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Document 62017TN0054

    Causa T-54/17: Ricorso proposto il 31 gennaio 2017 — CLF/Parlamento

    GU C 78 del 13.3.2017, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 78/41


    Ricorso proposto il 31 gennaio 2017 — CLF/Parlamento

    (Causa T-54/17)

    (2017/C 078/56)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Coalition for Life and Family (CLF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’articolo I.4.1 della decisione del convenuto del 12 dicembre 2016 (numero: FINS-2017-16) relativa alla riduzione del prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo fissato nonché al requisito di costituzione di una garanzia;

    condannare il convenuto alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, con il quale contesta una violazione dei trattati nonché delle norme relative alle loro esecuzione.

    La ricorrente ha sostenuto che la distinzione operata dal convenuto tra partiti politici a livello europeo di recente costituzione, e altri, che esistono già da tempo, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza quale principio generale di diritto dell’Unione.

    Inoltre, non dovrebbe essere chiesta alcuna garanzia ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE, EURATOM) n. 699/2012 (1) nonché dell’articolo 206, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (2) per le sovvenzioni di valore modesto.

    Non sussisterebbe poi alcun interesse del convenuto a che sia costituita una garanzia, poiché la ricorrente è rappresentata in sufficienti Stati membri con i deputati dei parlamenti nazionali e perciò non teme una perdita del suo status di partito politico europeo.

    Inoltre, non sarebbe affatto chiaro perché il convenuto dubiti che la ricorrente rispetti i valori fondamentali dell’Unione.

    Infine le misure si sarebbero dimostrate sproporzionate, poiché la ricorrente non è in grado di fornire garanzie, ed è minacciata di rovina economica in seguito al ritiro del sostegno finanziario, con conseguente distorsione della concorrenza politica. Ciò costituirebbe una profonda interferenza nei diritti fondamentali della ricorrente alla libertà di espressione e associazione (articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).


    (1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/201 (GU 2012, L 298, pag. 1).

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).


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