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Document 62017TJ0337
Judgment of the General Court (Fourth Chamber, Extended Composition) of 30 March 2022 (Extracts).#Air France-KLM v European Commission.#Case T-337/17.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022 (Estratti).
Air France-KLM contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito.
Causa T-337/17.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022 (Estratti).
Air France-KLM contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito.
Causa T-337/17.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:179
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
30 marzo 2022 ( *1 )
«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»
Nella causa T‑337/17,
Air France-KLM, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Wachsmann, A. de La Cotardière e A.‑E. Herrada, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Dawes e C. Giolito, in qualità di agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, all’annullamento parziale di tale decisione nonché alla riduzione dell’importo delle ammende che le sono state inflitte,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),
composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz, C. Iliopoulos, D. Spielmann e I. Reine, giudici,
cancelliere: E. Artemiou, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[omissis]
II. Procedimento e conclusioni delle parti
62 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. |
63 |
La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2017. |
64 |
La ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale il 3 gennaio 2018. |
65 |
La Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2018. |
66 |
Il 24 aprile 2019, su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato. |
67 |
Il 24 maggio 2019, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Queste ultime hanno risposto entro il termine impartito. |
68 |
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 12 giugno 2019. |
69 |
Il 18 giugno 2019, la ricorrente ha prodotto il documento richiesto dal Tribunale all’udienza del 12 giugno 2019. |
70 |
Il 24 giugno 2019, il Tribunale ha chiuso la fase orale del procedimento. |
71 |
Con ordinanza del 31 luglio 2020, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), ritenendo di non essere sufficientemente edotto e che occorresse invitare le parti a presentare le loro osservazioni relativamente ad un argomento sul quale esse non avevano dibattuto, ha ordinato la riapertura della fase orale del procedimento in applicazione dell’articolo 113 del regolamento di procedura. |
72 |
Le parti hanno risposto nel termine impartito ad una serie di quesiti posti dal Tribunale il 4 agosto 2020 e hanno poi presentato osservazioni sulle loro rispettive risposte. |
73 |
Con decisione del 6 novembre 2020, il Tribunale ha nuovamente chiuso la fase orale del procedimento. |
74 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
75 |
La Commissione chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
|
III. In diritto
[omissis]
A. Sulle conclusioni di annullamento
[omissis]
1. Sul primo motivo, relativo a profili di illegittimità nell’imputazione alla ricorrente delle pratiche della ex società Air France e della AF e di una parte delle pratiche della KLM
213 |
Il presente motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la Commissione le ha illegittimamente imputato pratiche della ex società Air France e della AF e una parte delle pratiche della KLM, è suddiviso in due parti, vertenti, la prima, su profili di illegittimità nell’imputazione, da parte della Commissione, alla ricorrente delle pratiche della AF a partire dal 15 settembre 2004 e di quelle della KLM a partire dal 5 maggio 2004 e, la seconda, su profili di illegittimità nell’imputazione da parte della Commissione alla ricorrente delle pratiche della ex società Air France intervenute tra il 7 dicembre 1999 e il 15 settembre 2004. |
214 |
Inoltre, la ricorrente contesta alla Commissione di avere affermato, al punto 1085 della decisione impugnata, che essa e la AF dovevano essere ritenute responsabili in solido del pagamento dell’ammenda a motivo della loro partecipazione all’infrazione. Infatti, la ricorrente non avrebbe partecipato ad alcun titolo, direttamente o indirettamente, alle pratiche invocate, cui avrebbe preso parte solo la AF. |
215 |
Il Tribunale si pronuncerà su tale censura congiuntamente alla seconda parte del presente motivo, in quanto esse sono intrinsecamente connesse. |
a) Sulla prima parte, relativa a profili di illegittimità nell’imputazione alla ricorrente delle pratiche della AF a partire dal 15 settembre 2004 e di quelle della KLM a partire dal 5 maggio 2004
216 |
La presente parte, con cui la ricorrente sostiene che la Commissione le ha illegittimamente imputato le pratiche della AF a partire dal 15 settembre 2004 e quelle della KLM a partire dal 5 maggio 2004, è suddivisa in quattro censure vertenti, la prima, su un errore nell’imputazione alla ricorrente delle pratiche della KLM dal 5 maggio al 15 settembre 2004, la seconda, sulla motivazione insufficiente del rigetto degli elementi che dimostrano l’autonomia della AF e della KLM, la terza, su errori nell’imputazione alla ricorrente delle pratiche della AF e della KLM a partire dal 15 settembre 2004 e, la quarta, sulla violazione dei principi di responsabilità personale e di personalità delle pene e delle sanzioni. |
217 |
Occorre esaminare anzitutto la seconda censura, vertente sul rispetto, da parte delle Commissione, delle forme sostanziali. |
1) Sulla seconda censura, relativa ad una motivazione insufficiente del rigetto degli elementi che dimostrano l’autonomia della AF e della KLM
218 |
La ricorrente sostiene che la Commissione non ha sufficientemente motivato il rigetto degli elementi che dimostrerebbero l’autonomia della AF e della KLM, limitandosi a fare implicitamente riferimento ad essi e ad asserire che, per quanto riguarda la AF, detti elementi non erano sufficienti per superare la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante. Secondo la ricorrente, la Commissione era invece tenuta ad esaminare concretamente tutti gli elementi diretti a dimostrare detta autonomia e a prendere una posizione circostanziata in merito al superamento della presunzione di responsabilità. Il mero rinvio, contenuto al punto 1083 della decisione impugnata, alla giurisprudenza citata al punto 1073 della medesima decisione nonché gli elementi elencati nell’allegato riservato di tale decisione non potrebbero essere sufficienti. Per quanto riguarda la KLM, l’obbligo di motivazione della Commissione sarebbe stato rafforzato in quanto essa avrebbe riconosciuto di non avere applicato la presunzione di responsabilità. Orbene, in tale decisione essa nemmeno menzionerebbe gli elementi diretti a dimostrare l’autonomia della KLM. Dinanzi al Tribunale, essa riconoscerebbe inoltre di non avere motivato, nella decisione di cui trattasi, il proprio diniego del carattere probante degli elementi prodotti durante il procedimento amministrativo. |
219 |
La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente. |
220 |
In limine, si deve ricordare che un’infrazione alle regole della concorrenza commessa da una società figlia può essere imputata alla società madre qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale società figlia non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 30). |
221 |
In una situazione del genere, infatti, poiché società madre e società figlia fanno parte di una stessa unità economica e formano pertanto una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la Commissione può emanare una decisione che infligga ammende alla società madre senza dover dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 31). |
222 |
Nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della società figlia la quale abbia infranto le regole dell’Unione in materia di concorrenza, la Corte ha precisato che, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della società figlia e, dall’altro, sussiste una presunzione iuris tantum secondo cui la medesima società madre esercita effettivamente una tale influenza (sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 32). |
223 |
Ciò premesso, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una società figlia sia detenuto dalla società società madre per presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della società figlia. La Commissione potrà poi ritenere la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla società figlia, a meno che tale società madre, cui incombe l’onere di superare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova per dimostrare che la propria società figlia si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 33). |
224 |
Peraltro, quando una decisione di applicazione delle regole dell’Unione in materia di diritto della concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei suoi destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, devono sopportare il peso di tale infrazione. Pertanto, nei confronti di una società madre ritenuta responsabile del comportamento illecito della società figlia, una simile decisione deve, in linea di principio, contenere un’esposizione dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 34). |
225 |
In particolare, nel caso di una decisione della Commissione che si fondi esclusivamente, nei confronti di taluni destinatari, sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, occorre constatare che la Commissione è in ogni caso tenuta – pena rendere detta presunzione, di fatto, assoluta – ad esporre in modo adeguato a tali destinatari i motivi per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti a superare detta presunzione (sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 35). |
226 |
Tuttavia, la Commissione non è affatto tenuta a fondarsi esclusivamente su detta presunzione. Infatti, nulla impedisce a detta istituzione di accertare l’esercizio effettivo, da parte di una società madre, di un’influenza determinante sulla società figlia attraverso altri elementi di prova o attraverso una combinazione di detti altri elementi con tale presunzione. Si tratta, in quest’ultimo caso, del metodo detto «della duplice base» (sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punti 36 e 37). |
227 |
Riguardo a una decisione che fonda l’imputabilità alla società madre di un’infrazione commessa dalla società figlia su un metodo che implica una duplice base, una valutazione globale degli elementi addotti dalla società madre, nella misura in cui sono rilevanti ai fini del superamento di detta presunzione, è in linea di principio conforme al grado di motivazione richiesto alla Commissione, dal momento che è idonea a consentire alla società madre di conoscere le ragioni per le quali la Commissione ha deciso di imputarle la responsabilità dell’infrazione commessa dalla società figlia (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 42). |
228 |
Infine, per costante giurisprudenza, sebbene la Commissione sia tenuta a motivare le proprie decisioni menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento e le considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la propria decisione, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo e in particolare che essa prenda posizione su elementi che siano manifestamente fuor di luogo, privi di significato o chiaramente secondari (v. sentenza del 6 febbraio 2014, Elf Aquitaine/Commissione, T‑40/10, non pubblicata, EU:T:2014:61, punto 168 e giurisprudenza citata). |
229 |
Nella specie, anzitutto, per quanto riguarda il rigetto degli elementi addotti dalla ricorrente per dimostrare l’autonomia della AF, la Commissione, dopo avere ricordato, ai punti da 1070 a 1073 della decisione impugnata, i principi applicabili all’identificazione delle persone ritenute responsabili di un comportamento illecito all’interno di una stessa unità economica, ha indicato, ai punti da 1081 a 1084 di tale decisione, quanto segue: «1081 Dipendenti della [AF] hanno partecipato all’infrazione dal 15 settembre 2004 al 14 febbraio 2006. 1082 Nello stesso periodo, tuttavia, [la ricorrente] deteneva il 100% dei diritti economici e dei diritti di voto nella [AF]. 1083 Conformemente alla giurisprudenza ricordata [al punto 6.1 di detta decisione], si è quindi presunto [che,] nel corso di tale periodo, [la ricorrente] abbia esercitato un’influenza determinante sulla [AF]. [La ricorrente] non ha fornito prove sufficienti per superare la presunzione che essa abbia esercitato un’influenza determinante sulla [AF]. Di conseguenza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo [CE‑Svizzera sul trasporto aereo], [la ricorrente] e la [AF] fanno parte della medesima impresa che ha commesso l’infrazione dal 15 settembre 2004 al 14 febbraio 2006. 1084 Oltre alla proprietà esclusiva, vi sono altri elementi che dimostrano che nel corso di detto periodo [la ricorrente] ha esercitato un’influenza determinante sulla [AF] o che quanto meno suffragano la presunzione in tal senso (v. l’allegato riservato [della medesima decisione] accessibile unicamente [alla ricorrente])». |
230 |
L’allegato riservato della decisione impugnata che elenca gli altri elementi di prova indicati al punto 1084 di detta decisione riporta, per quanto riguarda la AF, quanto segue: [riservato] ( 1 ) |
231 |
Ne consegue che, per imputare alla ricorrente le pratiche della AF, la Commissione si è basata sia sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, in ragione del controllo implicato dalla detenzione da parte della ricorrente della totalità del capitale della AF e dei diritti di voto associati alle azioni della AF, sia su un complesso di indizi volti a dimostrare tale esercizio effettivo. A questo proposito, essa si è basata, in primo luogo, sui poteri di direzione, di orientamento e di controllo della ricorrente sulle attività della AF attraverso i suoi vari organi societari, in secondo luogo, sull’esistenza di una struttura comune alla AF e alla KLM per quanto riguarda specificamente il trasporto merci e, in terzo luogo, sul cumulo di funzioni di vari dirigenti tra la ricorrente e la AF. |
232 |
Per quanto concerne poi il rigetto degli elementi addotti dalla ricorrente per dimostrare l’autonomia della KLM, la Commissione ha indicato, ai punti da 1086 a 1088 della decisione impugnata, quanto segue: «1086 Dipendenti della [KLM] hanno partecipato all’infrazione dal 21 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, vale a dire per l’intero periodo dell’infrazione. La KLM deve quindi essere considerata responsabile della sua partecipazione diretta all’infrazione. 1087 Come spiegato [al punto 2.2 di detta decisione], il 5 maggio 2004, [la ex società Air France] ha acquisito il controllo della KLM. Dal 5 maggio 2004, [la ricorrente] detiene il 97,5% dei diritti economici e il 49% dei diritti di voto nella KLM. 1088 Per le ragioni esposte nell’allegato riservato [di tale decisione] accessibile unicamente [alla ricorrente], la Commissione ritiene che a partire dal 5 maggio 2004 [la ricorrente] abbia esercitato un’influenza determinante su KLM». |
233 |
L’allegato riservato della decisione impugnata che elenca gli altri elementi di prova indicati al punto 1088 di detta decisione riporta, per quanto riguarda la KLM, quanto segue: [riservato] |
234 |
Ne consegue che, per imputare alla ricorrente le pratiche della KLM tra il 5 maggio 2004 e il 14 febbraio 2006, la Commissione si è fondata sia sul capitale e sui diritti di voto detenuti dalla ricorrente nella KLM, sia su un complesso di indizi supplementari volti a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante su quest’ultima. A tale proposito, essa si è basata, in primo luogo, sui poteri di direzione, di orientamento e di controllo della ricorrente sulle attività della KLM attraverso i suoi vari organi societari, in secondo luogo, sull’esistenza di una struttura comune alla AF e alla KLM per quanto riguarda specificamente il trasporto merci e, in terzo luogo, sul cumulo di funzioni di vari dirigenti tra la ricorrente e la KLM. |
235 |
Orbene, la ricorrente si era limitata ad affermare, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, di essere «una società holding senza alcuna attività operativa nel settore del trasporto aereo» e di non essere «stata in alcun modo implicata nelle asserite pratiche». |
236 |
Alla luce di quanto precede, non si può validamente addebitare alla Commissione di non avere fornito una motivazione circostanziata, conforme ai requisiti derivanti dalla giurisprudenza, per quanto riguarda il rigetto degli elementi che dimostrano l’autonomia della AF e della KLM. |
237 |
Inoltre, le quattro sentenze fatte valere dalla ricorrente nel ricorso, relativamente al livello di motivazione richiesto alla Commissione in presenza di elementi contrari dedotti durante il procedimento amministrativo e diretti a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, si collocavano in un contesto diverso dal caso di specie. |
238 |
Da un lato, la Corte, nella sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P, EU:C:2011:620), aveva tra l’altro tenuto conto di circostanze particolari relative a un cambiamento della precedente prassi decisionale della Commissione consistente nel fondarsi sistematicamente sul metodo della duplice base (v., in tal senso, ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione, C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60, punto 58). |
239 |
Dall’altro, occorre valutare la portata delle sentenze del 16 giugno 2011, Air liquide/Commissione (T‑185/06, EU:T:2011:275), del 16 giugno 2011, Edison/Commissione (T‑196/06, EU:T:2011:281), e del 27 novembre 2014, Alstom/Commissione (T‑517/09, EU:T:2014:999), alla luce della giurisprudenza della Corte, ricordata ai punti 226 e 227 supra, secondo cui la Commissione, allorché combina, come nel caso di specie per quanto riguarda l’imputazione delle pratiche della AF, gli elementi di prova dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante con la presunzione di tale esercizio, motiva sufficientemente il proprio rigetto degli elementi in senso contrario prodotti dall’impresa in questione ricorrendo ad una valutazione globale che non si pronuncia su ciascuno di detti elementi. |
240 |
La censura in esame deve pertanto essere respinta. |
2) Sulla prima censura, relativa ad un errore nell’imputazione alla ricorrente delle pratiche della KLM dal 5 maggio al 15 settembre 2004
241 |
La ricorrente fa valere di essere stata costituita sotto forma di società holding solo il 15 settembre 2004. Orbene, a suo avviso, una società madre non potrebbe essere considerata responsabile del comportamento illecito della sua società figlia per il periodo precedente all’acquisizione di tale società figlia quando quest’ultima prosegua la propria attività sul mercato rilevante dopo essere stata acquisita. Di conseguenza, essa sostiene di non poter essere ritenuta responsabile delle pratiche della KLM a partire dal 5 maggio 2004, contrariamente a quanto risulta dal punto 1089 della decisione impugnata. |
242 |
La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente. |
243 |
Nella specie, dal punto 1087 della decisione impugnata risulta che, dal 5 maggio 2004, la ricorrente detiene il 97,5% del capitale e il 49% dei diritti di voto nella KLM. |
244 |
È vero che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, l’entità che deteneva tale partecipazione e tali diritti di voto nella KLM al 5 maggio 2004 era denominata Air France SA, ossia la ex società Air France (v., a tale proposito, punto 53 supra). |
245 |
Tuttavia, è pacifico tra le parti che la ricorrente e la ex società Air France siano un’unica e medesima persona giuridica. È vero che la Commissione ha evocato la nozione di «successione giuridica» al punto 1080 della decisione impugnata. Tuttavia, dal suddetto punto e dal punto 22 di tale decisione risulta inequivocabilmente che la ex società Air France, a seguito di una trasformazione in holding e di un cambiamento di denominazione sociale, è «divenuta» la ricorrente. |
246 |
In particolare, la Commissione ha indicato, al punto 22, quanto segue: «Il 5 maggio 2004, [la ex società Air France] ha acquisito il controllo esclusivo della [KLM] a seguito dell’offerta pubblica di scambio [della ex società Air France] sulle azioni della KLM. Da tale data, [la ex società Air France] e la KLM fanno parte del gruppo [AF]‑KLM. Il15 settembre 2004, [la ex società Air France] si è trasformata in società holding ed è stata ridenominata [AF]‑KLM, mentre le attività di trasporto aereo d[ella ex società Air France] sono state trasferite a una società figlia chiamata “Air France Compagnie Aérienne”, ridenominata [AF]». |
247 |
La ricorrente ha quindi continuato, per quanto riguarda la detenzione del controllo della KLM dal 5 maggio al 15 settembre 2004, ad esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi che aveva acquisito quando si presentava ancora con la denominazione della ex società Air France. |
248 |
Di conseguenza, la ricorrente afferma a torto che, imputandole le pratiche della KLM dal 5 maggio al 15 settembre 2004, la Commissione l’ha considerata responsabile del comportamento illecito della sua società figlia per il periodo precedente alla sua acquisizione. |
249 |
Pertanto, la censura in esame deve essere respinta. |
3) Sulla terza censura, relativa ad errori nell’imputazione alla ricorrente delle pratiche della AF e della KLM a partire dal 15 settembre 2004
250 |
La ricorrente asserisce che la Commissione le ha imputato erroneamente pratiche della AF e della KLM a partire dal 15 settembre 2004, in quanto essa non avrebbe esercitato alcuna influenza determinante su tali società. Essa afferma di costituire, dal 15 settembre 2004, solo una holding finanziaria che non esercita alcuna attività nel settore del trasporto merci. Sostiene di avere semplicemente avuto, da un lato, un ruolo di coordinamento e di consolidamento finanziario consistente nel vigilare sul rispetto degli obblighi legali in materia contabile e in materia di comunicazione e di trasparenza finanziarie e, dall’altro, un ruolo nella definizione della strategia globale della AF e della KLM, senza tuttavia interferire con le loro attività operative e commerciali né impartire loro alcuna direttiva. La AF e la KLM determinerebbero in modo autonomo la loro politica commerciale, la loro strategia, il loro bilancio e la loro linea di condotta nel settore del trasporto merci. |
251 |
A tale proposito, la ricorrente ritiene che gli elementi invocati dalla Commissione nell’allegato riservato della decisione impugnata non dimostrino l’esercizio della sua influenza determinante sulla AF e sulla KLM. In primo luogo, essa deduce che il suo comitato di gestione strategica non ha mai rivolto «raccomandazioni vincolanti» alla AF e alla KLM. In secondo luogo, afferma che non esiste alcun rapporto gerarchico, attraverso il suo consiglio di amministrazione e il comitato di gestione strategica, tra essa, da una parte, e la AF e la KLM, dall’altra. Tutte le decisioni relative all’attività di trasporto merci della AF e della KLM nel periodo in questione sarebbero state affidate alla AF Cargo e alla KLM Cargo nonché al «Joint Cargo Management Committee» (in prosieguo: il «JCMC»). In terzo luogo, la ricorrente sottolinea che nessuno dei membri dei suoi organi direttivi menzionati in detto allegato che, durante il periodo in questione, facevano parte degli organi direttivi della AF o della KLM ha interferito con le attività di trasporto merci della AF o della KLM. In quarto luogo, sostiene che il JCMC costituisce solo un organo di coordinamento dell’attività di trasporto merci della AF e della KLM che interviene unicamente a livello di queste ultime, cosicché essa non avrebbe potuto utilizzarlo per interferire con la politica commerciale della AF o della KLM. |
252 |
La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente. |
253 |
In limine, occorre distinguere a seconda che la censura in esame sia diretta contro le valutazioni della Commissione relative all’imputazione delle pratiche della AF o contro quelle relative all’imputazione delle pratiche della KLM. |
254 |
Nel primo caso, tenuto conto della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante in ragione del controllo implicato dalla detenzione da parte della ricorrente della totalità del capitale della AF e dei diritti di voto associati alle azioni di quest’ultima, incombe a tale società madre, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 223 supra, fornire elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente che la sua società figlia si comportava in maniera autonoma sul mercato e, in tal modo, a superare detta presunzione. |
255 |
Nel secondo caso, in mancanza dell’applicazione della presunzione in parola, la ricorrente è tenuta solo a provare che la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che la KLM non determinava in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato. |
256 |
Nella specie, si deve rilevare che la ricorrente dirige vari argomenti contro elementi che la Commissione ha addotto nell’allegato riservato della decisione impugnata per dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante sulla AF. Occorre nondimeno tenere conto di tali argomenti per stabilire se la Commissione abbia correttamente ritenuto che la ricorrente non avesse superato la presunzione in parola. Si deve infatti osservare che detti argomenti si fondano, in sostanza, sulle medesime circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente per superare la presunzione di cui trattasi. Quanto alle allegazioni di fatto addotte a sostegno dell’argomentazione diretta contro detti elementi ma che la ricorrente non ha ripreso al fine di superare tale presunzione, occorre, ad avviso del Tribunale, tenerne conto in quanto elemento pertinente per valutare se la AF determinasse in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 33). Ciò vale in particolare per l’affermazione secondo cui non sarebbero esistite «raccomandazioni vincolanti» emesse dal comitato di gestione strategica della ricorrente. |
257 |
La presente censura deve essere esaminata alla luce di tali considerazioni. |
258 |
In primo luogo, occorre anzitutto rilevare che l’invocazione da parte della ricorrente della propria natura di holding finanziaria non può, di per sé, rimettere in discussione la constatazione del suo esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla AF e sulla KLM (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 2011, Legris Industries/Commissione, T‑376/06, non pubblicata, EU:T:2011:107, punti 50 e 51, e del 14 luglio 2011, Arkema France/Commissione, T‑189/06, EU:T:2011:377, punto 74). Infatti, nell’ambito di un gruppo di società, una società holding, che coordina in particolare gli investimenti finanziari all’interno del gruppo, è destinata a raggruppare partecipazioni in varie società ed ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione, in particolare tramite tale controllo di bilancio (sentenza del 15 luglio 2015, HIT Groep/Commissione, T‑436/10, EU:T:2015:514, punto 125). |
259 |
Per quel che riguarda la definizione da parte della ricorrente della strategia globale della AF e della KLM e l’ampia portata di tale strategia, in quanto comprendeva la maggior parte delle leve di sviluppo del gruppo di cui la ricorrente è la società capofila, lungi dal dimostrare l’assenza di un’influenza determinante, esse tendono al contrario a suffragare le conclusioni alle quali è giunta la Commissione nella decisione impugnata. |
260 |
Supponendo che, come afferma la ricorrente, tale ruolo non implicasse il suo coinvolgimento nelle attività operative e commerciali della AF e della KLM, si deve ricordare che l’influenza determinante idonea a giustificare l’imputazione alla società madre della responsabilità per l’infrazione commessa dalla sua società figlia può riguardare solo la politica commerciale stricto sensu di detta società figlia (sentenza del 23 gennaio 2014, Gigaset/Commissione, T‑395/09, non pubblicata, EU:T:2014:23, punto 45) e non è necessariamente legata alla sua gestione quotidiana (sentenza del 26 settembre 2013, The Dow Chemical Company/Commissione, C‑179/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:605, punto 64). |
261 |
Peraltro, occorre rilevare che l’affermazione della ricorrente secondo cui essa non avrebbe interferito con le attività operative e commerciali delle sue società figlie non solo non è suffragata da alcuna prova, ma è parzialmente contraddetta dalle sue precedenti dichiarazioni, formulate nella risposta del 29 giugno 2007 al questionario della Commissione del 12 giugno 2007 inviato durante l’indagine e prodotto in allegato al ricorso. Infatti, secondo tali dichiarazioni, «[i]l Consiglio di amministrazione [della ricorrente] (...) interveniva (...) sui grandi orientamenti commerciali delle principali attività del Gruppo Air France‑KLM». |
262 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la AF e la KLM determinavano in modo autonomo la loro politica commerciale, la loro strategia, il loro bilancio e la loro linea di condotta nel settore del trasporto merci, occorre anzitutto rilevare che la ricorrente procede, di nuovo, per mere affermazioni. Inoltre, l’argomentazione della ricorrente si basa in sostanza sull’autonomia dei dipartimenti AF Cargo e KLM Cargo rispetto alle entità di cui essi fanno parte, rispettivamente la AF e la KLM, e pertanto non consente di dimostrare l’autonomia della AF e della KLM nei confronti della ricorrente. Infine, gli esempi di settori, menzionati dalla ricorrente, nei quali verrebbe esercitata l’asserita autonomia della AF Cargo e della KLM Cargo, quali, sul piano operativo, la realizzazione di operazioni di logistica inerenti all’attività di trasporto merci o, sul piano strategico, la creazione e la fissazione di un sovrapprezzo, non sono in contrasto con l’orientamento strategico più generale che la ricorrente afferma di garantire essa stessa. Infatti, una ripartizione dei compiti rappresenta un fenomeno del tutto normale all’interno di un gruppo di società (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2011, Arkema France/Commissione, T‑189/06, EU:T:2011:377, punto 76). |
263 |
In terzo luogo, per quanto riguarda il fatto che il comitato di gestione strategica della ricorrente si sarebbe astenuto dal rivolgere «raccomandazioni vincolanti» alla AF e alla KLM, esso riguarda i vincoli giuridici tra la ricorrente e le sue società figlie. In siffatte circostanze, sebbene tale astensione sia invocata per contestare gli elementi elencati nell’allegato riservato della decisione impugnata, occorre esaminare fin d’ora se essa sia tale da rimettere in discussione le constatazioni della Commissione relative alla mancanza di autonomia delle società figlie della ricorrente. |
264 |
Da un lato, si deve constatare che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione, quali i verbali o i resoconti delle riunioni del comitato di gestione strategica. |
265 |
Dall’altro, si rileva che la ricorrente non contesta che il comitato di gestione strategica si sia riunito tra la sua costituzione nel 2004 e la fine del periodo dell’infrazione. Peraltro, dalla risposta della ricorrente del 29 giugno 2007 al questionario della Commissione del 12 giugno 2007 risulta che detto comitato si è effettivamente riunito durante tale periodo e che esso «[era] (...) intervenuto principalmente su[lle] questioni [strategiche]». |
266 |
Orbene, tenuto conto del ruolo e delle competenze del comitato di gestione strategica, quali risultano dagli estratti delle relazioni annuali della ricorrente per il 2004/2005 e il 2005/2006, allegati alla sua risposta del 29 giugno 2007, pare poco credibile che le deliberazioni di detto comitato non fossero finalizzate proprio a coordinare la strategia delle società figlie AF e KLM. Infatti, secondo tali estratti, «le decisioni [di detto comitato] esprimono la posizione comune della AF e della KLM per ogni decisione strategica significativa riguardante i settori commerciali, finanziari, tecnici e operativi (...)». |
267 |
Per quanto concerne specificamente le «raccomandazioni vincolanti», è precisato che «il [comitato di gestione strategica] emette raccomandazioni imperative sulle suddette questioni al Consiglio di amministrazione della [AF], al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza della KLM» e che «[i]l Presidente del Consiglio direttivo di KLM, il Presidente del Consiglio di amministrazione della [AF] e qualsiasi presidente e amministratore o personale chiave delle entità combinate o delle loro società figlie, a seconda dei casi, non possono prendere o attuare decisioni che rientrano nella competenza del [comitato di gestione strategica] senza che quest’ultimo abbia prima dato la sua raccomandazione imperativa». Ne consegue che l’intervento della AF e della KLM in un certo numero di settori inerenti alla loro attività era subordinato all’adozione, a livello del comitato di gestione strategica della ricorrente, di raccomandazioni vincolanti (o imperative). Orbene, nella specie, la ricorrente non produce alcuna prova né alcun elemento di contesto che possano fornire al Tribunale chiarimenti su un’eventuale rinuncia, da parte di detto comitato, alle proprie prerogative. |
268 |
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la ricorrente non è riuscita a superare la presunzione, dedotta dal controllo implicato dalla detenzione, da parte sua, della totalità del capitale della AF e dei diritti di voto associati alle azioni della AF, che essa abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla AF nel periodo compreso tra il 15 settembre 2004 e il 14 febbraio 2006. |
269 |
Per quanto riguarda la constatazione della Commissione secondo cui la ricorrente ha effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla KLM, dall’esame, svolto ai punti da 258 a 267 supra, della prima serie di argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della presente censura non emerge alcun errore che infici la valutazione della Commissione. |
270 |
Restano quindi da esaminare gli argomenti presentati dalla ricorrente riguardo agli elementi elencati nell’allegato riservato della decisione impugnata concernenti i rapporti che essa intratteneva con la KLM, mentre quelli relativi alla AF devono essere respinti in quanto inoperanti, dato che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore basandosi sulla presunzione di cui trattasi. |
271 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui il comitato di gestione strategica non avrebbe adottato alcuna «raccomandazione vincolante», occorre rinviare alle considerazioni svolte ai punti da 263 a 267 supra. Peraltro, la Commissione si è basata, nella decisione impugnata, sul potere di detto comitato di adottare siffatte raccomandazioni (v. punto 233 supra), la cui esistenza non è contestata dalla ricorrente. Orbene, la possibilità per la ricorrente di determinare in tal modo la strategia della sua società figlia dimostra, di per sé, l’esistenza di un potere di direzione tale da rimettere in discussione l’autonomia del comportamento di quest’ultima. |
272 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo all’inesistenza di un «rapporto di dipendenza gerarchica» tra essa, tramite il suo consiglio di amministrazione e il suo comitato di gestione strategica, e la KLM, esso deve essere respinto per gli stessi motivi esposti al punto 262 supra. |
273 |
In terzo luogo, la ricorrente non può fondatamente sostenere che nessuno dei membri dei suoi organi direttivi menzionati nell’allegato riservato della decisione impugnata che, nel periodo in questione, facevano parte degli organi direttivi della KLM ha interferito con le attività di trasporto merci. Infatti, essa si basa a tale riguardo sulla circostanza che tutte le decisioni relative all’attività di trasporto merci erano state affidate, all’interno della KLM, al dipartimento KLM Cargo o al JCMC. |
274 |
Orbene, tale argomento deve essere respinto per gli stessi motivi esposti al punto 262 supra. |
275 |
Peraltro, si deve rilevare che la ricorrente si limita ad affermare, senza prove a sostegno, che i membri che cumulavano funzioni direttive o mandati nell’ambito dei suoi organi societari e di quelli della KLM non hanno interferito con le attività di trasporto merci. Orbene, oltre a non essere suffragata, tale affermazione non è volta, di per sé, a superare l’esistenza di dette sovrapposizioni, mentre, secondo costante giurisprudenza, l’importanza del coinvolgimento di una società madre nella gestione della sua società figlia può essere dimostrata dalla presenza, a capo della società figlia, di molte persone che esercitano funzioni direttive in seno alla società madre (v. sentenza del 9 settembre 2015, Toshiba/Commissione, T‑104/13, EU:T:2015:610, punto 100 e giurisprudenza citata). |
276 |
In quarto luogo, invano la ricorrente sostiene che il JCMC costituiva solo un organo di coordinamento dell’attività di trasporto merci della AF e della KLM che interveniva a livello di queste ultime, cosicché essa non avrebbe potuto utilizzarlo per interferire con le loro rispettive politiche commerciali. |
277 |
A tale proposito, nell’allegato riservato della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che [riservato] (v. punto 233 supra). Orbene, come correttamente rilevato dalla ricorrente, gli elementi del fascicolo, e in particolare la sua risposta del 29 giugno 2007 al questionario della Commissione del 12 giugno 2007, evocano una struttura unica organizzata a livello dei dipartimenti trasporto merci delle società figlie AF e KLM. Da ciò non risulta che tale struttura sia stata costituita in seno alla ricorrente o che essa dimostri, in qualsiasi altro modo, l’influenza determinante che quest’ultima esercitava sulle sue società figlie. |
278 |
Resta il fatto che gli altri motivi, non validamente criticati, addotti dalla Commissione a sostegno dell’imputazione alla ricorrente delle pratiche della KLM a partire dal 5 maggio 2004, vale a dire, in primo luogo, la detenzione del 97,5% del capitale e del 49% dei diritti di voto della KLM, in secondo luogo, i poteri di direzione, di orientamento e di controllo della ricorrente sulle attività della KLM tramite il suo consiglio di amministrazione e il suo comitato di gestione strategica e, in terzo luogo, la presenza, a capo della KLM, di varie persone che ricoprivano incarichi direttivi o cariche societarie all’interno della ricorrente sono sufficienti a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante della ricorrente sulla KLM. |
279 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere la censura in esame. |
4) Sulla quarta censura, relativa alla violazione dei principi di responsabilità personale e di personalità delle pene e delle sanzioni
280 |
La ricorrente sostiene che l’imputazione delle pratiche della AF a partire dal 15 settembre 2004 e di quelle della KLM a partire dal 5 maggio 2004 viola i principi di responsabilità personale e di personalità delle pene e delle sanzioni. |
281 |
La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente. |
282 |
Si deve ricordare che, in forza dei principi di responsabilità personale e di personalità delle pene e delle sanzioni, applicabili in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni in forza della normativa dell’Unione in materia di concorrenza, un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, T‑45/98 e T‑47/98, EU:T:2001:288, punto 63; del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione, da T‑122/07 a T‑124/07, EU:T:2011:70, punto 122, e dell’11 luglio 2014, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑543/08, EU:T:2014:627, punto 68). |
283 |
Tuttavia, tale principio deve conciliarsi con la nozione d’impresa e con la giurisprudenza secondo cui il fatto che la società madre e la sua società figlia costituiscano un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE autorizza la Commissione a inviare la decisione con cui infligge ammende alla società madre di un gruppo di società (v., in tal senso, sentenze del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione, da T‑122/07 a T‑124/07, EU:T:2011:70, punto 122, e dell’11 luglio 2014, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑543/08, EU:T:2014:627, punto 69). Infatti, anche se la società madre non partecipa direttamente all’infrazione, essa esercita, in tale ipotesi, un’influenza determinante sulla o sulle società figlie che hanno partecipato ad essa. In tale contesto ne deriva che la responsabilità della società madre non può essere considerata una responsabilità oggettiva (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 77). |
284 |
In tali circostanze, la società madre viene condannata per un’infrazione di cui essa stessa è stata ritenuta autrice (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 77; del 17 maggio 2011, Elf Aquitaine/Commissione, T‑299/08, EU:T:2011:217, punto 180, e del 27 giugno 2012, Bolloré/Commissione, T‑372/10, EU:T:2012:325, punto 52). |
285 |
Nella specie, atteso che la ricorrente basa la presente censura sul mancato esercizio di un’influenza determinante sulla AF e sulla KLM, senza fornire elementi che non siano già stati dedotti nell’ambito delle precedenti censure, è sufficiente constatare che dall’esame della prima e della terza censura del primo motivo risulta che la Commissione ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che la ricorrente esercitava un’influenza siffatta sulle sue società figlie durante i periodi in questione. Ne consegue che la censura in esame si fonda su una premessa erronea. |
286 |
Inoltre, dal momento che è esente da errori e tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 282 e 283 supra, l’imputazione alla ricorrente delle pratiche della AF a partire dal 15 settembre 2004 e di quelle della KLM a partire dal 5 maggio 2004 non può violare i principi di responsabilità personale e di personalità delle pene e delle sanzioni. |
287 |
Pertanto, la censura in esame deve essere respinta. |
288 |
Di conseguenza, occorre respingere integralmente la prima parte del primo motivo. |
b) Sulla seconda parte, relativa a profili di illegittimità nell’imputazione alla ricorrente delle pratiche della ex società Air France tra il 7 dicembre 1999 e il 15 settembre 2004
289 |
La presente parte, con cui la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso varie illegittimità imputandole le pratiche della ex società Air France tra il 7 dicembre 1999 e il 15 settembre 2004, cosa che la Commissione contesta, è suddivisa in tre censure. Queste ultime vertono, la prima, su una violazione dell’obbligo di motivazione, la seconda, su errori nell’imputazione alla ricorrente di dette pratiche per il periodo in questione e, la terza, su una violazione dei principi di responsabilità personale e di personalità delle pene e delle sanzioni. |
290 |
In limine, si deve rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha proceduto in tre fasi. In una prima fase, al punto 1080 di tale decisione, essa ha imputato azioni illecite commesse dalla ex società Air France nel periodo dal 7 dicembre 1999 al 15 settembre 2004 alla ricorrente nella sua qualità di «successore». A tal riguardo, essa si è basata sulla constatazione che, il 15 settembre 2004, la ex società Air France era «divenuta» la ricorrente, a seguito di una trasformazione in holding e di un cambiamento di denominazione e oggetto sociale, come specificato al punto 22 della decisione impugnata. |
291 |
In una seconda fase, per il periodo dal 15 settembre 2004 al 14 febbraio 2006, la Commissione ha considerato, ai punti 1083 e 1084 della decisione impugnata, che la ricorrente aveva esercitato un’influenza determinante sulla AF. |
292 |
In una terza fase, al punto 1085 della decisione impugnata, la Commissione ha dedotto dagli elementi descritti ai punti 290 e 291 supra che la ricorrente e la AF dovevano essere ritenute responsabili in solido per il pagamento dell’ammenda a motivo della loro partecipazione all’infrazione dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006. |
293 |
Come la Commissione ha sostanzialmente confermato in udienza, tale riferimento alla partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata poggia sulla constatazione che la persona giuridica direttamente implicata nella commissione dell’infrazione unica e continuata fino al 15 settembre 2004 e la ricorrente sarebbero un’unica e medesima persona giuridica, distinte solo dalla loro denominazione e dal loro oggetto sociale, nel frattempo modificati (v. punti 244 e 290 supra). |
1) Sulla prima censura, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione
294 |
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non motiva sufficientemente l’imputazione a suo carico delle pratiche della ex società Air France tra il 7 dicembre 1999 e il 15 settembre 2004. Essa critica il punto 1080 della decisione impugnata, che non consentirebbe di comprendere lo status attribuitole rispetto alla ex società Air France in relazione al suddetto periodo e, in particolare, di sapere se essa sia stata considerata come successore economico o successore giuridico, o entrambi, di tale società. |
295 |
Il punto 1080 della versione francese della decisione impugnata sarebbe stato modificato rispetto alla decisione del 9 novembre 2010. La ricorrente sottolinea che, mentre il punto 1056 di tale decisione indicava che essa e la AF erano rispettivamente il successore economico e il successore giuridico della ex società Air France, quale esisteva prima del 15 settembre 2004, il punto 1080 di detta decisione non contiene più l’avverbio «rispettivamente». Tale modifica sarebbe la conseguenza dell’errore ammesso dalla Commissione dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 16 dicembre 2015, Air France‑KLM/Commissione (T‑62/11, non pubblicata, EU:T:2015:996). La ricorrente osserva inoltre che non è stata invece apportata un’analoga modifica alle versioni neerlandese e inglese della medesima decisione, a termini delle quali, in quest’ultimo punto, non è la ricorrente, bensì la AF, ad essere indicata come il successore economico della ex società Air France. |
296 |
La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente. |
297 |
A tale proposito, occorre rammentare che la motivazione deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 147). |
298 |
Il rispetto dell’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 150, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 45). |
299 |
Come indicato ai punti da 245 a 247 supra, dal punto 1080 della decisione impugnata emerge che la Commissione si è basata sulla circostanza che la ricorrente risultava dalla trasformazione in holding della ex società Air France per imputarle le pratiche di quest’ultima nel periodo in questione. |
300 |
Così facendo, la Commissione ha fatto apparire in maniera chiara e inequivocabile i motivi per i quali ha imputato tali pratiche alla ricorrente, in modo da consentire a quest’ultima di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. |
301 |
Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente inficia tale conclusione. |
302 |
Se pure è vero che il considerando 1080 della decisione impugnata indica, come rilevato dalla ricorrente, che quest’ultima «e [AF] sono (...) i successori economici e giuridici della ex [s]ocietà Air France quale esisteva prima del 15 settembre 2004», tale riferimento non può tuttavia essere letto isolatamente. |
303 |
Si deve infatti constatare che, al punto 1080 della decisione impugnata, le constatazioni che precedono immediatamente il riferimento in questione e che sono formulate a sostegno del medesimo vertono, rispettivamente, sulla continuità giuridica tra la ex società Air France e la ricorrente e sulla continuità economica tra la ex società Air France e la AF. Analogamente, nelle versioni linguistiche inglese e neerlandese di detta decisione, tale riferimento è così formulato: «[la ricorrente] e [AF] sono quindi, rispettivamente, i successori giuridici ed economici della ex [s]ocietà Air France». Ne consegue che tale riferimento deve, da un lato, essere considerato come un mero errore redazionale e, dall’altro, essere interpretato nel senso che la ricorrente è considerata responsabile esclusivamente sulla base della continuità giuridica constatata con la ex società Air France, il che è stato peraltro riconosciuto dalla Commissione in udienza. |
2) Sulla seconda censura, relativa ad errori nell’imputazione alla ricorrente delle pratiche della ex società Air France tra il 7 dicembre 1999 e il 15 settembre 2004
304 |
La ricorrente sostiene che la Commissione le imputa erroneamente, per il periodo precedente alla sua costituzione, vale a dire tra il 7 dicembre 1999 e il 15 settembre 2004, le pratiche della ex società Air France, a prescindere dalla circostanza che il punto 1080 della decisione impugnata sia interpretato nel senso che essa è il «successore economico» di tale società oppure il suo successore giuridico, o entrambi, al pari della AF. |
305 |
La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente. |
306 |
Si deve rilevare che la ricorrente delinea, nel ricorso, tre scenari nei quali essa sarebbe considerata responsabile delle pratiche della ex società Air France per il periodo dal 7 dicembre 1999 al 15 settembre 2004. Si tratta, in primo luogo, dello scenario in cui la ricorrente sarebbe il suo successore economico, in secondo luogo, dello scenario in cui essa sarebbe il suo successore giuridico e, in terzo luogo, dello scenario in cui essa sarebbe il suo successore economico e giuridico. Sotto il profilo della successione giuridica, la ricorrente si limita a rinviare ad un richiamo della giurisprudenza svolto nella prima parte del presente motivo. Tale richiamo riguarda, in generale, le condizioni per imputare ad una società madre i comportamenti anticoncorrenziali tenuti dalla società figlia prima della sua acquisizione. |
307 |
Tuttavia, la ricorrente non ha spiegato perché la giurisprudenza invocata condurrebbe ad escludere l’imputazione a suo carico delle pratiche della ex società Air France. Per di più, le situazioni oggetto di tale giurisprudenza sono diverse da quelle del caso di specie. Infatti, la ricorrente non ha acquisito la ex società Air France, bensì risulta da un cambiamento di denominazione e oggetto sociale di quest’ultima, garantendo in tal modo la continuità giuridica dei diritti e degli obblighi della ex società Air France per quanto riguarda le sue attività dal 7 dicembre 1999 al 15 settembre 2004. |
308 |
In udienza, la ricorrente ha aggiunto che fondare la responsabilità della AF per i comportamenti anticoncorrenziali della ex società Air France su una continuità economica tra le stesse osterebbe a una «ripartizione di responsabilità» con la ricorrente. La Commissione non potrebbe quindi decidere di trasferire la responsabilità per le azioni illecite della ex società Air France alla AF e al contempo imputare dette azioni illecite alla ricorrente. |
309 |
A tale proposito, occorre rammentare che la responsabilità per l’infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento in cui l’infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, la gestione dell’impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un’altra persona (sentenza del 16 novembre 2000, Cascades/Commissione, C‑279/98 P, EU:C:2000:626, punto 78). |
310 |
La circostanza che talune caratteristiche della persona che dirigeva l’impresa interessata al momento dell’infrazione, ad esempio la denominazione, siano cambiate non rimette in discussione la continuità della sua esistenza giuridica (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2000, SCA Holding/Commissione, C‑297/98 P, EU:C:2000:633, punti 28 e 29). |
311 |
Orbene, nella specie, risulta dai punti 22 e 1080 della decisione impugnata, ed è pacifico, che la persona giuridica implicata nell’infrazione unica e continuata prima del 15 settembre 2004 è rimasta in essere dopo tale data, mediante un cambiamento della sua denominazione e del suo oggetto sociale. La ex società Air France, persona giuridica operativa, è in tal modo «divenuta» la ricorrente, società madre del gruppo Air France‑KLM. |
312 |
Ne consegue che, tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 309 e 310 supra, non si può contestare alla Commissione di avere applicato il criterio della continuità giuridica per attribuire alla ricorrente la responsabilità delle azioni illecite commesse dalla ex società Air France dal 7 dicembre 1999 al 15 settembre 2004. |
313 |
Quanto alla circostanza che tali azioni illecite sono state imputate anche alla AF, in quanto successore economico, occorre rammentare che una decisione adottata in materia di concorrenza nei confronti di più imprese, benché predisposta e pubblicata sotto forma di decisione unica, deve essere considerata come un complesso di decisioni individuali che dichiarano, nei confronti di ciascuna impresa destinataria, la sussistenza della o delle infrazioni addebitatele, infliggendole, se del caso, un’ammenda (sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 100). Pertanto, se uno dei destinatari di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito solo degli elementi della decisione che riguardano tale destinatario, mentre quelli riguardanti altri destinatari non rientrano, in linea di principio, nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a dirimere (sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 66), salvo il caso di una società madre la cui responsabilità derivi interamente da quella della sua società figlia (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punti 43 e 49). |
314 |
Orbene, dal momento che la responsabilità della ricorrente per le azioni illecite della ex società Air France non deriva da quella della sua società figlia AF, ne consegue che essa non può, nell’ambito del presente ricorso, contestare alla Commissione di avere imputato a detta società figlia le azioni illecite commesse dalla ex società Air France dal 7 dicembre 1999 al 15 settembre 2004. |
315 |
Alla luce di quanto precede, la seconda censura deve essere respinta. |
3) Sulla terza censura, relativa ad una violazione dei principi di responsabilità personale e di personalità delle pene e delle sanzioni
316 |
La ricorrente sostiene che l’imputazione a suo carico delle pratiche della ex società Air France tra il 7 dicembre 1999 e il 15 settembre 2004 viola i principi di responsabilità personale e di personalità delle pene e delle sanzioni. Essa afferma che non esisteva in tale periodo e che non costituisce il successore economico della ex società Air France. |
317 |
La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente. |
318 |
A tale proposito, si deve constatare che l’argomentazione della ricorrente si basa sulla premessa erronea secondo cui essa «non esisteva» all’epoca delle azioni illecite della ex società Air France. Infatti, come rilevato ai punti 293 e 311 supra, la ex società Air France e la ricorrente sono un’unica e medesima persona giuridica, la cui costituzione è anteriore alle azioni illecite commesse dalla ex società Air France dal 7 dicembre 1999 al 15 settembre 2004. |
319 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere la terza censura e, conseguentemente, la seconda parte nel suo insieme. |
320 |
Occorre parimenti respingere la censura sollevata in via preliminare nell’ambito del presente motivo, nella misura in cui deduce l’assenza di una partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata. Infatti, dall’esame della presente parte risulta che la responsabilità della ricorrente per le azioni illecite commesse dalla ex società Air France dal 7 dicembre 1999 al 15 settembre 2004 non è una responsabilità derivata. Il presente motivo deve pertanto essere respinto. |
2. Sul secondo motivo, relativo a violazioni della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di tutela del legittimo affidamento
321 |
La ricorrente sostiene che le prove fornite dalla Lufthansa nell’ambito della sua domanda di immunità sono irricevibili e devono essere stralciate dal fascicolo. Infatti, la Lufthansa non avrebbe potuto beneficiare di un’immunità dall’ammenda, in quanto non avrebbe posto fine alla sua partecipazione all’infrazione unica e continuata dopo il deposito della sua domanda di immunità e avrebbe quindi violato le condizioni indicate al punto 11, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. |
322 |
Tuttavia, senza le prove in questione, la Commissione si sarebbe trovata nell’impossibilità di avviare l’indagine, come essa avrebbe riconosciuto al punto 1302 della decisione impugnata. Inoltre, tali prove costituirebbero il fondamento di detta decisione, come sarebbe sottolineato al punto 1250 della stessa. Lo stralcio dal fascicolo delle prove in parola dovrebbe quindi comportare l’annullamento integrale della decisione impugnata. |
323 |
La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente. Da un lato, essa fa valere che il presente motivo è inoperante, in quanto la revoca del beneficio dell’immunità alla Lufthansa non comporterebbe l’irricevibilità dei documenti prodotti da quest’ultima nell’ambito della domanda di immunità. Dall’altro, essa sostiene che la Lufthansa era stata sensibilizzata sul fatto che un’eventuale divulgazione di detta domanda era considerata idonea ad influire negativamente sul corretto svolgimento dell’indagine e sulla capacità della Commissione di indagare sull’intesa controversa e di reprimerla. Inoltre, i contatti tra la Lufthansa e gli altri vettori incriminati sarebbero stati mantenuti anche su richiesta di un’autorità per la concorrenza di un paese terzo. |
324 |
La ricorrente replica che il presente motivo è operante e che gli argomenti svolti dalla Commissione dinanzi al Tribunale in merito alle circostanze particolari che avrebbero giustificato il proseguimento dell’infrazione da parte della Lufthansa dopo la presentazione della domanda di immunità sono irricevibili, in quanto non figurano nella decisione impugnata. Essa sostiene che tali argomenti, dal momento che le sono stati occultati, costituiscono una «violazione dei diritti della difesa attraverso un vulnus alla parità delle armi». |
325 |
La ricorrente chiede pertanto al Tribunale di ingiungere alla Commissione di comunicare i «dettagli delle prove» dei nuovi elementi addotti nel controricorso per consentirle di essere pienamente informata sulle circostanze nelle quali la Commissione e l’autorità per la concorrenza di un paese terzo hanno incoraggiato la Lufthansa a proseguire l’infrazione oltre il 7 dicembre 2005. |
326 |
Si deve rilevare che l’argomentazione della ricorrente si basa interamente sulla premessa secondo cui l’inosservanza delle condizioni indicate al punto 11, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 è tale da comportare l’irricevibilità degli elementi di prova prodotti nell’ambito di una domanda di immunità. |
327 |
Tale argomentazione si fonda sulle sentenze del 12 dicembre 2012, Almamet/Commissione (T‑410/09, non pubblicata, EU:T:2012:676, punti 39 e 40), e del 16 giugno 2015, FSL e a./Commissione (T‑655/11, EU:T:2015:383, punti 44, 46 e 80), dalle quali risulta che il diritto dell’Unione non può ammettere prove raccolte in totale violazione della procedura prevista per la loro costituzione e volta a tutelare i diritti fondamentali degli interessati. |
328 |
Si deve osservare, tuttavia, che le condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità dalle ammende non sono norme procedurali relative alla costituzione delle prove. Esse si riferiscono infatti alle motivazioni che inducono un testimone a collaborare con le autorità e non hanno, di per sé, alcun impatto sulla legittimità dell’acquisizione delle prove e sulla possibilità di utilizzarle (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa FSL e a./CommissioneC‑469/15 P, EU:C:2016:884, paragrafi 76 e 77). |
329 |
Inoltre, nella misura in cui, con la sua argomentazione, la ricorrente sostiene che ammettere siffatti elementi di prova sarebbe in contrasto con talune garanzie fondamentali o forme sostanziali, peraltro non specificate nelle sue memorie, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, un’impresa che decide di presentare una dichiarazione al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda è consapevole del fatto che, dal momento che una riduzione le sarà concessa solo se, a parere della Commissione, sono soddisfatte le condizioni previste nella comunicazione per una riduzione, la dichiarazione costituirà comunque parte del fascicolo e potrà essere invocata a titolo di prova (sentenza del 12 dicembre 2012, Novácke chemické závody/Commissione, T‑352/09, EU:T:2012:673, punto 111). |
330 |
È vero che, per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato sul punto 31 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole del 2006»), che ha sostituito la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, il quale prevede che «[o]gni dichiarazione presentata alla Commissione ai sensi della presente comunicazione entra a fare parte del fascicolo istruttorio della Commissione e può quindi essere utilizzata come prova». |
331 |
Tuttavia, dal punto 37 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 risulta che il punto 31 di detta comunicazione si applica alle domande di trattamento favorevole pendenti al momento dell’entrata in vigore di tale comunicazione (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2012, Novácke chemické závody/Commissione, T‑352/09, EU:T:2012:673, punti 27 e 111). Orbene, tale è il caso della domanda presentata dalla Lufthansa alla Commissione il 7 dicembre 2005. Infatti, detta domanda era ancora pendente alla data di entrata in vigore della comunicazione in questione, l’8 dicembre 2006. |
332 |
Peraltro, secondo il punto 33 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, «[q]ualsiasi dichiarazione scritta fatta alla Commissione in relazione alla presente comunicazione fa parte del fascicolo della Commissione». Pertanto, una simile dichiarazione può essere utilizzata come prova dalla Commissione. Il testo del punto 31 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 si limita quindi ad esplicitare le conseguenze che derivano necessariamente dal mantenimento di detta dichiarazione nel fascicolo. |
333 |
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nulla osta a che le conclusioni cui è giunto il Tribunale nella sentenza del 12 dicembre 2012, Novácke chemické závody/Commissione (T‑352/09, EU:T:2012:673), per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal richiedente il trattamento favorevole, siano estese a tutti gli elementi di prova forniti da un’impresa per ottenere il beneficio di un’immunità dalle ammende. |
334 |
Così, nella sentenza del 12 dicembre 2012, Novácke chemické závody/Commissione (T‑352/09, EU:T:2012:673), il Tribunale si è basato, in sostanza, sul carattere volontario della cooperazione fornita dall’impresa che intendeva ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda e sui termini della comunicazione sul trattamento favorevole applicabile ai fatti in questione per concludere che la dichiarazione del richiedente il trattamento favorevole poteva essere fatta valere come prova, indipendentemente dall’esito della sua domanda di trattamento favorevole. |
335 |
Orbene, da un lato, gli elementi di prova forniti dalla Lufthansa nel caso di specie nell’ambito della sua domanda di immunità, al pari della dichiarazione del richiedente il trattamento favorevole nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 dicembre 2012, Novácke chemické závody/Commissione (T‑352/09, EU:T:2012:673), sono stati forniti volontariamente. |
336 |
Dall’altro, né la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 né quella del 2006 contengono disposizioni tali da creare, per le imprese che intendono cooperare con la Commissione, aspettative sulla sorte degli elementi di prova forniti da tali imprese che, pur beneficiando di un’immunità condizionale dalle ammende (ai sensi del punto 15 della comunicazione del 2002 o del punto 18 della comunicazione del 2006), non possano soddisfare le condizioni per beneficiare di un’immunità definitiva (ai sensi del punto 19 della comunicazione del 2002 o del punto 22 della comunicazione del 2006). Tale situazione contrasta con le precisazioni offerte da dette comunicazioni sulla sorte degli elementi forniti a sostegno di una domanda di cui la Commissione escluda la conformità alle condizioni per la concessione del beneficio di un’immunità condizionale. In tal caso, infatti, l’impresa può ritirare gli elementi probatori trasmessi (v. punto 17 della comunicazione del 2002 e punto 20 della comunicazione del 2006). |
337 |
Inoltre, escludere automaticamente dal fascicolo gli elementi di prova forniti da un’impresa dai quali risulti che essa, pur potendo beneficiare di un’immunità dalle ammende nel momento in cui presenta la domanda di immunità, non soddisfa le condizioni per beneficiarne in modo definitivo alla data di adozione della decisione che constata un’infrazione comprometterebbe l’effetto utile del procedimento di trattamento favorevole. Infatti, la Commissione verrebbe privata di elementi probatori eventualmente essenziali per l’accertamento dell’infrazione di cui trattasi e della partecipazione ad essa delle imprese, in una fase nella quale la possibilità di supplire a tale mancanza con atti di indagine supplementari sarebbe notevolmente ridotta, segnatamente in ragione del rischio di deperimento delle prove. Inoltre, il successo dei procedimenti rischierebbe di essere lasciato alla buona volontà del richiedente l’immunità e la Commissione sarebbe ostacolata nel controllo efficace del rispetto delle condizioni per la concessione dell’immunità dalle ammende, in quanto la minaccia della non concessione perderebbe credibilità, tenuto conto delle conseguenze che sarebbero associate ad essa. |
338 |
Alla luce di tutto quanto precede, si deve ritenere che l’inosservanza da parte della Lufthansa della condizione di cui al punto 11, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, quand’anche sia dimostrata, non è tale da privare la Commissione della possibilità di utilizzare gli elementi di prova comunicati nel contesto della sua domanda di trattamento favorevole. [omissis] |
3. Sull’ottavo motivo, relativo ad errori e ad una violazione del principio di proporzionalità nel calcolo della durata della partecipazione della AF all’infrazione unica e continuata
498 |
La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e ha violato il principio di proporzionalità considerando che la AF aveva partecipato all’infrazione unica e continuata ininterrottamente tra il 7 dicembre 1999 e il 14 febbraio 2006. A suo avviso, la Commissione disporrebbe, escludendo il contatto tra la AF e la Japan Airlines del 7 dicembre 1999 citato al punto 136 della decisione impugnata, di prove sufficienti nei suoi confronti solo per il periodo dal 19 gennaio 2001 al 19 ottobre 2005. |
499 |
I contatti sui quali la Commissione si sarebbe basata per ritenere che la AF abbia partecipato al[ coordinamento relativo al sovrapprezzo carburante (in prosieguo: l’«SPC»)] nel periodo dal 7 dicembre 1999 al 19 gennaio 2001 e nel periodo successivo al 19 ottobre 2005 non potrebbero infatti essere qualificati come anticoncorrenziali, in quanto riguardavano scambi di informazioni pubbliche (punti 137, da 140 a 142, 554, 563 e 574 della decisione impugnata), effettuati al di fuori del SEE (punti 146, 152 e 182 di detta decisione) o di cui la Commissione non avrebbe dimostrato il carattere anticoncorrenziale (punti 530 e 556 di tale decisione). |
500 |
Inoltre, la Commissione non avrebbe fornito alcuna prova valida della partecipazione della AF alle componenti dell’infrazione unica e continuata relative al[ sovrapprezzo di sicurezza (in prosieguo: l’«SPS»)] e al rifiuto di pagare commissioni per i periodi successivi, rispettivamente, al 19 ottobre 2005 e al 14 ottobre 2005. |
501 |
Nella replica, la ricorrente aggiunge che la Commissione non può imporle di dimostrare di essersi dissociata pubblicamente dall’intesa controversa dopo il 19 ottobre 2005. A suo avviso, spetta alla Commissione dimostrare la sua partecipazione a detta infrazione dopo tale data. |
502 |
La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente. |
503 |
Occorre esaminare, in una prima fase, i contatti che secondo la ricorrente riguardavano scambi di informazioni pubbliche (punti 137, da 140 a 142, 554, 563 e 574 della decisione impugnata), in una seconda fase, quelli che essa sostiene essere stati effettuati al di fuori del SEE (punti 146, 152 e 182 di tale decisione) e, in una terza fase, quelli di cui, secondo quanto da essa affermato, non sarebbe stato sufficientemente dimostrato il carattere anticoncorrenziale (punti 530 e 556 di detta decisione). |
504 |
Nel ricorso, la ricorrente ha inoltre menzionato i contatti descritti al punto 563 della decisione impugnata tra quelli che, a suo avviso, sarebbero stati effettuati al di fuori del SEE. Tuttavia, in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, essa ha precisato che chiedeva che essi fossero esclusi in quanto non ne era stato sufficientemente dimostrato il carattere anticoncorrenziale. |
505 |
Sotto un primo profilo, si deve constatare che, tra i contatti che secondo la ricorrente riguardavano scambi di informazioni pubbliche, rientrano in realtà tre tipi di scambi. |
506 |
In primo luogo, i contatti in questione includevano messaggi interni di posta elettronica di altri vettori incriminati nei quali sono espressamente menzionati contatti con la AF. Così, al punto 137 della decisione impugnata, la Commissione fa riferimento ad un messaggio interno di posta elettronica della Japan Airlines del 20 dicembre 1999. Tale messaggio di posta elettronica si riferisce ad uno scambio tra un dipendente della Japan Airlines e un rappresentante della AF in Giappone. Orbene, tale scambio, che faceva seguito al contatto tra la Japan Airlines e la AF del 7 dicembre 1999, e di cui la ricorrente non contesta il carattere anticoncorrenziale (punto 136 di detta decisione), non verteva unicamente sull’introduzione dell’SPC, che era stata annunciata pubblicamente dalla AF alla stessa data. Nell’ambito di detto scambio, il rappresentante della AF in Giappone indicava altresì alla Japan Airlines che «ciò sar[ebbe stato] annunciato su ciascun mercato il 22 dicembre e dopo tale data» e che la sede della AF aveva contattato quelle di altri vettori, tra cui la Lufthansa, «per incoraggiare l’attuazione allo stesso modo della AF». |
507 |
In secondo luogo, i messaggi di posta elettronica citati ai punti da 140 a 142 della decisione impugnata includono messaggi interni di posta elettronica di altri vettori nei quali non viene fatto riferimento ad alcun contatto specifico tra la AF e uno o più altri vettori. Tali messaggi di posta elettronica, che sono datati 21 dicembre 1999 e 3 gennaio 2000, menzionano semplicemente l’intenzione della AF e di uno o più altri vettori di introdurre un SPC. Tuttavia, come si è indicato al punto 506 supra, la AF aveva già annunciato pubblicamente l’attuazione di un SPC il 20 dicembre 1999. La Commissione non ha addotto alcun altro elemento di prova idoneo a dimostrare che gli autori dei messaggi interni di posta elettronica citati nei suddetti punti fossero venuti a conoscenza delle intenzioni della AF con mezzi diversi da tale annuncio. Quanto al riferimento, nel messaggio interno di posta elettronica citato al punto 141 di detta decisione, a «comunicati e [a] notifiche ai mercati» in merito all’SPC che dovevano intervenire «nei prossimi giorni», esso è troppo vago per dimostrarlo. |
508 |
In tali circostanze, la Commissione non poteva fondatamente interpretare, al punto 724 della decisione impugnata, i messaggi interni di posta elettronica citati ai punti da 140 a 142 di detta decisione nel senso che dimostravano l’esistenza di scambi di informazioni tra la AF e altri vettori. |
509 |
In terzo luogo, i messaggi di posta elettronica citati ai punti 554, 563 e 574 della decisione impugnata sono messaggi di posta elettronica di cui l’AF era la mittente o una dei destinatari. |
510 |
È vero che le informazioni condivise dalla ricorrente nell’ambito di tali messaggi di posta elettronica erano già state oggetto di un precedente annuncio pubblico. Tuttavia, non se ne può dedurre che detti messaggi non potessero essere opposti alla ricorrente. |
511 |
Infatti, da un lato, occorre rammentare che lo scambio di informazioni pubblicamente accessibili viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE se rappresenta il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 281). Orbene, nel caso di specie, i messaggi di posta elettronica citati ai punti 554, 563 e 574 della decisione impugnata riguardavano tutti future modifiche dell’importo dell’SPC e la ricorrente non contesta che esso fosse all’epoca oggetto di un coordinamento anticoncorrenziale tra i vettori incriminati. |
512 |
Dall’altro lato, si deve osservare che le informazioni scambiate nell’ambito dei messaggi di posta elettronica citati ai punti 554, 563 e 574 della decisione impugnata non erano circoscritte a quelle che la AF aveva già pubblicamente annunciato. Al punto 554 di tale decisione viene citato un messaggio di posta elettronica del 15 novembre 2005 in cui la AF non si è limitata a ribadire l’aumento dell’importo dell’SPC che aveva annunciato il giorno prima, bensì l’ha confermato. Orbene, così facendo, la AF ha ulteriormente ridotto l’incertezza quanto all’evoluzione del livello dell’SPC. |
513 |
Ai punti 563 e 574 della decisione impugnata, la Commissione descrive scambi di informazioni tra i membri dell’Air Cargo Council Switzerland (Consiglio del trasporto aereo di merci della Svizzera; in prosieguo: l’«ACCS»). Lo scambio citato al punto 563 di detta decisione è iniziato il 28 novembre 2005 ed è terminato il 1o dicembre seguente. Lo scambio citato al punto 574 di tale decisione risale al 6 e 7 febbraio 2006. I due scambi in parola non vertevano solo sulla modifica del livello dell’SPC che la AF prevedeva di attuare, ma altresì su quella che intendevano attuare altri vettori incriminati, tra cui la Swiss e la SIA. Orbene, la AF non dimostra e nemmeno asserisce che tali informazioni fossero già state tutte oggetto di un precedente annuncio pubblico. |
514 |
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i contatti che secondo la ricorrente sarebbero stati effettuati al di fuori del SEE, si deve osservare che essa sostiene che i medesimi esulavano dalla competenza territoriale della Commissione. Deduce quindi, in sostanza, che i tre contatti descritti ai punti 146 e 152 di detta decisione riguardavano i collegamenti in entrata e avevano avuto luogo prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 411/2004 e della decisione del Comitato misto del SEE n. 40/2005. Quanto al contatto descritto al punto 182 di tale decisione, esso avrebbe riguardato i collegamenti in partenza dalla Svizzera e sarebbe precedente all’entrata in vigore dell’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo. |
515 |
Supponendo che i contatti indicati ai punti 146, 152 et 182 della decisione impugnata riguardassero esclusivamente collegamenti che, nei periodi in questione, esulavano dalla competenza della Commissione, si deve ricordare che quest’ultima può basarsi su contatti precedenti al periodo dell’infrazione al fine di tratteggiare il quadro complessivo della situazione e suffragare in tal modo l’interpretazione di determinati elementi di prova (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata, EU:T:2008:255, punti 427 e 428). Ciò vale anche nel caso in cui la Commissione non fosse competente a constatare e sanzionare una violazione delle norme in materia di concorrenza prima di tale periodo (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commissione, T‑198/03, EU:T:2006:136, punto 89, e del 22 marzo 2012, Slovak Telekom/Commissione, T‑458/09 e T‑171/10, EU:T:2012:145, punti da 45 a 52). |
516 |
Ai punti 107 e 108 della decisione impugnata, nella sezione 4.1, intitolata «Principi fondamentali e struttura dell’intesa», la Commissione ha indicato che dalla sua indagine era emersa un’intesa di portata mondiale fondata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali, che avevano luogo «a vari livelli all’interno delle imprese interessate (...) e in alcuni casi [avevano] riguardato diverse aree geografiche». |
517 |
Ai punti 109, 110, 876, 889 e 1046 nonché alla nota 1323 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato le modalità di funzionamento di tale organizzazione «a più livelli». A suo avviso, i sovrapprezzi erano misure di applicazione generale che non erano specifiche per un collegamento, ma avevano lo scopo di essere applicate a tutti i collegamenti, a livello mondiale. Le decisioni relative ai sovrapprezzi sarebbero generalmente state adottate a livello delle sedi di ciascun vettore. Le sedi dei vettori sarebbero quindi state in «reciproco contatto» quando era imminente un cambiamento del livello di sovrapprezzo. A livello locale, i vettori si sarebbero coordinati al fine, da un lato, di eseguire meglio le istruzioni delle rispettive sedi e di adattarle alle condizioni di mercato e alle normative locali e, dall’altro, di coordinare e di attuare le iniziative locali. Al punto 111 di detta decisione, la Commissione ha precisato che erano state utilizzate a tal fine le associazioni locali di rappresentanti di vettori, segnatamente in Svizzera. |
518 |
I contatti indicati ai punti 146, 152 e 182 della decisione impugnata si inserivano appunto in tale quadro. Infatti, anzitutto, tali contatti vertevano tutti sull’introduzione o sull’attuazione dell’SPC a Singapore (punto 146), in India (punto 152) e in Svizzera (punto 182). Inoltre, detti contatti erano contemporanei a discussioni tra le sedi o a decisioni prese a livello delle stesse riguardo ai sovrapprezzi (punto 146), oppure si riferivano ad istruzioni nel senso di consultare la sede o riflettevano a livello locale annunci effettuati o decisioni prese in precedenza a livello centrale (punti 152 e 182). Oltre a ciò, tutti i suddetti contatti hanno avuto luogo nell’ambito o a margine di associazioni locali di rappresentanti di compagnie aeree. |
519 |
Orbene, ai punti 724 e 792 della decisione impugnata, la Commissione si è basata su tali contatti per suffragare la propria interpretazione di altri elementi di prova, dei quali non viene asserita l’estraneità alla sua competenza. I contatti in parola rientrano quindi tra i numerosi contatti controversi citati dalla Commissione al punto 724 di detta decisione per considerare che la AF aveva intrattenuto «contatti con i concorrenti a livello locale». Essi rientrano inoltre tra vari contatti precedenti al 19 gennaio 2001 che la Commissione ha opposto alla AF ai punti da 722 a 724 della medesima decisione. |
520 |
Ne consegue che la Commissione non ha oltrepassato i limiti della sua competenza basandosi sui contatti indicati ai punti 146, 152 e 182 della decisione impugnata per tratteggiare un quadro complessivo dell’intesa controversa e suffragare in tal modo l’interpretazione degli elementi di prova che ha preso in considerazione per imputare alla ricorrente la responsabilità della componente relativa all’SPC dell’infrazione unica e continuata. |
521 |
Si deve tuttavia rilevare, al pari della ricorrente, che la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della AF a uno di tali contatti, vale a dire la riunione ufficiale dell’SCC del BAR in India descritta al punto 152 della decisione impugnata. La ricorrente non contesta però che la AF sia stata invitata a detta riunione, come tutti i membri dell’SCC del BAR. Orbene, la circostanza che i vettori in questione intendessero affrontare l’argomento dell’SPC con la AF costituisce di per sé un indizio della partecipazione di quest’ultima alla componente relativa all’SPC dell’infrazione unica e continuata (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2012, GDF Suez/Commissione, T‑370/09, EU:T:2012:333, punto 226). Peraltro, dagli elementi del fascicolo risulta che essa era al corrente dell’oggetto di tale riunione. Infatti, al termine della riunione informale parimenti descritta nel suddetto punto e alla quale la ricorrente non contesta che la AF abbia partecipato, il presidente dell’SCC del BAR aveva proposto di organizzare una riunione ufficiale dell’SCC del BAR affinché potesse essere raggiunto un accordo sull’SPC tra i vettori interessati. Ne consegue che la Commissione poteva legittimamente tenere conto, nell’ambito di un più ampio complesso di indizi, dell’invito della AF a tale riunione per concludere, al punto 724 di detta decisione, che essa aveva partecipato a discussioni relative all’SPC nell’ambito dell’SCC del BAR in India. |
522 |
Da quanto precede risulta che la Commissione poteva addurre a carico della AF i contatti descritti ai punti 146, 152 e 182 della decisione impugnata. |
523 |
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda i contatti di cui la ricorrente contesta il carattere anticoncorrenziale, si deve rilevare che essi comprendono una riunione e varie comunicazioni telefoniche. In detta riunione, svoltasi il 19 ottobre 2005 e menzionata al punto 530 della decisione impugnata, la AF e la Lufthansa «si sono reciprocamente rassicurate in merito all’applicazione coerente dei sovrapprezzi, hanno concordato che non si sarebbero ripetute altre misure unilaterali quale la fissazione di un massimale dell’SPC da parte di AF e che gli spedizionieri non dovevano percepire commissioni sui sovrapprezzi». Il carattere anticoncorrenziale di tale riunione non può quindi essere contestato. Nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, la ricorrente ha peraltro ammesso che la riunione di cui trattasi faceva parte degli elementi di prova che potevano essere addotti a suo carico. |
524 |
La contestazione della ricorrente si concentra quindi sulle comunicazioni telefoniche menzionate ai punti 530 e 556 della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, tali comunicazioni sono state effettuate su iniziativa della Lufthansa, al solo scopo di alimentare il suo fascicolo relativo alla domanda di trattamento favorevole. Essa ritiene che si tratti di «contatti di follow‑up», che non vertevano su questioni nuove, ma erano semplicemente intesi a mantenere un «collegamento artificiale» con la AF. Sostiene inoltre che le comunicazioni telefoniche del 21 novembre 2005 menzionate al punto 556 di detta decisione sono state di brevissima durata e che è impossibile concludere che esse avessero ad oggetto uno scambio di informazioni di carattere anticoncorrenziale, in quanto la AF aveva annunciato una riduzione dell’SPC alla stessa data. |
525 |
Nessuno di tali argomenti può essere accolto. |
526 |
In primo luogo, non si fonda su alcun elemento di prova concreto l’argomento della ricorrente secondo cui le comunicazioni telefoniche menzionate ai punti 530 e 556 della decisione impugnata avevano solo lo scopo di mantenere un collegamento artificiale con la AF per alimentare il fascicolo relativo alla domanda di immunità della Lufthansa. Gli elementi del fascicolo tendono peraltro a dimostrare il contrario. Così, da un lato, la comunicazione telefonica menzionata al punto 530 di detta decisione ha sostituito la riunione di follow‑up della riunione del 19 ottobre 2005 il cui carattere anticoncorrenziale è dimostrato (v. punto 523 supra). Inoltre, la Commissione ha fatto riferimento in tale decisione a vari altri contatti che avevano avuto luogo in tale periodo e ai quali la AF aveva partecipato (v., in particolare, punti 525 e 563). Dall’altro, le due comunicazioni telefoniche menzionate al punto 556 della medesima decisione hanno avuto luogo il 21 novembre 2005, ossia alla stessa data della pubblicazione del comunicato stampa della Lufthansa che annunciava una riduzione dell’SPC e due giorni dopo la riunione del 19 ottobre 2005, il cui carattere anticoncorrenziale è dimostrato (v. punto 523 supra). |
527 |
In secondo luogo, le comunicazioni telefoniche menzionate al punto 556 della decisione impugnata non possono essere escluse per il motivo che è impossibile concludere che esse avessero ad oggetto uno scambio di informazioni di carattere anticoncorrenziale. Infatti, oltre alla circostanza che tali comunicazioni telefoniche hanno avuto luogo alla stessa data della pubblicazione del comunicato stampa della Lufthansa che annunciava una riduzione dell’SPC e due giorni dopo la riunione del 19 ottobre 2005, il loro autore era il direttore della politica dei prezzi della Lufthansa, che la stessa ricorrente riconosce di avere «svolto un ruolo centrale nelle pratiche a livello internazionale». Tale dipendente della Lufthansa aveva peraltro già chiamato la AF per discutere dei sovrapprezzi in precedenti occasioni (punti 357, 525 e 552 di detta decisione). |
528 |
Per quanto riguarda il fatto che le comunicazioni menzionate ai punti 530 e 556 della decisione impugnata coinvolgevano dipendenti della Lufthansa i quali sarebbero stati a conoscenza del fatto che era in preparazione una domanda di immunità, da un lato, si deve rilevare che ciò nulla toglie alla loro natura anticoncorrenziale. Dall’altro, escludere per tale motivo le comunicazioni menzionate nei suddetti punti rischierebbe di compromettere l’effetto utile del procedimento di trattamento favorevole impedendo alla Commissione di tenere conto degli elementi di prova raccolti tra la data in cui un dipendente interessato viene a conoscenza dell’intenzione del suo datore di lavoro di chiedere l’immunità e la data di cessazione dell’infrazione. |
529 |
Inoltre, lungi dal mettere in dubbio il carattere anticoncorrenziale dei contatti menzionati al punto 556 della decisione impugnata, la circostanza che la AF aveva annunciato una riduzione dell’SPC il 21 novembre 2005 tende a suffragarlo. Infatti, come risulta da tale punto, il comunicato stampa trasmesso dalla Lufthansa alla Lan Airlines lo stesso giorno, appena prima di pubblicarlo, le annunciava anche una riduzione dell’SPC. |
530 |
In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è affatto necessario che un contatto riguardi una questione nuova o abbia una certa durata affinché possa essere addotto a carico di un’impresa nell’ambito di una procedura di infrazione alle norme in materia di concorrenza. |
531 |
Ne consegue che la Commissione poteva legittimamente addurre a carico della ricorrente le comunicazioni telefoniche menzionate ai punti 530 e 556 della decisione impugnata. |
532 |
Sulla base di quanto precede, si deve ritenere che la Commissione potesse addurre a carico della AF i contatti menzionati ai punti 137, 146, 152, 182, 530, 554, 556, 563 e 574 della decisione impugnata, ma non potesse addebitarle quelli descritti ai punti da 140 a 142 di detta decisione. |
533 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se la Commissione potesse ritenere la AF responsabile dell’infrazione tra il 7 dicembre 1999 e il 19 gennaio 2001 e dopo il 19 ottobre 2005. |
534 |
Per quanto riguarda il periodo dal 7 dicembre 1999 al 19 gennaio 2001, durante il quale era in vigore solo l’SPC, si deve constatare che la Commissione disponeva di vari elementi di prova che essa ha potuto validamente addurre a carico della AF. Si tratta, in primo luogo, dello scambio tra la AF e la Japan Airlines del dicembre 1999 (punto 137 della decisione impugnata), in secondo luogo, di una dichiarazione della CPA relativa allo svolgimento di una riunione in India «verso gennaio 2000» (punto 152 di detta decisione), in terzo luogo, del verbale di una riunione dell’SCC del BAR del 3 febbraio 2000 (punto 146 di tale decisione) e, in quarto luogo, del verbale di una riunione dell’ACSS del 17 gennaio 2001 (punto 182 della medesima decisione). Il periodo in relazione al quale la Commissione non ha addotto alcun contatto a carico della AF è quindi iniziato il 4 febbraio ed è terminato il 17 gennaio 2001. Tale periodo non ammonta, pertanto, a «circa un anno e un mese e mezzo», ma tutt’al più a undici mesi e tredici giorni. |
535 |
Nelle circostanze del caso di specie, siffatta durata è sufficientemente lunga per rendere necessario verificare se la partecipazione della AF all’infrazione unica e continuata si sia interrotta tra il 4 febbraio 2000 e il 17 gennaio 2001. |
536 |
A tale proposito, occorre rammentare che la circostanza che non sia stata fornita la prova diretta della partecipazione di un’impresa all’infrazione di cui trattasi durante un periodo di tempo determinato non impedisce che detta partecipazione, anche durante tale periodo, sia constatata, purché tale constatazione si fondi su indizi obiettivi e concordanti (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Total Marketing Services/Commissione, C‑634/13 P, EU:C:2015:614, punto 27 e giurisprudenza citata). |
537 |
Il fatto che, nel caso di un’infrazione complessa, l’impresa interessata non partecipi a uno o più contatti collusivi o non concordi con i risultati di uno di essi non significa che essa abbia cessato di partecipare all’infrazione di cui trattasi (sentenza del 24 marzo 2011, Kaimer e a./Commissione, T‑379/06, non pubblicata, EU:T:2011:110, punto 66). |
538 |
Per contro, la dissociazione pubblica costituisce un fatto importante idoneo a dimostrare la cessazione di un comportamento anticoncorrenziale. Viceversa, la mancata dissociazione pubblica costituisce una situazione di fatto di cui la Commissione può servirsi al fine di provare il proseguimento del comportamento anticoncorrenziale di un’impresa. Si tratta, tuttavia, solamente di uno degli elementi, tra altri, da prendere in considerazione per stabilire se un’impresa abbia effettivamente continuato a partecipare a un’infrazione o, invece, abbia smesso di farlo. Esso non è sufficiente a fondare la constatazione di una partecipazione ininterrotta dell’impresa interessata qualora, durante un periodo di tempo significativo, vi siano stati plurimi contatti collusivi senza la partecipazione dei suoi rappresentanti. La Commissione è allora tenuta a fornire altri elementi di prova (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Total Marketing Services/Commissione, C‑634/13 P, EU:C:2015:614, punti 23 e 28). |
539 |
Tali elementi di prova possono riguardare, tra l’altro, la natura dell’infrazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione, T‑113/07, EU:T:2011:343, punto 237), il funzionamento dell’intesa in questione (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commissione, T‑348/08, EU:T:2011:621, punti 243 e 244), il comportamento dell’impresa interessata sul mercato rilevante (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commissione, T‑303/02, EU:T:2006:374, punto 139 e giurisprudenza citata, e del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione, T‑113/07, EU:T:2011:343, punto 241), il fatto che il comportamento in questione sia parte di un’infrazione unica che comporta varie altre componenti, o ancora gli effetti prodotti da detto comportamento (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione, T‑113/07, EU:T:2011:343, punti 242 e 245). |
540 |
Al punto 117 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che, «[a]lmeno a partire dalla fine del 1999, l’introduzione degli SPC, l’applicazione dei meccanismi SPC e l’introduzione di modifiche agli stessi [erano] state oggetto di un coordinamento tra vari [vettori incriminati]». Ai punti da 133 a 153 della medesima decisione essa ha descritto gli elementi di prova diretti a dimostrare che, tra inizio dicembre 1999 e febbraio o marzo 2000, vari vettori, tra cui la AF, erano stati implicati in contatti in vista dell’introduzione dell’SPC a livello centrale all’inizio del 2000 e della sua attuazione a livello locale. È in tale contesto che si collocano i contatti menzionati ai punti 136, 137, 146 e 152 di detta decisione, che la Commissione ha addotto a carico della AF. |
541 |
Al punto 884 della decisione impugnata, la Commissione ha tuttavia sottolineato che la «frequenza dei contatti tra i vettori [era] variata nel tempo». Essa ha constatato che i contatti relativi all’SPC erano «particolarmente frequenti quando gli indici del carburante si avvicinavano ad un livello che poteva innescare un aumento o una diminuzione, ma [potevano] essere stati meno frequenti in altri momenti». |
542 |
Orbene, una volta introdotto l’SPC all’inizio del 2000, solo nell’estate di tale anno, come risulta dai punti da 157 a 165 della decisione impugnata, il prezzo del carburante ha registrato un aumento sufficiente per indurre i vettori ad avviare, a settembre ed ottobre dello stesso anno, discussioni sull’aumento dell’SPC o sulla sua introduzione, nel caso dei vettori che non lo avevano ancora fatto. Gli elementi di prova descritti nei suddetti punti indicano tuttavia solo contatti poco numerosi e di cui una parte significativa rivestiva forma bilaterale. |
543 |
Come risulta dai punti da 166 a 183 della decisione impugnata, solo dopo che la Lufthansa ha annunciato una riduzione dell’SPC all’inizio del 2001 vi sono stati contatti più frequenti e multilaterali tra vettori incriminati in materia di SPC. Orbene, la AF era uno di tali vettori e la ricorrente non dimostra e nemmeno asserisce che la AF si fosse nel frattempo dissociata pubblicamente dall’infrazione unica e continuata tra il 4 febbraio 2000 e il 17 gennaio 2001. Essa non sostiene neppure che, durante tale periodo, la AF avesse ripreso un comportamento di concorrenza leale e indipendente sul mercato in questione né contesta che gli effetti del coordinamento relativo all’SPC siano perdurati durante detto periodo. In siffatte circostanze, si deve concludere che la Commissione, senza commettere errori, poteva ritenere la AF responsabile dell’infrazione unica e continua durante il suddetto periodo. |
544 |
Per quel che riguarda il periodo successivo al 19 ottobre 2005, si deve osservare che la Commissione disponeva di vari elementi di prova che essa ha potuto validamente addurre a carico della AF. Si tratta, per quanto concerne l’SPC, della comunicazione telefonica con la Lufthansa di fine novembre 2005 (punto 530 della decisione impugnata), del messaggio di posta elettronica alla Japan Airlines del 15 novembre 2005 (punto 554 di detta decisione), delle comunicazioni telefoniche con la Lufthansa del 21 novembre 2005 (punto 556 di tale decisione) e dei messaggi di posta elettronica che i membri dell’ACCS si sono scambiati tra il 28 novembre e il 1o dicembre 2005 nonché il 6 e il 7 febbraio 2006 (punti 563 e 574 della medesima decisione). |
545 |
Per contro, si deve constatare che, come rilevato dalla ricorrente, nessuno degli elementi di prova di cui la Commissione dispone riguardo all’SPS e al rifiuto di pagare commissioni è successivo, rispettivamente, al 19 ottobre 2005 e al 14 ottobre 2005. Gli ultimi elementi di prova che la Commissione ha addotto a carico della AF risalgono al 14 ottobre 2005 per il rifiuto di pagare commissioni (punto 697 della decisione impugnata). Per quanto attiene all’SPS, la Commissione non ha individuato alcun contatto concreto cui la AF abbia partecipato nel 2005, pur avendo indicato, al punto 639 di detta decisione, che il direttore delle vendite della Lufthansa per il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Confederazione svizzera dal gennaio 2005 aveva riferito di essersi incontrato con un dipendente della ricorrente in merito alla fissazione di un massimale per l’SPS. |
546 |
Tuttavia, si deve osservare che la ricorrente non ne trae alcuna conclusione particolare nelle sue memorie. Nella misura in cui sostiene di avere cessato di partecipare alle componenti dell’infrazione unica e continuata relative all’SPS e al rifiuto di pagare commissioni dopo il 14 ottobre o il 19 ottobre 2005, si deve constatare che essa incorre in un errore. Infatti, anzitutto, la AF ha continuato a partecipare alla componente relativa all’SPC di detta infrazione dopo il 19 ottobre 2005 (v. punti 544 e 545 supra) e non afferma di avere ignorato che gli altri vettori incriminati continuavano a coordinarsi in merito all’SPS e al rifiuto di pagare commissioni dopo tale data. Inoltre, la ricorrente non ha fornito alcuna prova che dimostri, da parte della AF, la ripresa di un comportamento di concorrenza leale e indipendente sul mercato in questione o una volontà dichiarata di dissociarsi dalle componenti dell’infrazione unica e continuata relative all’SPS e al rifiuto di pagare commissioni dopo il 19 ottobre 2005. Essa non contesta nemmeno che gli effetti di dette componenti siano perdurati dopo tale data. Infine, l’attuazione dell’SPS e del rifiuto di pagare commissioni richiedevano contatti significativamente meno frequenti rispetto all’attuazione dell’SPC. Infatti, a differenza dell’SPC, l’SPS non era basato su un indice la cui evoluzione richiedesse adeguamenti periodici. Ciò spiega perché, una volta introdotto alla fine del 2001, esso sia stato oggetto solo di contatti occasionali tra i vettori in merito alla sua attuazione (v. punto 579 della decisione impugnata). Quanto al rifiuto di pagare commissioni, esso consisteva semplicemente nel rifiuto di concedere sconti agli spedizionieri e pertanto non richiedeva adeguamenti altrettanto regolari quanto per l’SPC. In siffatte circostanze, la Commissione poteva legittimamente dedurre dagli elementi di prova di cui disponeva che la partecipazione della AF alle componenti di tale infrazione relative all’SPS e al rifiuto di pagare commissioni non era terminata nell’ottobre 2005. [omissis] |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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Kanninen Schwarcz Iliopoulos Spielmann Reine Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 marzo 2022. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) Dati riservati omessi.