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Document 62017TN0704

    Causa T-704/17: Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Spagna / Commissione

    GU C 424 del 11.12.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 424/53


    Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Spagna / Commissione

    (Causa T-704/17)

    (2017/C 424/77)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, agente)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il bando di concorso;

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo: violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1/58 e dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, a causa della limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra l’EPSO e il candidato, compreso l’atto di candidatura.

    2.

    Secondo motivo: violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, a causa dell’indebita limitazione della scelta della seconda lingua a tre lingue soltanto, ossia l’inglese, il francese e il tedesco, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione europea, nonché a causa della limitazione, nell’ambito dell’opzione 1, della scelta della lingua 3 alle sole lingue inglese, francese e tedesca, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione europea.

    3.

    Terzo motivo: arbitrarietà della limitazione della scelta alle sole lingue inglese, francese e tedesca, che integra una discriminazione in base alla lingua, vietata dall’articolo 1 del regolamento n. 1/58, dall’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari.


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