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Document 62017TN0462
Case T-462/17: Action brought on 25 July 2017 — TO v EEA
Causa T-462/17: Ricorso proposto il 25 luglio 2017 — TO/AEA
Causa T-462/17: Ricorso proposto il 25 luglio 2017 — TO/AEA
GU C 347 del 16.10.2017, pp. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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16.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 347/32 |
Ricorso proposto il 25 luglio 2017 — TO/AEA
(Causa T-462/17)
(2017/C 347/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: TO (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) del 22 settembre 2016 con cui si pone fine al rapporto di lavoro della parte ricorrente come agente contrattuale; |
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annullare la decisione dell’AEA del 20 aprile 2017, con cui si respinge il reclamo presentato dalla parte ricorrente il 21 dicembre 2016; |
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condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo calcolato in base alla perdita di 4 anni di stipendio, deducendo le indennità di disoccupazione da essa percepite durante tale periodo; |
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condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente una somma di EUR 3 500,00 a titolo di risarcimento per le spese legate alla risoluzione anticipata del suo contratto di locazione a Copenaghen, con riserva di aumento se necessario; |
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annullare la busta paga della parte ricorrente per il mese di settembre 2016, in quanto, in particolare, non include lo stipendio per il giorno 22 settembre 2016; |
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condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo di EUR 50 000,00 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dalla decisione di licenziamento del 22 settembre 2016; |
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condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo di EUR 5 000,00 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dalla violazione da parte dell’AEA dell’articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
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condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo di EUR 10 000,00 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dalla pressione psicologica su di essa esercitata da parte dall’AEA durante il periodo in cui era inabile al lavoro; |
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in estremo subordine, condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un mese di preavviso e un’indennità pari a un terzo del suo stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto, conformemente alle disposizioni previste all’articolo 84 del RAA; |
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condannare l’AEA alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce otto motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 48, lettera b), del RAA. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 48, lettera b), e 16, paragrafo 2, del RAA. |
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3. |
Terzo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità a motivo di discriminazione per quanto riguarda l’articolo 48, lettera b), del RAA. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 26 dello Statuto e sulla violazione dei diritti della difesa. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1) e dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 84 del RAA, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del dovere di sollecitudine. |
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7. |
Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente su uno sviamento di potere. |