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Document 62017TN0462

Causa T-462/17: Ricorso proposto il 25 luglio 2017 — TO/AEA

GU C 347 del 16.10.2017, pp. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/32


Ricorso proposto il 25 luglio 2017 — TO/AEA

(Causa T-462/17)

(2017/C 347/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) del 22 settembre 2016 con cui si pone fine al rapporto di lavoro della parte ricorrente come agente contrattuale;

annullare la decisione dell’AEA del 20 aprile 2017, con cui si respinge il reclamo presentato dalla parte ricorrente il 21 dicembre 2016;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo calcolato in base alla perdita di 4 anni di stipendio, deducendo le indennità di disoccupazione da essa percepite durante tale periodo;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente una somma di EUR 3 500,00 a titolo di risarcimento per le spese legate alla risoluzione anticipata del suo contratto di locazione a Copenaghen, con riserva di aumento se necessario;

annullare la busta paga della parte ricorrente per il mese di settembre 2016, in quanto, in particolare, non include lo stipendio per il giorno 22 settembre 2016;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo di EUR 50 000,00 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dalla decisione di licenziamento del 22 settembre 2016;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo di EUR 5 000,00 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dalla violazione da parte dell’AEA dell’articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo di EUR 10 000,00 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dalla pressione psicologica su di essa esercitata da parte dall’AEA durante il periodo in cui era inabile al lavoro;

in estremo subordine, condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un mese di preavviso e un’indennità pari a un terzo del suo stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto, conformemente alle disposizioni previste all’articolo 84 del RAA;

condannare l’AEA alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 48, lettera b), del RAA.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 48, lettera b), e 16, paragrafo 2, del RAA.

3.

Terzo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità a motivo di discriminazione per quanto riguarda l’articolo 48, lettera b), del RAA.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 26 dello Statuto e sulla violazione dei diritti della difesa.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1) e dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 84 del RAA, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del dovere di sollecitudine.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

8.

Ottavo motivo, vertente su uno sviamento di potere.


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