato della prima operazione, quest’ultima costituisce di per sé una concentrazione.

53.

Ciò è confermato anche dall’articolo 3, paragrafo 4, della proposta della Commissione che sarebbe poi diventata il regolamento n. 139/2004 ( 18 ), da cui ha origine l’ultima frase del considerando 20 dello stesso regolamento. La Commissione ha proposto di inserire un paragrafo 4 nell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ( 19 ), secondo il quale «due o più operazioni che sono l’una condizione dell’altra o sono così strettamente collegate che il loro fondamento economico ne giustifica il trattamento come un’operazione unica sono considerate come un’unica concentrazione che si produce alla data dell’ultima operazione, a condizione che l’operazione nel suo insieme sia conforme alla definizione del paragrafo 1» ( 20 ). Per «definizione del paragrafo 1» si intende la definizione di concentrazione come modifica duratura del cambio di controllo. Pertanto, nella proposta della Commissione, due o più operazioni venivano considerate come un’unica concentrazione se, nel loro insieme, realizzavano un trasferimento del controllo, in altre parole, se il trasferimento del controllo non avveniva in ragione della prima operazione, ma di tutte le operazioni.

54.

È vero che l’articolo 3 del regolamento n. 4064/89 non è stato modificato come proposto dalla Commissione. Si può tuttavia tener conto dell’articolo 3, paragrafo 4, della proposta della Commissione per l’interpretazione dell’ultima frase del considerando 20 del regolamento n. 139/2004, in quanto tale frase è stata introdotta quando si è deciso di non adottare la proposta della Commissione di un nuovo articolo 3, paragrafo 4 ( 21 ).

55.

In ogni caso, qualora la Corte dovesse ritenere che, nell’ipotesi in cui il controllo sia trasferito dalla prima delle due operazioni, queste due operazioni devono essere considerate come un’unica concentrazione, non ne consegue che, nel caso di specie, l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica debbano essere considerate come un’unica concentrazione.

56.

Infatti, come indicato al precedente paragrafo 49, perché due operazioni siano considerate come un’unica concentrazione, esse devono essere collegate da un reciproco vincolo condizionale, giuridico o di fatto. Tuttavia, questo non è il caso dell’acquisizione del dicembre 2012 e dell’offerta pubblica.

57.

In primo luogo, l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica non sono legate da un reciproco vincolo condizionale di natura giuridica. Vero è che l’offerta pubblica è una conseguenza necessaria e diretta dell’acquisizione del dicembre 2012. Questo perché, secondo la legge norvegese, l’acquirente di oltre un terzo delle azioni di una società quotata in borsa è tenuto a presentare un’offerta per le restanti azioni della stessa società. A seguito dell’acquisizione del dicembre 2012, la Marine Harvest ha acquisito il 48,5% della Morpol ed è stata quindi tenuta a lanciare l’offerta pubblica. Non è vero, tuttavia, l’inverso. La Marine Harvest non era in alcun modo obbligata ad acquisire una certa quota del capitale della Morpol prima di lanciare un’offerta pubblica di acquisto.

58.

Vorrei sottolineare, a tal proposito, che dal paragrafo 43 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale emerge chiaramente che il vincolo condizionale deve essere reciproco, in quanto tale paragrafo afferma che «si ha un vincolo condizionale se nessuna delle operazioni avrebbe luogo senza le altre» ( 22 ). Vorrei altresì osservare che tale frase è formulata in termini molto simili a quelli del punto 109 della sentenza Cementbouw Handel & Industrie/Commissione ( 23 ).

59.

In secondo luogo, l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica non sono legate da un reciproco vincolo condizionale di natura materiale. Come sostiene la Commissione, la Marine Harvest ha sottoscritto l’SPA, e ha concluso l’acquisizione del dicembre 2012, anche se all’epoca non sapeva se l’offerta pubblica avrebbe consentito l’acquisizione di tutte le azioni in circolazione della Morpol o se le sarebbe rimasta solo una partecipazione del 48,5%. Inoltre, la Marine Harvest avrebbe potuto lanciare un’offerta pubblica di acquisto senza precedentemente sottoscrivere l’SPA.

60.

Ne consegue che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica non possono essere considerate come un’unica concentrazione e che la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

61.

Per completezza, vorrei inoltre rilevare che, qualora la Corte dovesse ritenere che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica costituiscono un’unica concentrazione, non ne consegue che il divieto di realizzazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 si applichi solo alla seconda operazione, ossia l’offerta pubblica, con la conseguenza che la prima operazione, ossia l’acquisizione del dicembre 2012, possa essere eseguita prima che la stessa sia notificata e dichiarata compatibile ( 24 ).

62.

Infatti, nella sentenza Ernst & Young, la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 vieta l’esecuzione di «qualsiasi operazione che contribuisca alla modifica duratura di controllo» sull’impresa obiettivo ( 25 ). Di conseguenza, presupponendo che vi sia un’unica concentrazione, l’acquisizione del dicembre 2012 dovrebbe essere considerata come un contributo alla modifica del controllo e dovrebbe, pertanto, rientrare nell’ambito di applicazione del divieto di realizzazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

b)   Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale ha errato nell’interpretare restrittivamente la ratio dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004

63.

Con la seconda parte del suo primo motivo di impugnazione, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale ha errato nell’interpretare restrittivamente la ratio dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. Secondo la Marine Harvest, la ratio della disposizione in questione è quella di agevolare le offerte pubbliche e le «acquisizioni striscianti», e deve pertanto essere interpretata nel senso che si applichi a un’operazione strutturata che comprende un’offerta pubblica di acquisto, anche se, come nel caso di specie, il controllo dell’obiettivo non è ottenuto attraverso l’offerta pubblica di acquisto, ma attraverso un’operazione precedente. Inoltre, come richiesto dalle lettere a) e b) di tale disposizione, la Marine Harvest ha notificato la concentrazione «senza ritardo» e non ha esercitato i suoi diritti di voto in seno alla Morpol. Di conseguenza, secondo la Marine Harvest, l’esenzione dalla clausola sospensiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 si applica all’acquisizione del dicembre 2012.

64.

Ritengo che la seconda parte del primo motivo di impugnazione sia infondata.

65.

Infatti, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 prevede un’esenzione dalla clausola di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento in due ipotesi. Quest’ultima disposizione non osta alla esecuzione di «un’offerta pubblica» (prima ipotesi) o di «una serie di transazioni su valori mobiliari» (seconda ipotesi), purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni: in primo luogo, la concentrazione deve essere notificata alla Commissione senza ritardo; e, in secondo luogo, l’acquirente non deve esercitare i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione, o può farlo solo sulla base di una deroga accordata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

66.

Vorrei sottolineare che, nel caso di specie, la questione dell’applicabilità dell’esenzione dalla clausola sospensiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 deve essere risolta unicamente in relazione all’acquisizione del dicembre 2012, e non in relazione all’operazione consistente nell’acquisizione del dicembre 2012 e nell’offerta pubblica. Ciò è dovuto al fatto che, come precedentemente esposto, l’acquisizione del dicembre 2012 costituisce di per sé una concentrazione e, pertanto, la sola realizzazione di tale operazione (mediante il suo perfezionamento il 18 dicembre 2012, prima che fosse dichiarata compatibile con il mercato interno) viola l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

67.

È chiaro che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non si applica all’acquisizione del dicembre 2012 in quanto, da un lato, tale operazione non è un’offerta pubblica e, dall’altro, si tratta di un’unica operazione e non di una «serie» di operazioni su valori mobiliari ai sensi di tale disposizione. Pertanto, è irrilevante che la Marine Harvest soddisfi le due condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 139/2004.

68.

Di conseguenza, il Tribunale non ha erroneamente accolto, al punto 83 della sentenza impugnata, la conclusione della Commissione secondo cui l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non si applica all’acquisizione del dicembre 2012.

69.

In ogni caso, qualora la Corte dovesse ritenere che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica costituiscano un’unica concentrazione e che, pertanto, la questione dell’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di sospensione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 dovrebbe essere risolta in relazione a tale unica concentrazione, non ne conseguirebbe che l’acquisizione del dicembre 2012 rientri nell’ambito di applicazione di tale esenzione.

70.

In via preliminare, desidero osservare che, trattandosi di un’esenzione dalla clausola di sospensione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, alla quale il legislatore dell’Unione europea ha assegnato un’importanza primaria, ( 26 ) l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento deve essere interpretato restrittivamente.

71.

Per quanto riguarda la prima ipotesi prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, vale a dire l’esenzione delle offerte pubbliche, osservo che l’esenzione dalla clausola di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 si applica solo alle offerte pubbliche o a una serie di operazioni su valori mobiliari «per effetto delle quali si acquisisce il controllo». A mio parere, ne consegue che, quando un’operazione strutturata include un’offerta pubblica di acquisto, ma il controllo dell’obiettivo non viene ottenuto tramite tale offerta pubblica di acquisto, quest’ultima non rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’obbligo di sospensione. Vorrei sottolineare, a tal proposito, che l’offerta pubblica non realizza né contribuisce alla modifica del controllo, dato che è stata avviata dopo l’acquisizione del controllo dell’obiettivo. Ne consegue che, anche nell’ipotesi di un’unica concentrazione, l’acquisizione del dicembre 2012 non rientra nell’ambito della prima ipotesi prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004.

72.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, ossia la serie di operazioni in valori mobiliari ( 27 ), non vedo come l’operazione consistita nell’acquisizione del dicembre 2012 e nell’offerta pubblica possa essere considerata come «una serie di transazioni su valori mobiliari (…) per effetto delle quali si acquisisce il controllo (…) rilevandolo da più venditori». Infatti, nel caso di specie, il controllo dell’obiettivo è stato acquisito attraverso un’unica operazione, l’acquisizione del dicembre 2012, non attraverso «una serie» di operazioni (indipendentemente dal fatto che due operazioni possano essere considerate come «una serie» di operazioni). Il controllo è stato acquisito da un solo venditore, il signor M., non da «più venditori».

73.

Inoltre, nella misura in cui, estendendo l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’obbligo di sospensione a una «serie di operazioni su valori mobiliari» ( 28 ), il legislatore dell’Unione europea ha inteso, come sostiene la Marine Harvest, agevolare le «acquisizioni striscianti» ( 29 ), vorrei sottolineare che l’operazione consistita nell’acquisizione del dicembre 2012 e nell’offerta pubblica non costituisce in alcun modo una «acquisizione strisciante». Ancora una volta, il controllo della Morpol è stato acquisito mediante un’unica operazione, con la conseguenza che, come il Tribunale poteva giustamente rilevare al punto 175 della sentenza impugnata, l’acquisizione non era «strisciante».

74.

Ne consegue che, qualora l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica fossero considerate come un’unica concentrazione, la realizzazione della prima operazione non rientrerebbe comunque nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004.

75.

Concludo che la seconda parte del primo motivo di impugnazione è infondata e che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

B. Sul secondo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale ha erroneamente omesso di applicare il principio del ne bis in idem, il principio di imputazione o i principi che disciplinano il concorso di infrazioni.

1.   Argomenti delle parti

76.

Con il secondo motivo, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale, in particolare ai punti 306, 319, da 339 a 344 e 362 della sentenza impugnata, ritenendo che la Commissione poteva infliggere alla ricorrente ammende distinte, una per violazione dell’obbligo di notifica previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, l’altra per violazione dell’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ha violato il principio del ne bis in idem, il principio di imputazione, ovvero i principi che disciplinano il concorso di infrazioni.

77.

Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in due parti.

78.

Nella prima parte del suo secondo motivo di impugnazione, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non applicare il principio del ne bis in idem. Secondo la Marine Harvest, tale principio si applica anche quando, come nel caso di specie, due sanzioni sono irrogate con un’unica decisione. In subordine, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il principio generale di imputazione non fosse applicabile. Secondo la Marine Harvest, tale principio, che si applica quando il principio del ne bis in idem non è pienamente applicabile, richiede che, nel commisurare una sanzione, si tenga conto delle sanzioni precedentemente irrogate.

79.

Nella seconda parte del suo secondo motivo di impugnazione, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto, al punto 362 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dei principi che disciplinano il concorso di infrazioni. Secondo tali principi, quando un’unica condotta viola due disposizioni di legge e una disposizione prevede un’infrazione più specifica rispetto all’altra, la condotta in questione viola solo la prima disposizione e non la seconda. Secondo la Marine Harvest la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 è un’infrazione più specifica rispetto alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Ne consegue che la Marine Harvest ha violato solo la prima disposizione e che, pertanto, a essa poteva essere inflitta solo un’unica ammenda.

80.

La Commissione ritiene che il secondo motivo d’impugnazione debba essere respinto.

81.

Secondo la Commissione, la prima parte del secondo motivo di impugnazione è parzialmente irricevibile e integralmente infondata. La Commissione sostiene che il motivo della Marine Harvest relativo alla violazione del principio del ne bis in idem è infondato, in particolare in quanto tale principio non si applica quando due ammende sono irrogate con un’unica decisione. La Commissione sostiene inoltre che il motivo della Marine Harvest relativo alla violazione del principio di imputazione è irricevibile e, in ogni caso, infondato. Tale motivo è irricevibile in quanto l’impugnazione non indica gli argomenti giuridici invocati né identifica uno specifico errore del Tribunale. Inoltre, è infondato perché, nella decisione controversa, la Commissione ha fissato le ammende ad un livello proporzionale alla natura, alla gravità e alla durata delle violazioni, come richiesto dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

82.

A parere della Commissione, la seconda parte del secondo motivo di impugnazione è infondata. Secondo la Commissione, in primo luogo, i principi che disciplinano il concorso di infrazioni non ostano, in termini generali, alla constatazione che un’unica condotta violi due distinte disposizioni legislative. In secondo luogo, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non costituisce un illecito più specifico rispetto alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

83.

La Marine Harvest replica che il suo motivo relativo alla violazione del principio di imputazione è ricevibile, in quanto l’impugnazione individua i punti della sentenza impugnata che vengono contestati e offre argomenti a sostegno di tale motivo.

2.   Valutazione

84.

Con il secondo motivo di impugnazione, la Marine Harvest sostiene che il Tribunale, ritenendo che la Commissione poteva infliggere ammende distinte, una per violazione dell’obbligo di notifica previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, l’altra per violazione dell’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ha violato il principio del ne bis in idem, il principio di imputazione, ovvero i principi che disciplinano il concorso di infrazioni.

a)   Sulla ricevibilità

85.

La Commissione sostiene che il motivo relativo alla violazione del principio di imputazione sia irricevibile in quanto non sarebbe suffragato da argomenti giuridici e non individuerebbe alcun errore specifico del Tribunale ( 30 ).

86.

Sono dell’avviso che detta eccezione di irricevibilità debba essere respinta.

87.

In primo luogo, l’impugnazione soddisfa il requisito di cui all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, nel senso che contiene gli argomenti di diritto invocati. Infatti, l’impugnazione precisa che il principio di imputazione è un principio generale del diritto dell’Unione europea (si fa riferimento all’«Anrechnungsprinzip» del diritto tedesco e alle conclusioni di due avvocati generali) ( 31 ); cosa tali principi comportino (che la prima sanzione sia presa in considerazione nel commisurare la seconda); e perché tale principio si applichi alla presente causa (si applica quando il principio del ne bis in idem non trova applicazione) ( 32 ).

88.

In secondo luogo, come previsto dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione indica chiaramente che essa impugna i punti da 339 a 344 della sentenza impugnata.

b)   Nel merito

1) Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

89.

Nella prima parte del suo secondo motivo di impugnazione, la Marine Harvest fa valere la violazione del principio del ne bis in idem o, in subordine, del principio di imputazione. Esaminerò uno alla volta ciascuno di questi motivi.

i) Sul motivo vertente sulla violazione del principio del ne bis in idem

90.

La Marine Harvest sostiene che il Tribunale ha violato il principio del ne bis in idem ritenendo che un’unica condotta, vale a dire la realizzazione dell’acquisizione del dicembre 2012, possa essere sanzionata con l’irrogazione di ammende distinte, una per violazione dell’obbligo di notifica di una concentrazione prima della sua realizzazione, previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, l’altra per violazione dell’obbligo di sospendere la realizzazione di una concentrazione fino a quando questa non sia stata dichiarata compatibile, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento.

91.

Secondo la giurisprudenza, il principio del ne bis in idem, oggi cristallizzato nell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), deve essere rispettato nei procedimenti diretti all’irrogazione di ammende in materia di diritto della concorrenza. In tal senso, tale principio vieta che un’impresa venga condannata o perseguita un’altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile ( 33 ).

92.

Ne consegue che il principio del ne bis in idem – la cui applicazione all’irrogazione di ammende per violazione degli obblighi imposti alle imprese dal regolamento n. 139/2004 deriva dalla giurisprudenza citata al paragrafo precedente – presenta due elementi: i) la condotta deve essere la stessa (componente idem); e ii) la precedente decisione deve essere definitiva (componente bis).

93.

Ritengo che il motivo vertente sulla violazione del principio del ne bis in idem deve essere respinto. Sebbene la condotta valutata dalla Commissione come una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 sia la medesima, il requisito della presenza di una precedente decisione non è soddisfatto.

94.

Come accennato al paragrafo precedente, nessuna difficoltà deriva dalla componente idem.

95.

Secondo la giurisprudenza in materia di diritto della concorrenza, l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta alla triplice condizione dell’identità dei fatti nelle due fattispecie, dell’unità del contravventore e dell’unità dell’interesse giuridico tutelato ( 34 ).

96.

In primo luogo, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 deriva dagli stessi fatti relativi alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

97.

Certo, si può sostenere che la violazione della prima disposizione è dovuta alla mancata notifica dell’SPA a seguito della sua conclusione in data 14 dicembre 2012, mentre la violazione della seconda disposizione è dovuta al perfezionamento, quattro giorni dopo, dell’acquisizione del dicembre 2012.

98.

Va tuttavia rilevato che la mancata notifica dell’SPA non costituisce di per sé una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, dato che tale disposizione richiede la notifica delle concentrazioni «prima della loro realizzazione». Non sussiste violazione di tale disposizione qualora un’impresa si astenga semplicemente dal notificare una concentrazione «dopo la conclusione dell’accordo». La violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 deriva dalla realizzazione di una concentrazione che non è stata notificata. Per contro, a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89, l’articolo 4, paragrafo 1, imponeva che le concentrazioni fossero notificate «entro una settimana dalla conclusione dell’accordo», cosicché la mancata notifica di una concentrazione (entro una settimana) costituiva di per sé una violazione di tale disposizione.

99.

Pertanto, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 deriva dal perfezionamento dell’acquisizione del dicembre 2012, che ha realizzato la concentrazione prima della sua notifica. Ne consegue che la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 deriva dagli stessi fatti (la conclusione dell’acquisizione del dicembre 2012), con la conseguenza che la prima condizione di cui al precedente paragrafo 95, ossia l’identità dei fatti, è soddisfatta.

100.

In secondo luogo, il contravventore è, in entrambi i casi, la Marine Harvest. Dato che quest’ultima ha acquisito il controllo esclusivo della Morpol, l’obbligo di notificare la concentrazione prima della sua realizzazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 ( 35 ) e l’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento riguardavano entrambi la Marine Harvest.

101.

In terzo luogo, l’interesse giuridico tutelato da entrambi gli obblighi è il medesimo, vale a dire impedire la realizzazione di concentrazioni prima che queste siano notificate e autorizzate dalla Commissione, evitando così qualsiasi danno alla concorrenza che possa derivare da tale realizzazione anticipata, conformemente ai considerando 5 e 6 del regolamento n. 139/2004 ( 36 ).

102.

Di conseguenza, le tre condizioni di cui al precedente paragrafo 95 sono soddisfatte.

103.

Tuttavia, come indicato al precedente paragrafo 93, le difficoltà derivano dalla componente bis, con la conseguenza che il principio del ne bis in idem non trova applicazione nel caso di specie.

104.

Infatti, perché si applichi il principio del ne bis in idem, deve esserci una decisione precedente, in base alla quale viene inflitta un’ammenda allo stesso soggetto per la stessa condotta. Ciò deriva dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 91, che subordina il divieto di doppia sanzione all’esistenza di «una precedente decisione non più impugnabile». Ciò deriva anche dalla formulazione dell’articolo 50 della Carta, che prevede che la persona sia «già stata assolta o condannata in via definitiva».

105.

Al contrario, se, come in questo caso, non esiste una decisione precedente e vengono inflitte due ammende con un’unica decisione, il principio del ne bis in idem non si applica.

106.

Ciò è stato confermato in una recente sentenza, in cui la Corte ha stabilito che il principio del ne bis in idem non si applica ad una situazione in cui un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia inflitto due ammende con un’unica decisione, una per la violazione delle norme in materia di concorrenza dell’Unione europea e l’altra per la violazione delle norme sulla concorrenza nazionali ( 37 ). Mentre, nel caso di specie, le due ammende sono state inflitte per la violazione di due disposizioni del diritto dell’Unione europea, vale a dire l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, alla luce delle mie osservazioni di cui al precedente paragrafo 104, non vedo alcun motivo per cui la soluzione adottata da tale sentenza non dovrebbe applicarsi al caso di specie.

107.

Inoltre, ciò è coerente con la sentenza LG Display e LG Display Taiwan/Commissione. La Commissione aveva adottato una decisione con la quale aveva constatato che i produttori di pannelli a cristalli liquidi avevano violato l’articolo 101 TFUE (in prosieguo: la «prima decisione»). Tuttavia, i fornitori giapponesi di tali pannelli erano stati esclusi dall’ambito di applicazione della prima decisione e la Commissione aveva avviato un altro procedimento nei confronti di tali fornitori giapponesi, che era ancora in corso (in prosieguo: il «secondo procedimento»). Il Tribunale ha sostenuto che il principio del ne bis in idem non poteva essere invocato a sostegno del ricorso diretto all’annullamento della prima decisione ( 38 ). Tale principio poteva essere invocato solo a sostegno di un ricorso diretto all’annullamento della decisione che avrebbe chiuso il secondo procedimento. Secondo il Tribunale, «il principio del ne bis in idem non può assumere alcun rilievo nei confronti della [prima decisione], la cui esistenza costituisce una condizione sine qua non affinché il principio in questione possa essere invocato nei confronti del secondo procedimento» ( 39 ).

108.

Ciò è conforme anche alla sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, con la quale la Corte ha annullato, per motivi procedurali, una decisione con la quale la Commissione aveva inflitto un’ammenda per violazione dell’articolo 101 TFUE. La Corte ha ritenuto che il principio del ne bis in idem non osta alla riattivazione delle procedure sanzionatorie da parte della Commissione e all’imposizione di una nuova ammenda. Infatti, in tale situazione, l’ammenda inflitta con la nuova decisione non si aggiunge, ma sostituisce l’ammenda inflitta con la prima decisione. La precedente ammenda, per così dire, non esiste più ( 40 ).

109.

La mia conclusione esposta al precedente paragrafo 105 non è rimessa in discussione dalle tre sentenze su cui si basa la Marine Harvest, vale a dire le sentenze Beneo Orafti, Coop de France Bétail et Viande e a./Commissione, e Transcatab/Commissione ( 41 ).

110.

In tali sentenze, con un’unica decisione venivano irrogate molteplici sanzioni. Nel constatare che non vi era alcuna violazione del principio del ne bis in idem, gli organi giurisdizionali dell’Unione europea non si sono basati sul fatto che non esistesse una decisione precedente, ma sui seguenti motivi: una delle misure in questione non costituiva una sanzione ( 42 ); non vi era unità dei contravventori ( 43 ); e non vi era né identità dei fatti né unità dei contravventori ( 44 ).

111.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Marine Harvest, la circostanza che i giudici dell’Unione europea non si sono basati sull’inesistenza di una decisione precedente, non implica che sia stato ritenuto che il principio del ne bis in idem si applichi quando con un’unica decisione sono irrogate molteplici sanzioni. Ciò significa semplicemente che gli organi giurisdizionali dell’Unione europea non hanno giudicato necessario considerare tale questione, in ragione del carattere cumulativo delle condizioni secondo cui i fatti devono essere gli stessi, l’autore della violazione lo stesso, l’interesse giuridico tutelato lo stesso e secondo cui deve esserci una precedente decisione non più impugnabile. Pertanto se, come è avvenuto in tutte e tre le sentenze, una delle prime tre condizioni non è soddisfatta, non è necessario valutare se sia soddisfatta la condizione dell’esistenza di una precedente decisione.

112.

Concludo che il Tribunale non ha commesso un errore nel dichiarare, al punto 319 della sentenza impugnata, che il principio del ne bis in idem non si applica al caso di specie in quanto le due ammende sono state irrogate con un’unica decisione.

ii) Sul motivo relativo alla violazione del principio di imputazione

113.

La Marine Harvest sostiene che, qualora la Corte dovesse respingere il motivo relativo alla violazione del principio del ne bis in idem, dovrebbe comunque constatare una violazione del principio di imputazione, che impone di prendere in considerazione la prima sanzione inflitta nel configurare la seconda sanzione.

114.

A mio parere, tale motivo deve essere respinto.

115.

Secondo la giurisprudenza, la possibilità di un cumulo di sanzioni, l’una dell’Unione europea, l’altra nazionale, a seguito di due procedimenti paralleli che perseguono fini diversi e la cui ammissibilità deriva dal particolare sistema di ripartizione delle competenze fra l’Unione europea e gli Stati membri in materia di intese, è soggetta al rispetto del principio di equità. Ciò implica che, nel configurare le ammende, la Commissione deve tener conto delle sanzioni che sono state già irrogate alla stessa impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nell’Unione europea ( 45 ).

116.

Come risulta dalla giurisprudenza citata al paragrafo precedente, questo principio, noto come principio di imputazione o principio contabile, si applica a situazioni in cui procedimenti paralleli sono condotti dalla Commissione (in base alle norme sulla concorrenza dell’Unione europea) e dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro (in base alle norme sulla concorrenza nazionali). Come già menzionato in precedenza ( 46 ), in tali situazioni non si applica il principio del ne bis in idem. L’obbligo di tener conto della prima ammenda nel configurare la seconda mitiga le conseguenze della disapplicazione del principio del ne bis in idem.

117.

Tuttavia, il principio di imputazione non si applica nel caso di procedimenti paralleli condotti dalla Commissione e dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato esterno all’Unione. In tale situazione la Commissione può, ma non è tenuta a farlo, prendere in considerazione le ammende inflitte da quest’ultima autorità ( 47 ). E ciò persino qualora, in tal caso, il principio del ne bis in idem non si applichi per mancata identità degli interessi giuridici tutelati ( 48 ). Pertanto, non condivido l’argomento della Marine Harvest secondo cui il principio di imputazione, o principio contabile, «si applica in tutti quei casi in cui il principio del ne bis in idem non sia pienamente applicabile».

118.

Non condivido nemmeno l’affermazione della Marine Harvest secondo cui il principio di imputazione sarebbe «un principio generale del diritto dell’Unione europea». A tale riguardo, rilevo che la dichiarazione dell’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni nella causa Kraaijenbrink, su cui si basa la Marine Harvest, secondo cui «nel diritto [dell’Unione europea] esiste un principio generale di imputazione in forza del quale occorre tenere conto delle pene già inflitte se il reo viene condannato a seguito di un secondo procedimento per i medesimi fatti» ( 49 ), non è stata avallata dalla Corte ( 50 ). Inoltre, anche se la Corte avesse seguito la proposta dell’avvocato generale Sharpston e riconosciuto il principio di imputazione come principio generale, ciò non avrebbe comunque alcuna incidenza sul caso di specie. Infatti, in base alle parole dell’avvocato generale Sharpston, tale principio si applicherebbe in presenza di «un secondo procedimento» che, nella fattispecie, non esiste.

119.

Inoltre, dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 115 risulta che, perché si applichi il principio di imputazione, devono esistere procedimenti paralleli dinanzi, da un lato, alla Commissione e, dall’altro, all’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro. Laddove non vi siano procedure parallele perché, come nel caso di specie, agisce solo la Commissione, non vi è motivo di applicare tale giurisprudenza.

120.

A tal proposito, desidero sottolineare che la presente causa riguarda il controllo delle concentrazioni nell’Unione europea, che è regolato dal principio dello «sportello unico» secondo il quale non possono mai esistere procedimenti paralleli dinanzi alla Commissione e all’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ( 51 ). Pertanto, il principio di imputazione, che mira a mitigare le conseguenze del sistema di giurisdizione parallela finalizzato all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, non può entrare in gioco. Ne consegue che, quando un’unica condotta è soggetta a due disposizioni che appartengono allo stesso ordinamento giuridico ( 52 ), la questione dell’eventuale irrogazione di due sanzioni dovrebbe essere valutata in base ai principi che disciplinano il concorso di infrazioni in tale ordinamento giuridico e non in base al principio di imputazione.

121.

Concludo che il motivo relativo alla violazione del principio di imputazione deve essere respinto.

122.

Per completezza, vorrei ricordare che, in risposta ad un quesito della Corte, la Marine Harvest ha sostenuto, in udienza, che il principio di imputazione costituisce espressione del principio di proporzionalità.

123.

Concordo con la Commissione che il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità è irricevibile.

124.

Pur ammettendo che il principio di imputazione sia, in ultima analisi, espressione dell’obbligo di proporzionalità delle ammende, ciò non toglie nulla al fatto che, nella sua impugnazione dinanzi alla Corte, la Marine Harvest non ha sollevato un motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità. Non ha contestato i punti da 579 a 631 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha respinto il motivo relativo alla sproporzione delle ammende. Ciò è in contrasto con l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, il quale richiede che l’impugnazione contenga i motivi e gli argomenti di diritto.

125.

Concludo che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta.

2) Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione

i) Introduzione

126.

Nella seconda parte del suo secondo motivo di impugnazione la Marine Harvest sostiene che il diritto internazionale e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono principi che disciplinano il concorso di infrazioni. Secondo la Marine Harvest, tali principi richiedono che, qualora la stessa condotta rientri nell’ambito di applicazione di più di una norma giuridica, ma una norma sia più specifica dell’altra, debba essere applicata solo la prima. La Marine Harvest sostiene che la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 costituisce un’infrazione più specifica della violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento e che, pertanto, unicamente la prima disposizione deve essere applicata alla sua condotta. La Marine Harvest dichiara che da ciò consegue che il Tribunale ha erroneamente confermato la conclusione della Commissione secondo cui la condotta della Marine Harvest ha comportato una violazione sia dell’articolo 4, paragrafo 1, che dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e che era possibile irrogare ammende distinte.

127.

Ritengo che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione debba essere accolta. Esporrò di seguito i motivi per cui sono giunto a tale conclusione.

128.

Intendo innanzitutto ricordare che, come ho già precedentemente illustrato ai paragrafi 98 e 99, la condotta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 è la medesima, vale a dire la conclusione dell’acquisizione del dicembre 2012. L’omissione, da parte della Marine Harvest, di notificare la conclusione della SPA non costituisce una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento in quanto, affinché tale disposizione sia violata, non è sufficiente che una concentrazione non sia notificata a seguito della conclusione di un accordo. Tale disposizione viene violata solo se viene realizzata una concentrazione non notificata. Pertanto, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 deriva dalla realizzazione di una concentrazione in assenza di preventiva notifica. È pacifico che la stessa condotta costituisce una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

129.

Di conseguenza, si tratta di stabilire se, qualora la stessa condotta (la conclusione dell’acquisizione del dicembre 2012) rientri nell’ambito di applicazione di due norme del diritto dell’Unione europea (articolo 4, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004), la Commissione possa constatare la violazione di queste due norme o se debba constatare la violazione di una sola norma.

130.

Vorrei sottolineare che, come ha affermato il Tribunale al punto 348 della sentenza impugnata, non esistono, a quanto mi risulta, norme che disciplinino il concorso di infrazioni nel diritto della concorrenza dell’Unione europea.

131.

Tuttavia, la legislazione penale degli Stati membri prevede principi che disciplinano il concorso di infrazioni. Occorre pertanto prendere in considerazione tali principi al fine di determinare se da essi si possa trarre ispirazione per rispondere alla domanda posta al precedente paragrafo 129.

132.

Pertanto, in primo luogo, esaminerò i principi che disciplinano il concorso di infrazioni negli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri. In secondo luogo, esaminerò se sia possibile trarre ispirazione da questi principi. A mio parere, se, come nel caso di specie, la stessa condotta rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, e la violazione di una delle due norme presuppone la violazione dell’altra, solo la prima dovrebbe applicarsi. In terzo luogo, valuterò se la violazione di una di queste due norme assorbe la violazione dell’altra. A mio parere, la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 assorbe la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. In quarto luogo, trarrò le conclusioni da tale indagine e proporrò di annullare la sentenza impugnata e di annullare parzialmente la decisione in questione.

ii) Sui principi che disciplinano il concorso di infrazioni negli ordinamenti giuridici degli Stati membri

133.

La Marine Harvest si basa sulla dottrina tedesca del «conflitto apparente» o «falso conflitto» (in tedesco: unechte Konkurrenz).

134.

Secondo il diritto tedesco, la stessa condotta può essere considerata come violazione di diverse norme di legge (situazione di «conflitto puro», in tedesco: echte Konkurrenz). In tal caso, viene irrogata una sola sanzione. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco), tale unica sanzione non può superare la sanzione massima più elevata per la violazione delle norme in questione e non può essere inferiore alla sanzione minima più elevata per la violazione di tali norme ( 53 ).

135.

Tuttavia, una condotta che rientri nell’ambito di applicazione di più norme di legge può anche essere considerata come violazione di una sola norma. Questo perché l’applicazione di tale norma preclude l’applicabilità dell’altra (situazione di «conflitto apparente» o «falso conflitto», in tedesco: unechte Konkurrenz). Una situazione di «conflitto apparente» o «falso conflitto» si verifica quando: i) una norma di legge, pur includendo tutti gli elementi di un’altra norma, contiene un elemento aggiuntivo (principio di «specialità», in tedesco: Spezialität); ii) una norma di legge esclude esplicitamente o materialmente l’applicazione di un’altra norma (principio di «sussidiarietà», in tedesco: Subsidiarität); oppure iii) una norma di legge appartiene al cosiddetto «corso tipico degli eventi» che porta alla violazione di un’altra norma, quindi la prima viene regolarmente violata assieme alla seconda (principio di «consunzione», in tedesco: Konsumtion). In una situazione di «conflitto apparente» o «falso conflitto», si applica un’unica sanzione, dato che la condotta in questione ha violato una sola norma ( 54 ).

136.

Si possono anche prendere in considerazione, a titolo esemplificativo, i principi che regolano il concorso di infrazioni nel diritto francese, ai quali la Marine Harvest ha fatto riferimento, tra gli altri ordinamenti giuridici.

137.

Secondo il diritto francese, quando la stessa condotta rientri nell’ambito di applicazione di più norme giuridiche, solitamente si riscontra la violazione di una sola norma ( 55 ). Ad esempio, la stessa condotta non può integrare contemporaneamente i reati di stupro e di aggressione. Verrà applicato solo il divieto di stupro ed escluso quello di aggressione ( 56 ). Questo è il caso in cui tutte le norme applicabili tutelano il medesimo bene comune. L’infrazione che prevale e si ritiene che sia stata commessa ad esclusione delle altre è quella sanzionata con la pena massima più elevata (lo stupro prevale sulla violenza); oppure quella che assorbe l’altra infrazione perché la seconda è stata commessa al solo scopo di commettere la prima, o perché la seconda è un passaggio preliminare della prima ( 57 ); oppure quella che, secondo il principio specialia generalibus derogant, è più specifica. Di conseguenza, è irrogata solamente una sanzione ( 58 ).

138.

Tuttavia, si può ritenere che la stessa condotta violi più di una norma di legge. Questo è il caso, in particolare, quando le norme in oggetto tutelano beni comuni diversi ( 59 ). In tal caso, in linea di principio, si applica l’articolo 132-3 del Code pénal (codice penale francese), che prevede che, nel corso dello stesso procedimento, possa essere irrogata una sola sanzione della stessa natura ( 60 ), entro il limite del massimo legale consentito ( 61 ). Tuttavia, è possibile che, in via eccezionale, non venga applicata la regola di irrogare una sola sanzione della stessa natura, con il risultato che vengono applicate sanzioni separate, seppur entro il limite del massimo legale consentito ( 62 ).

iii) Sulla possibilità di ispirarsi ai principi degli ordinamenti giuridici degli Stati membri per quanto riguarda la violazione, con la stessa condotta, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

139.

Nel caso di specie, la medesima condotta rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Per analogia con i principi degli ordinamenti giuridici nazionali prima descritti, mi sembra che la questione sia se una di queste due disposizioni assorba l’altra.

140.

Propongo che, in tal caso, si applichi solo la norma che assorbe l’altra, escludendo quest’ultima, con la conseguenza che può essere irrogata una sola sanzione alla Marine Harvest (opzione 1) ( 63 ). In caso contrario, entrambe le norme devono essere applicate al caso di specie. Tuttavia, in tale situazione, sorge un’altra questione, vale a dire la possibilità di irrogare sanzioni separate. Si può ritenere che debbano essere irrogate sanzioni separate, poiché la Marine Harvest ha commesso infrazioni distinte (opzione 2); oppure che debba essere irrogata una sola sanzione, poiché queste due infrazioni derivano dalla medesima condotta (opzione 3); oppure che debbano essere irrogate due sanzioni, a condizione, tuttavia, che il loro importo totale non superi il limite del 10% previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 ( 64 ) poiché, ancora una volta, le due infrazioni derivano dalla stessa condotta ( 65 ) (opzione 4).

141.

Vorrei sottolineare che, mentre le opzioni 1 e 3, se scelte, comporterebbero l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui accerta una violazione di più di una disposizione e infligge più di un’ammenda, le opzioni 2 e 4 non comporterebbero l’annullamento, parziale o totale, di tale decisione. Per quanto riguarda, in particolare, l’opzione 4, devo osservare che l’importo totale delle ammende inflitte alla Marine Harvest, pari a EUR 20000000, rappresenta meno dell’1% del fatturato delle imprese interessate ( 66 ), quindi è ben al di sotto del tetto massimo del 10% previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004.

142.

Ritengo che la condotta con cui una concentrazione viene realizzata prima della sua notifica e prima che sia dichiarata compatibile con il mercato interno debba essere considerata come violazione di una sola norma, ossia dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. In altre parole, ritengo che, tra le quattro opzioni considerate nei due paragrafi precedenti, dovrebbe essere seguita l’opzione 1. Esporrò di seguito i motivi per cui sono giunto a tale conclusione.

iv) La violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 assorbe la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

143.

Come indicato in precedenza, sono del parere che il perfezionamento dell’acquisizione del dicembre 2012 costituisca una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e non dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

144.

In primo luogo, come evidenziato al precedente paragrafo 101, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 hanno lo stesso obiettivo. Entrambi cercano di impedire la realizzazione di concentrazioni prima che queste siano notificate e dichiarate compatibili, evitando così qualsiasi danno alla concorrenza che possa derivare da una tale realizzazione anticipata. Pertanto, queste due disposizioni tutelano lo stesso bene giuridico e non vedo perché dovrebbero essere applicate congiuntamente.

145.

Inoltre, mi sembra che l’eventuale danno alla concorrenza non derivi dalla mancata notifica in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, ma dalla realizzazione di una concentrazione che non è stata dichiarata compatibile, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Ne consegue che qualsiasi danno alla concorrenza derivante dalla realizzazione anticipata di una concentrazione deve essere considerato una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e non dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

146.

In secondo luogo, vorrei sottolineare che la mancata notifica di una concentrazione è un passo preliminare alla sua realizzazione. Infatti, perché un’impresa dovrebbe omettere di notificare una concentrazione? O cerca di evitare l’esame da parte della Commissione, oppure non è a conoscenza del fatto che l’operazione costituisce una concentrazione di dimensioni rilevanti a livello dell’Unione europea. In entrambi i casi, essa procederà alla realizzazione della concentrazione.

147.

In terzo luogo, desidero sottolineare che, mentre l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 prevede che le concentrazioni siano «notificate (…) prima della loro realizzazione», l’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento vieta che una concentrazione sia realizzata «prima di essere notificata» (prima parte) e «prima di essere stata dichiarata compatibile» (seconda parte). Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, prima parte, del regolamento n. 139/2004 definiscono la medesima violazione e disciplinano la stessa situazione in cui una concentrazione viene realizzata prima di essere notificata ( 67 ).

148.

A tal riguardo, va osservato che, come illustrato al precedente paragrafo 98, non è possibile violare unicamente l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Ciò era possibile a norma del regolamento n. 4064/89 che richiedeva, nel testo originario dell’articolo 4, paragrafo 1, che le concentrazioni fossero notificate entro una settimana dalla conclusione dell’accordo. Pertanto, quando una concentrazione veniva notificata un mese dopo la conclusione dell’accordo ma prima della sua realizzazione, la parte notificante violava l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 4064/89, ma non l’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Ciò non è più possibile in quanto il regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio ( 68 ) ha abolito il termine di notifica di una settimana (in quanto tale termine è stato considerato superfluo «dato che di norma è nell’interesse delle parti procedere quanto prima possibile alla notificazione in modo da ottenere una decisione in tempi rapidi» ( 69 ) e, in pratica, non era applicato rigorosamente in quanto la Commissione si dimostrava flessibile nel concedere proroghe) ( 70 ).

149.

Va inoltre rilevato che, in pratica, la Commissione non ha inflitto, a quanto mi consta, un’ammenda unicamente per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 o del regolamento n. 4064/89. In tutti i casi in cui la Commissione ha inflitto un’ammenda per la violazione di tale disposizione, un’altra ammenda è stata inflitta, con la stessa decisione, per la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 4064/89 o del regolamento n. 139/2004 ( 71 ).

150.

Per contro, è possibile violare l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 senza violare l’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Quando una concentrazione viene realizzata dopo la sua notifica, ma prima che sia dichiarata compatibile ( 72 ), la parte notificante viola l’articolo 7, paragrafo 1, seconda parte, del regolamento n. 139/2004, che vieta la realizzazione di una concentrazione prima che sia dichiarata compatibile. Tuttavia, non sussiste alcuna violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Inoltre, secondo la sentenza Ernst & Young, la realizzazione, prima della notifica di una concentrazione, di una operazione che contribuisce alla modifica del controllo viola l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 ( 73 ). Tuttavia, in tale situazione, non vi è alcuna violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento poiché tale operazione contribuisce alla, ma non realizza la, modifica del controllo e non costituisce, pertanto, una concentrazione che deve essere notificata.

151.

Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, pur contenendo, nella prima parte, tutti gli elementi dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, contiene, nella seconda parte, un elemento aggiuntivo. A mio parere, ne consegue che la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 assorbe la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

152.

Pertanto, sono del parere che la realizzazione di una concentrazione prima della sua notifica e della dichiarazione di compatibilità costituisce unicamente una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Tale condotta non costituisce una duplice violazione dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento.

v) Il Tribunale ha erroneamente confermato la conclusione della Commissione secondo cui la Marine Harvest ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

153.

Il Tribunale ha respinto il motivo relativo alla violazione dei principi che disciplinano il concorso di infrazioni in quanto, da un lato, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 erano soggette allo stesso tetto del 10%, con la conseguenza che nessuna di queste due disposizioni poteva essere considerata prevalente sull’altra (punto 350 della sentenza impugnata); e, dall’altro, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, non era più specifica della violazione dell’articolo 7, paragrafo 1 (punti da 351 a 362) ( 74 ).

154.

In primo luogo, vorrei sottolineare che la circostanza che entrambe le infrazioni sono soggette allo stesso limite massimo non dimostra che nessuna delle due abbia la precedenza sull’altra. Questo è un elemento da prendere in considerazione, tanto più che, ai sensi del regolamento n. 4064/89, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, era soggetta ad un’ammenda compresa tra EUR 1000 ed EUR 50000, mentre la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento era soggetta allo stesso tetto del 10% come lo è oggi. Tuttavia, occorre tener conto di altri fattori per determinare se un’infrazione abbia la precedenza sull’altra. Occorre tener conto, ad esempio, della natura delle infrazioni (mancata notifica o realizzazione anticipata), del fatto che un’infrazione (mancata notifica) è un tipico passaggio preliminare dell’altra (realizzazione anticipata); e del fatto che un’infrazione, pur contenendo tutti gli elementi costitutivi dell’altra, ha un ambito di applicazione più ampio. In particolare, la constatazione del Tribunale, ai punti 294, 295 e 306 della sentenza impugnata, secondo cui la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 «comporta necessariamente la violazione» dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, ma non l’inverso, avrebbe dovuto indurlo a concludere che quest’ultima disposizione prevale sull’altra. Tuttavia, non vi è alcun riferimento a tale conclusione nella valutazione, da parte del Tribunale, del motivo relativo alla violazione dei principi che disciplinano il concorso di infrazioni.

155.

In secondo luogo, intendo rilevare che il Tribunale ha esaminato se la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 costituisse un’infrazione più specifica rispetto alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Non ha esaminato lo scenario inverso, ovvero se la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 fosse più specifica rispetto a quella di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

156.

La ragione di tale omissione è che l’eccezione in questione non è stata sollevata. La Marine Harvest ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 costituisce un’infrazione più specifica rispetto alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Essa non ha sostenuto che la seconda infrazione fosse più specifica rispetto alla prima ( 75 ).

157.

Tuttavia, ciò non toglie nulla al fatto che il Tribunale non avrebbe potuto concludere, al punto 373 della sentenza impugnata, che «nella fattispecie, non esiste una disposizione applicabile in via principale», per il solo motivo che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non era «applicabile in via principale» rispetto all’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il Tribunale sarebbe potuto giungere a tale conclusione solo se avesse ritenuto, non solo che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non ha precedenza sull’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento, cosa che ha fatto, ma anche che la seconda disposizione non ha precedenza sulla prima, cosa che non ha fatto. La constatazione che «non esiste una disposizione applicabile in via principale» implica la constatazione preliminare che nessuna delle due disposizioni in questione prevalga sull’altra ( 76 ). Mi pare che, giungendo alla conclusione che non esisteva una «disposizione applicabile in via principale» a seguito dell’esame di una sola delle due possibili ipotesi, il Tribunale non ha tratto le dovute conclusioni dalle sue stesse constatazioni, di cui ai punti da 294 a 306 della sentenza impugnata.

158.

A mio avviso, non si può obiettare che l’illegittimità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 dovrebbe essere dichiarata prima che si possa constatare che la realizzazione di una concentrazione, che non è stata notificata né dichiarata compatibile, costituisce violazione di una, e non di due, disposizioni di tale regolamento.

159.

A tal riguardo, devo rilevare che, al punto 306 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, sebbene «il quadro normativo attuale [sia] insolito», la Marine Harvest «non solleva alcuna eccezione di illegittimità per quanto riguarda talune disposizioni del regolamento n. 139/2004».

160.

Sebbene la Marine Harvest non abbia sollevato un’eccezione di illegittimità né dinanzi al Tribunale né nell’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, in udienza essa ha sostenuto che l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 è illegittimo.

161.

Come sostiene la Commissione, tale eccezione di illegittimità è irricevibile in quanto non è stata sollevata dinanzi al Tribunale ( 77 ).

162.

Tuttavia, a mio avviso, la dichiarazione di illegittimità dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 non costituisce un presupposto necessario per dichiarare che non è possibile infliggere ammende separate ai sensi di tale disposizione e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento per aver realizzato una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

163.

Infatti, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non specifica se la Commissione possa infliggere ammende ai sensi della lettera a) e della lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di entrambe le lettere (ossia, quando la concentrazione è realizzata in violazione, rispettivamente, dell’obbligo di notifica e dell’obbligo di sospensione). È vero che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non stabilisce che la Commissione possa infliggere un’ammenda ai sensi della lettera a) oppure della lettera b) qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione di ciascuna lettera. Tuttavia, ciò nulla toglie al fatto che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non consente espressamente alla Commissione di infliggere ammende ai sensi della lettera a) e della lettera b) quando entrambe le lettere sono applicabili. Pertanto, la constatazione che la Commissione non può infliggere ammende distinte per la violazione, con la medesima condotta, degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 è conforme all’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.

164.

Concludo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti da 372 a 374, che la Commissione potesse infliggere ammende separate alla Marine Harvest per la violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, senza violare i principi che disciplinano il concorso di infrazioni.

165.

Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione è fondata.

166.

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. Essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ritengo sia questo il caso.

167.

Dai motivi esposti ai precedenti paragrafi da 143 a 152 risulta che la Commissione ha erroneamente ritenuto che, dando esecuzione all’acquisizione del dicembre 2012 prima di essere notificata e dichiarata compatibile, la Marine Harvest abbia violato l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e, di conseguenza, abbia erroneamente imposto alla Marine Harvest un’ammenda di EUR 10000000 per la violazione di tale disposizione.

168.

È pertanto necessario accogliere il motivo sollevato dalla Marine Harvest dinanzi al Tribunale, relativo alla violazione dei principi che disciplinano il concorso di infrazioni e annullare, da un lato, l’articolo 1 della decisione controversa nella parte in cui accerta una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e, dall’altro, l’articolo 2 di tale decisione, che infligge un’ammenda di EUR 10000000 alla Marine Harvest per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

VI. Conclusione

169.

Propongo pertanto che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 26 ottobre 2017, Marine Harvest/Commissione (T‑704/14, EU:T:2017:753);

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione, del 23 luglio 2014, che infligge un’ammenda per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (Caso M.7184 – Marine Harvest/Morpol), nella parte in cui rileva che, attuando una concentrazione di dimensioni rilevanti a livello dell’Unione nel periodo dal 18 dicembre 2012 al 30 settembre 2013, la Marine Harvest ASA ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»);

annullare l’articolo 2 della decisione della Commissione del 23 luglio 2014;

condannare la Commissione a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Marine Harvest ASA.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Sentenza del 26 ottobre 2017, Marine Harvest/Commissione (T‑704/14, EU:T:2017:753; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

( 3 ) Decisione che infligge un’ammenda per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (caso M.7184 - Marine Harvest/Morpol) (C(2014) 5089 final).

( 4 ) Decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 (Caso M.6850 – Marine Harvest/Morpol) (C(2013) 6449 final).

( 5 ) Regolamento del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

( 6 ) Prima della sua acquisizione da parte della Marine Harvest, la Morpol era quotata alla Borsa di Oslo (Norvegia). Anche la Marine Harvest è quotata alla Borsa di Oslo.

( 7 ) Come all’allegato I al regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento n. 139/2004 (GU 2004, L 133, pag. 1).

( 8 ) V. punti da 7 a 9 della decisione di autorizzazione.

( 9 ) V. punti da 85 a 88 della decisione controversa.

( 10 ) V. punti da 100 a 119 della decisione controversa.

( 11 ) I cinque motivi dedotti dinanzi al Tribunale facevano valere, rispettivamente, un errore manifesto in diritto e in fatto in quanto la decisione impugnata ha respinto l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 139/2004 (primo motivo); un errore manifesto in diritto e in fatto in quanto la decisione impugnata ha concluso che la ricorrente era negligente (secondo motivo); la violazione del principio del ne bis in idem (terzo motivo); un errore manifesto in diritto e in fatto nell’infliggere ammende alla ricorrente (quarto motivo); e un errore manifesto in diritto e in fatto e difetto di motivazione per quanto riguarda la fissazione dell’importo delle ammende (quinto motivo). Poiché, dinanzi alla Corte, la Marine Harvest contesta unicamente la valutazione del Tribunale del primo e del terzo motivo sollevati dinanzi a quest’ultimo, mi limiterò a riassumere solamente la valutazione da parte del Tribunale di questi due motivi.

( 12 ) GU 2008, C 95, pag. 1.

( 13 ) Sentenza del 23 febbraio 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione (T‑282/02, EU:T:2006:64, punto 104).

( 14 ) Per completezza (in quanto la Marine Harvest non fa riferimento a tale profilo), va osservato che dal 12 novembre 2013, la Marine Harvest era l’unico azionista della Morpol (v. supra, paragrafo 11).

( 15 ) Come spiegato nella decisione controversa, sebbene l’acquisizione, da parte della Marine Harvest, di una partecipazione del 48,5% nella Morpol non conferisse alla Marine Harvest il controllo di diritto di tale società, ne conferiva il controllo di fatto. Ciò era dovuto, da un lato, all’ampia dispersione delle rimanenti partecipazioni azionarie e, dall’altro, ad una maggioranza semplice delle azioni presenti e votanti alle assemblee degli azionisti della Morpol, sufficiente a far approvare una mozione come la nomina del consiglio di amministrazione o l’approvazione dei dividendi e, alla luce del tasso di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, il signor M. (la cui partecipazione nella Marine Harvest è stata ottenuta con l’acquisizione del dicembre 2012) ha sempre rappresentato un’ampia maggioranza dei voti espressi in tali assemblee (v. punti da 48 a 84 della decisione controversa).

( 16 ) Non mi soffermerò sulla seconda ipotesi prevista dal considerando 20 del regolamento n. 139/2004 (serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve), dato che, da un lato, la Marine Harvest si basa esclusivamente sulla prima situazione prevista da tale considerando (operazioni collegate da vincolo condizionale) e, dall’altro, il Tribunale non ha esaminato la seconda ipotesi (v. punti 97, 98 e 149 della sentenza impugnata).

( 17 ) Sentenza del 23 febbraio 2006 (T‑282/02, EU:T:2006:64, punto 109) (il corsivo è mio).

( 18 ) Proposta dell’11 dicembre 2002, di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (in prosieguo: la «proposta della Commissione») (GU 2003, C 20, pag. 4).

( 19 ) Regolamento del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1989, L 395, pag. 1). Il regolamento n. 4064/89 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 139/2004.

( 20 ) Il corsivo è mio. Devo precisare che, sebbene le parole «provided that the transactions taken as a whole satisfy the requirements of paragraph 1» (a condizione che l’operazione nel
suo insieme sia conforme alla definizione del paragrafo 1) siano impiegate nella versione inglese dell’articolo 3, paragrafo 4, della proposta della Commissione, esse non compaiono nella versione francese di tale disposizione. Comunque, esse sono presenti nelle versioni tedesca, spagnola, italiana e portoghese. Sembra che l’errore nella versione francese sia stato corretto dal Consiglio (cfr. le versioni inglese e francese del documento del Consiglio del 24 ottobre 2003, n. 13892/03).

( 21 ) Come sottolineato da un documento di lavoro della Commissione presentato al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) durante i lavori preparatori del regolamento n. 139/2004, che la Commissione ha prodotto dinanzi alla Corte. Da tale documento risulta che la Commissione ha portato all’attenzione del Consiglio il fatto che, se l’articolo 3, paragrafo 4, della sua proposta non fosse stato adottato, si sarebbero dovute valutare più operazioni che in passato, vale a dire sulla base del concetto di «concentrazione unica». Ciò ha portato ad un compromesso con il Coreper, in base al quale l’articolo 3, paragrafo 4, della proposta della Commissione non è stato accolto, ma è stata aggiunta una frase al considerando 23 del regolamento n. 4064/89, ora considerando 20 del regolamento n. 139/2004. La frase è quella citata al precedente paragrafo 48.

( 22 ) Il corsivo è mio. Lo stesso paragrafo afferma inoltre che le operazioni sono connesse sotto il profilo giuridico se «gli accordi stessi sono collegati tra loro da un legame di condizionalità reciproca» e che sono connesse sotto il profilo fattuale se una valutazione economica ha stabilito che «ciascuna delle operazioni dipenda necessariamente dalla conclusione delle altre» (i corsivi sono miei).

( 23 ) Sentenza del 23 febbraio 2006 (T‑282/02, EU:T:2006:64).

( 24 ) In tal caso, non si porrebbe la questione sull’applicabilità dell’esenzione dalla clausola di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 all’acquisizione del dicembre 2012 e non sarebbe necessario esaminare la seconda parte del primo motivo di impugnazione.

( 25 ) Sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 52).

( 26 ) Sentenza del 12 dicembre 2012, Electrabel/Commissione (T‑332/09, EU:T:2012:672, punto 246).

( 27 ) Osservo che la Marine Harvest si basa solo sulla prima ipotesi prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 (offerte pubbliche di acquisto). Tuttavia, per completezza, esaminerò anche la seconda situazione prevista da tale disposizione (serie di operazioni su valori mobiliari) poiché, da un lato, l’argomento della Marine Harvest basato sulla ratio di tale disposizione riguarda in realtà la seconda ipotesi e, dall’altro, il Tribunale ha esaminato la seconda ipotesi (v. punti da 73 a 82 e 176 della sentenza impugnata).

( 28 ) Vorrei precisare che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 4064/89 (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004) ha esentato solo le offerte pubbliche dall’obbligo di sospensione. Tale esenzione è stata estesa a una serie di operazioni su valori mobiliari dal regolamento n. 139/2004.

( 29 ) Dal paragrafo 188 del Libro verde si evince che l’applicazione dell’obbligo di sospensione alle acquisizioni striscianti può essere considerata «impraticabile» e dal paragrafo 76 della sintesi delle risposte al Libro verde consegue che è difficile determinare «quando l’obbligo di notifica sorge in un’acquisizione strisciante» (in altre parole, quale sia la quota decisiva la cui acquisizione conferisce il controllo dell’impresa oggetto dell’acquisizione). Per questi motivi, il regolamento (CE) n. 139/2004 ha esteso l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’obbligo di sospensione a una serie di operazioni su valori mobiliari. V. Libro verde sulla revisione del regolamento n. 4064/89, presentato dalla Commissione l’11 dicembre 2001 (in prosieguo: il «Libro verde») (COM(2001) 745 definitivo), e la sintesi delle risposte ricevute al Libro verde, disponibile sul sito web della Direzione generale della Concorrenza della Commissione.

( 30 ) Vorrei precisare che la Commissione non ha sollevato dinanzi alla Corte l’irricevibilità del motivo relativo alla violazione del principio del ne bis in idem o del motivo relativo alla violazione dei principi che disciplinano il concorso di infrazioni.

( 31 ) Ossia le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Kraaijenbrink (C‑367/05, EU:C:2006:760, paragrafi 56, 5861), e dell’avvocato generale Bot nella causa Beneo Orafti (C‑150/10, EU:C:2011:164, nota 43).

( 32 ) Ricordo che il motivo relativo alla violazione del principio di imputazione è sollevato in subordine, vale a dire se la Corte dovesse ritenere che non vi sia violazione del principio del ne bis in idem.

( 33 ) Sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 59); del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, punto 94), e del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie (C‑617/17, EU:C:2019:283, punto 28).

( 34 ) Sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 338), e del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, punto 97). Per completezza, vorrei precisare che la rilevanza della terza condizione di cui al precedente paragrafo 95, ossia l’unità dell’interesse giuridico tutelato, è stata messa in discussione. Secondo la giurisprudenza, le norme in materia di concorrenza dell’Unione europea e quelle nazionali perseguono «fini diversi» (v. sentenza del 13 febbraio 1969, Wilhelm e a., 14/68, EU:C:1969:4, punto 11) e quindi tutelano interessi giuridici diversi. Ne consegue che il principio del ne bis in idem non osta a che alla stessa impresa siano inflitte ammende distinte per la violazione, da un lato, delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e, dall’altro, delle norme nazionali in materia di concorrenza. Tuttavia, la rilevanza della condizione secondo cui l’interesse giuridico tutelato deve essere lo stesso è contestata in quanto, in primo luogo, tale condizione non si applica in settori del diritto dell’Unione europea diversi dal diritto della concorrenza (v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Toshiba Corporation e a., C‑17/10, EU:C:2011:552, paragrafo 116, e dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Menci, C‑524/15, EU:C:2017:667, paragrafo 27), e, in secondo luogo, è in contrasto con la crescente convergenza delle norme in materia di concorrenza comunitarie e nazionali e con il decentramento nell’applicazione delle norme sulla concorrenza dell’Unione europea determinato dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli [articoli 101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). 1) (v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Toshiba Corporation e a., C‑17/10, EU:C:2011:552, paragrafi da 121 a 123; conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2018:976, paragrafo 48; e Veenbrink, M., ’Bringing Back Unity: Modernizing the Application of the Non Bis in Idem Principle’, World Competition, 2019, Volume 42, prima ed., pagg. da 67 a 86). Tale questione, tuttavia, non si pone nel caso di specie, per le ragioni esposte infra al paragrafo 101.

( 35 ) V. articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 139/2004.

( 36 ) V. sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371, punti 4142).

( 37 ) Sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie (C‑617/17, EU:C:2019:283, punto 35).

( 38 ) Le ricorrenti, destinatarie della prima decisione, hanno sostenuto che il secondo procedimento poteva comportare non solo ammende per i fornitori giapponesi, ma anche nuove ammende nei loro confronti.

( 39 ) Sentenza del 27 febbraio 2014, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione (T‑128/11, EU:T:2014:88, punto 242).

( 40 ) Sentenza del 15 ottobre 2002 (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 62). V., anche, sentenza del 1o luglio 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commissione (T‑24/07, EU:T:2009:236, punti 190191). Il principio del ne bis in idem impedirebbe tuttavia probabilmente la ripresa del procedimento se la decisione della Commissione fosse annullata nel merito, in quanto ciò equivarrebbe ad una «assoluzione» (sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 24; e conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:317, paragrafo 27).

( 41 ) Sentenze del 18 dicembre 2008, Coop de France Bétail et Viande e a./Commissione (C‑101/07 P e C‑110/07 P, EU:C:2008:741); del 21 luglio 2011, Beneo Orafti (C‑150/10, EU:C:2011:507); e del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione (T‑39/06, EU:T:2011:562).

( 42 ) Sentenza del 21 luglio 2011, Beneo Orafti (C‑150/10, EU:C:2011:507, punti 7074).

( 43 ) Sentenze del 18 dicembre 2008, Coop de France Bétail et Viande e a./Commissione (C‑101/07 P e C‑110/07 P, EU:C:2008:741, punti 128130), e del 13 dicembre 2006, FNCBV/Commissione (T‑217/03 e T‑245/03, EU:T:2006:391, punti 342344).

( 44 ) Sentenza del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione (T‑39/06, EU:T:2011:562, punti da 254 a 259). L’impugnazione proposta avverso tale sentenza è stata respinta (ordinanza del 13 dicembre 2012, Transcatab/Commissione, C‑654/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:806).

( 45 ) Sentenze del 13 febbraio 1969, Wilhelm e a. (14/68, EU:C:1969:4, punto 11); del 6 aprile 1995, Sotralentz/Commissione (T‑149/89, EU:T:1995:69, punto 29), e del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione (T‑43/02, EU:T:2006:270, punto 290).

( 46 ) V. nota 34.

( 47 ) Sentenze del 29 giugno 2006, Showa Denko/Commissione (C‑289/04 P, EU:C:2006:431, punti da 57 a 60); del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione (C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punti da 33 a 36); del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione (C‑328/05 P, EU:C:2007:277, punti da 31 a 34), e del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 75).

( 48 ) Sentenze del 29 giugno 2006, Showa Denko/Commissione (C‑289/04 P, EU:C:2006:431, punti da 50 a 56), del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione (C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punti da 28 a 32); del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione (C‑328/05 P, EU:C:2007:277, punti da 24 a 30), e del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 75).

( 49 ) C‑367/05, EU:C:2006:760, paragrafo 58.

( 50 ) Sentenza del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink (C‑367/05, EU:C:2007:444).

( 51 ) V. considerando 8 e 11 e articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004. La Commissione ha competenza esclusiva per esaminare le concentrazioni a livello dell’Unione europea, ossia le concentrazioni che raggiungono le soglie di fatturato di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento (a meno che la Commissione non decida di rinviare una concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, o dell’articolo 9 del regolamento n. 139/2004).

( 52 ) Nel caso di specie, l’ordinamento giuridico dell’Unione europea, più precisamente, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

( 53 ) V. Brögelmann, ’Methodik der Strafzumessung’, Juristische Schulung, 2002, pag. 903 (v. pag. 905).

( 54 ) Ad esempio, quando la stessa condotta è contemplata dal paragrafo 212 del codice penale tedesco, che vieta l’omicidio, e dal paragrafo 223 di tale codice, che vieta le lesioni corporali, si applica solo la disposizione precedente. V. Schönke/Schröder Strafgesetzbuch, 30a edizione, 2019, Vorbemerkungen zu den §§ 52 ff.

( 55 ) V. Rassat, M.-L., Droit pénal général, Ellipses, 4a edizione, 2017, paragrafo 242.

( 56 ) V. sentenza della Cour de cassation, chambre criminelle (Corte di cassazione, Francia, sezione penale) del 6 gennaio 1999 (n. 98-80.730).

( 57 ) Ad esempio, una persona non può essere giudicata colpevole, da un lato, di riciclaggio dei proventi di una frode commessa dal suo complice e, dall’altro, di occultamento. Infatti, la circostanza che i fondi ottenuti con la frode siano stati versati sul conto bancario di tale persona, il che equivale al reato di occultamento, non è «altro che un passaggio preliminare» all’acquisto, con tali fondi, di un bene, che costituisce il reato di riciclaggio dei proventi della frode. Pertanto, un soggetto è stato dichiarato colpevole solamente di riciclaggio (v. sentenza della Cour de cassation, chambre criminelle [Corte di cassazione, Francia, sezione penale] del 26 ottobre 2016, n. 15-84.552).

( 58 ) V. Dreyer, E., Droit pénal général, LexisNexis, 4a edizione, 2016, paragrafi 632 e 633.

( 59 ) Ad esempio, se le stesse persone sequestrano un aeromobile e prendono in ostaggio il pilota, l’equipaggio e i passeggeri di tale aeromobile, possono essere ritenute colpevoli di due reati, ossia il sequestro di aeromobili e la presa di ostaggi. Infatti, tali reati tutelano interessi diversi, rispettivamente la libera circolazione nello spazio aereo e la vita delle persone e delle vittime (v. sentenza della Cour de cassation, chambre criminelle [Corte di cassazione, Francia, sezione penale] del 27 novembre 2003, n. 83-93.975).

( 60 ) Le pene detentive sono tutte della stessa natura. Analogamente, le ammende sono tutte della stessa natura.

( 61 ) V. Pradel, J., Droit pénal général, Éditions Cujas, 20a edizione, 2014, paragrafo 342(4°).

( 62 ) V. sentenza della Cour de cassation, chambre criminelle (Corte di cassazione, Francia, sezione penale) del martedì 9 dicembre 2014 (n. 13-85.937). In tale sentenza, la Cour ha dichiarato, da un lato, che la stessa condotta costituisce una violazione, da un lato, del divieto di omicidio colposo e, dall’altro, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori. In secondo luogo, tale giudice ha dichiarato che «sanzioni distinte della stessa natura possono essere inflitte per tali infrazioni, a condizione che, come nel caso di specie, il loro ammontare totale non superi il massimo consentito dalla legge».

( 63 ) Vorrei sottolineare che la mia proposta si limita strettamente alla violazione, con la stessa condotta, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Ciò non pregiudica in alcun modo la possibilità, per la Commissione, di infliggere più di un’ammenda alla stessa impresa qualora accerti più violazioni, da parte di tale impresa, dell’art. 101 TFUE. In effetti, la situazione nel caso di specie è quella in cui la stessa condotta viola molteplici disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. La questione, quindi, è se tali disposizioni definiscano la stessa infrazione, o se una assorba l’altra, nel qual caso entrambe non dovrebbero potersi applicare alla medesima condotta. Per contro, quando la Commissione infligge più di un’ammenda alla stessa impresa sulla base dell’articolo 101 TFUE, ciò è dovuto al fatto che, con condotte diverse, tale impresa ha violato più di una volta la stessa disposizione del diritto della concorrenza dell’Unione europea, vale a dire il divieto di accordi e pratiche concordate di cui all’articolo 101 TFUE. La questione, in tal caso, è se vi siano effettivamente molteplici violazioni dell’articolo 101 TFUE, nel qual caso possono essere inflitte molteplici ammende; oppure se le condotte illecite in questione costituiscano un’unica e medesima violazione dell’articolo 101 TFUE, nel qual caso può essere inflitta una sola ammenda. Si tratta di una questione completamente diversa da quella qui analizzata.

( 64 ) In base a tale disposizione, le ammende non possono superare il 10% del fatturato totale delle imprese interessate.

( 65 ) Il che, suppongo, implicherebbe che la coerenza con il principio di proporzionalità (qualora fosse sollevata in un caso futuro) dovrebbe essere valutata in relazione all’importo totale delle ammende, non in relazione a ciascuna ammenda considerata singolarmente.

( 66 ) V. nota 5 della decisione controversa.

( 67 ) Tale situazione può verificarsi, in particolare, quando le parti ritengono che la loro operazione non costituisca una concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004 (ad esempio, perché hanno acquisito una partecipazione di minoranza che ritengono insufficiente a conferire il controllo dell’obiettivo), o che la concentrazione non ha dimensioni rilevanti a livello dell’Unione europea.

( 68 ) Regolamento del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento n. 4064/89 (GU 1997, L 180, pag. 1).

( 69 ) V. paragrafo 182 del Libro Verde, citato alla precedente nota 29.

( 70 ) V.Levy, N., e Cook, C., European Merger Control Law: A Guide to the Merger Regulation, LexisNexis, 2003, paragrafo 17.03[3].

( 71 ) La Commissione ha inflitto ammende per la realizzazione di una concentrazione prima che questa venisse notificata e dichiarata compatibile in cinque casi: i) Decisione della Commissione, del 18 febbraio 1998, relativa all’irrogazione di un’ammenda per mancata notifica e per aver posto in essere una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 7, paragrafo 1del regolamento n. 4064/89 (caso n. IV/M.920 - Samsung/AST); (ii) Decisione della Commissione, del 10 febbraio 1999, che impone ammende per omessa notificazione e per la realizzazione di tre operazioni di concentrazione in violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 4064/89 (caso n. IV/M.969 - A.P.Møller); iii) Decisione della Commissione, del 10 giugno 2009, che infligge un’ammenda per attuazione anticipata di un’operazione di concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 4064/89 (caso COMP/M.4994 - Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône); (iv) Decisione della Commissione, del 24 aprile 2018, che infligge ammende ad Altice N.V., a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, per aver violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento (caso M.7993 - Altice/PT Portogallo); e (v) la decisione controversa. Quattro di tali decisioni si basano sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 4064/89 o del regolamento n. 139/2004; una sulla sola violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 4064/89 (decisione nel caso M.4994 - Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône); nessuna per violazione del solo articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 4064/89 o del regolamento n. 139/2004. Vorrei precisare che il 27 giugno 2019 è stata adottata una sesta decisione con la quale la Commissione ha inflitto alla Canon un’ammenda di 28 milioni di euro per aver parzialmente realizzato la sua acquisizione della Toshiba Medical Systems. Sembra che l’ammenda sanzioni la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, dato che il comunicato stampa della Commissione afferma che «Canon ha violato sia l’obbligo di notifica che l’obbligo di sospensione» (v. comunicato stampa della Commissione del 27 giugno 2019, IP/19/3429 - la decisione non è stata ancora pubblicata).

( 72 ) Tale situazione può verificarsi, in particolare, quando le parti non sono a conoscenza di ciò che costituisce una realizzazione ai sensi del regolamento n. 139/2004, o quando ritengono erroneamente che si applichi l’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

( 73 ) Sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 52).

( 74 ) Intendo sottolineare che i punti da 363 a 371 della sentenza impugnata affrontano la questione se «in generale» (v. punto 371) e nella giurisprudenza dei giudici internazionali, i principi che disciplinano il concorso di infrazioni impediscano che infrazioni distinte derivino dalla stessa condotta. La questione cruciale, tuttavia, è se, ai sensi del regolamento n. 139/2004, i principi che disciplinano il concorso di infrazioni impediscano che infrazioni distinte derivino dalla stessa condotta.

( 75 ) Vorrei precisare che, mentre nella sua impugnazione dinanzi alla Corte la Marine Harvest ha sostenuto che la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 ha precedenza sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, in udienza essa ha assunto la posizione opposta e ha sostenuto che la seconda infrazione ha una portata più ampia e, pertanto, assorbe la prima, che non è altro che un guscio vuoto.

( 76 ) A tal riguardo, occorre rilevare che lo stesso Tribunale non sembra convinto che la mancanza di una disposizione applicabile in via principale derivi dalla sola constatazione che la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non prevale sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. Infatti, in tal caso, non sarebbe stato necessario che il Tribunale si basasse anche sul fatto che la violazione di entrambe le disposizioni è soggetta allo stesso limite massimo.

( 77 ) V. ordinanza del 20 gennaio 2009, Sack/Commissione (C-38/08 P, EU:C:2009:21, punti da 21 a 24).

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