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Document 62018CA0621

    Causa C-621/18: Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 10 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regno Unito) — Andy Wightman e a. / Secretary of State for Exiting the European Union (Rinvio pregiudiziale — Articolo 50 TUE — Notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione europea — Conseguenze della notifica — Diritto di revoca unilaterale della notifica — Presupposti)

    GU C 65 del 18.2.2019, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 65/19


    Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 10 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regno Unito) — Andy Wightman e a. / Secretary of State for Exiting the European Union

    (Causa C-621/18) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Articolo 50 TUE - Notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione europea - Conseguenze della notifica - Diritto di revoca unilaterale della notifica - Presupposti))

    (2019/C 65/24)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    Court of Session (Scotland), Edinburgh

    Parti

    Ricorrenti: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

    Convenuto: Secretary of State for Exiting the European Union

    con l’intervento di: Chris Leslie, Tom Brake

    Dispositivo

    L’articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, la menzionata disposizione consente a tale Stato membro, fintanto che non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra detto Stato membro e l’Unione europea o, in mancanza di siffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo, eventualmente prorogato in conformità di tale paragrafo, di revocare unilateralmente la notifica, in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali. La revoca in parola è finalizzata a confermare l’appartenenza dello Stato membro di cui trattasi all’Unione europea in termini immutati per quanto riguarda il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso.


    (1)  GU C 445 del 10.12.2018.


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