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Document 62017TN0696

    Causa T-696/17: Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commissione

    GU C 412 del 4.12.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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    Causa T-696/17: Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commissione

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    C4122017IT3710120171009IT0053371382

    Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commissione

    (Causa T-696/17)

    2017/C 412/53Lingua processuale: il neerlandese

    Parti

    Ricorrenti: Havenbedrijf Antwerpen NV (Anversa, Belgio) e Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV (Zeebrugge, Belgio) (rappresentanti: P. Wytinck, W. Panis e I. Letten, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare ricevibile la domanda di annullamento;

    annullare la decisione C(2017) 5174final della Commissione europea, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) — Regime tributario dei porti nel Belgio, a cui il Belgio ha dato esecuzione;

    in subordine, fissare un periodo transitorio sino al momento in cui la Commissione abbia completato il suo esame del trattamento fiscale dei diversi porti nell’UE, e in ogni caso per un intero anno;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’articolo 296 TFUE

    La Commissione viola l’articolo 107 TFUE, in quanto dichiara erroneamente che si configura un «mercato» sul quale le autorità portuali offrono i loro servizi.

    Le attività chiave delle autorità portuali, ossia consentire l’accesso al porto e mettere a disposizione terreni mediante concessioni demaniali, riguardano attività non economiche per loro natura. La Commissione ha quanto meno omesso di giustificare adeguatamente la sua conclusione opposta, in violazione dell’articolo 296 TFUE.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, in quanto la Commissione qualifica erroneamente il provvedimento come selettivo.

    L’assoggettamento delle autorità portuali al regime dell’imposta sulle persone giuridiche non costituisce una deroga al «sistema di riferimento» giacché l’imposta sulle persone giuridiche è di per sé un sistema di riferimento. L’assoggettamento delle autorità portuali all’imposta sulle persone giuridiche si spiega con il fatto che la gestione dei porti come demanio pubblico è una funzione pubblica che non è assoggettata all’imposta societaria. In sostanza le autorità portuali continuano a prestare un servizio pubblico, senza fini di lucro, conformemente alle condizioni fissate dal legislatore e soggetto a controllo amministrativo.

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, in quanto la deroga al sistema di riferimento è in ogni caso giustificata.

    Anche se l’imposta societaria dovesse essere considerata come il sistema di riferimento belga (quod non) un non-assoggettamento delle autorità portuali a detta imposta è giustificato. Ciò discende dalla coerenza globale del sistema tributario, nonché dal fatto che le ricorrenti non si trovano in una situazione di fatto e giuridica analoga a quella delle imprese soggette all’imposta societaria. Inoltre un assoggettamento all’imposta societaria avrebbe un effetto penalizzante.

    4.

    Quarto motivo, in ulteriore subordine, vertente su una domanda di concessione di un periodo transitorio sino al momento in cui la Commissione abbia completato il suo esame del regime tributario dei diversi porti nell’UE, e in ogni caso per un intero anno.

    Nella causa contro i Paesi Bassi, la Commissione ha concesso al legislatore di tale paese un intero anno per adeguare la sua normativa, e pertanto anche ai porti interessati un intero anno per prepararsi alla nuova situazione. Non sarebbe giustificato che le ricorrenti ricevessero un periodo più breve per adeguarsi alla nuova situazione.

    Vietare il provvedimento in uno Stato membro, mentre i porti in altri Stati membri possono ancora avvalersene, determina già un effetto sfavorevole sul «level playing field» (concorrenza ad armi pari) tra i porti (non tra le autorità portuali). Al contrario, invece di abolire una disuguaglianza, si crea una disparità tra i porti nei diversi Stati membri.

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