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Document 62018CA0628

Causa C-628/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia [Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Mercato degli strumenti finanziari – Direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/1034 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria]

GU C 72 del 1.3.2021, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-628/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Mercato degli strumenti finanziari - Direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/1034 - Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione - Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria)

(2021/C 72/02)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, G. von Rintelen e B. Rous Demiri, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: Mihelič Žitko, A. Dežman Mušič e N. Pintar Gosenca, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: S. Eisenberg, agente), Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente), Repubblica d’Austria (rappresentante: G. Hesse, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 93 della direttiva 2014/65, come modificata dalla direttiva 2016/1034.

2)

La Repubblica di Slovenia è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 750 000.

3)

La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


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