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Document 62017TN0320

    Causa T-320/17: Ricorso proposto il 25 maggio 2017 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/FEI

    GU C 256 del 7.8.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 256/31


    Ricorso proposto il 25 maggio 2017 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/FEI

    (Causa T-320/17)

    (2017/C 256/37)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri e C-N. Dede, avvocati)

    Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti (FEI)

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del convenuto di aggiudicazione comunicata alle ricorrenti il 16 marzo 2017, relativa all’offerta depositata dalle ricorrenti in risposta alla procedura di appalto pubblico (riferimento 2016-MIBO_IPA_PPI-002), con cui sono state informate del fatto che la loro offerta non era stata considerata come la più economica;

    condannare il convenuto al risarcimento, a favore delle ricorrenti, di danni punitivi per l’importo di EUR 100 000 (euro centomila); e

    condannare il convenuto a pagare le spese legali e altri costi, nonché le spese sostenute in relazione al presente ricorso, anche nel caso sia respinto.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un solo motivo, relativo al fatto che il convenuto avrebbe violato le norme di diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, i principi di trasparenza e le disposizioni delle direttive in materia di appalti pubblici, nonché la Guida Pratica del FEI, non avendo comunicato alle ricorrenti i punteggi assegnati all’offerta prescelta per ciascun criterio di aggiudicazione e un’analisi dettagliata dei punti di forza e di debolezza della loro offerta rispetto a quella prescelta. Le ricorrenti sostengono che il convenuto ha violato il principio di buona amministrazione pregiudicando il diritto delle ricorrenti ad un ricorso effettivo avverso la decisione impugnata.


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