Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0416

    Causa C-416/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019 — Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell’Unione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente — Decisione di un’autorità di uno Stato terzo — Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

    GU C 305 del 9.9.2019, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.9.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 305/24


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019 — Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-416/18 P) (1)

    (Impugnazione - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente - Decisione di un’autorità di uno Stato terzo - Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

    (2019/C 305/30)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)

    Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e J. Bauerschmidt, agenti)

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 aprile 2018, Azarov/Consiglio (T-190/16, non pubblicata, EU:T:2018:232), è annullata.

    2)

    La decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sostenute sia per il procedimento di primo grado sia per la presente impugnazione.


    (1)  GU C 301 del 27.8.2018.


    Top