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Document 62018CA0684

    Causa C-684/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — World Comm Trading Gfz SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Articoli da 184 a 186 – Principio di neutralità dell’IVA – Rettifica della detrazione dell’imposta operata inizialmente – Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne di beni)

    GU C 255 del 3.8.2020, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 255/5


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — World Comm Trading Gfz SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

    (Causa C-684/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Articoli da 184 a 186 - Principio di neutralità dell’IVA - Rettifica della detrazione dell’imposta operata inizialmente - Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne di beni)

    (2020/C 255/05)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Bucureşti

    Parti

    Ricorrente: World Comm Trading Gfz SRL

    Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che le autorità tributarie nazionali devono imporre a un soggetto passivo una rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata inizialmente, qualora, a seguito dell’ottenimento, da parte di quest’ultimo, di riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, tali autorità ritengano che la detrazione operata inizialmente fosse superiore a quella cui tale soggetto passivo aveva diritto.

    2)

    L’articolo 185 della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che una rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente è obbligatoria nei confronti di un soggetto passivo avente sede in uno Stato membro anche qualora il fornitore di tale soggetto passivo abbia cessato le proprie attività in tale Stato membro e detto fornitore non possa più, per tale motivo, chiedere il rimborso di una parte dell’IVA che ha versato.


    (1)  GU C 44 del 4.2.2019.


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